Art. 8 
 
 
             Proroga di termini in materie di competenza 
         del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
  1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n. 164,  relativo  agli  adempimenti  previsti  dal
decreto di finanziamento di alcuni interventi,  e'  prorogato  al  31
dicembre  2024  con  riferimento  agli   adempimenti   previsti   per
l'aeroporto di Firenze. 
  2. All'articolo 4 del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
relativo all'operativita' dell'Agenzia per  la  somministrazione  del
lavoro  in  porto  e  per  la  riqualificazione  professionale,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «a settantotto  mesi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a ottantuno mesi»; 
    b) al comma 7, le parole: «e 8.800.000 euro  per  ciascuno  degli
anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «,  8.800.000  euro
per ciascuno degli anni 2022 e  2023  e  2.200.000  euro  per  l'anno
2024». 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2,  pari  a  2.200.000  euro  per
l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 29  dicembre  2022,  n.
197. 
  3-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto  periodo,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  17  luglio  2020,  n.  77,  relativo  all'erogazione  di
contributi in favore del soggetto  fornitore  di  lavoro  portuale  e
delle imprese autorizzate allo svolgimento  di  operazioni  portuali,
titolari di contratti di appalto e di attivita'  comprese  nel  ciclo
operativo, da parte delle Autorita'  di  sistema  portuale,  dopo  la
parola: «Ucraina» sono inserite le seguenti: «e della  recente  crisi
nel Medio Oriente e nel Mar Rosso» e  dopo  le  parole:  «per  l'anno
2023» sono inserite le seguenti: «e di 2 milioni di euro  per  l'anno
2024». Alla compensazione degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto  derivanti  dal  presente  comma,
pari a 2 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
  4. All'articolo 13, comma 17-bis, terzo periodo, del  decreto-legge
31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla  legge
26 febbraio 2021, n.  21,  relativo  a  disposizioni  in  materia  di
trasporto ferroviario, le parole: «31 dicembre 2023» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  5. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,
relativo  alla  realizzazione,  mediante  procedure  di   affidamento
semplificate, degli  interventi  finanziati  con  risorse  del  Piano
nazionale  di  ripresa   e   resilienza   e   del   Piano   nazionale
complementare, le parole: «31 dicembre 2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2024». 
  5-bis. All'articolo 21, comma 2, primo periodo,  del  decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
settembre 2020, n. 120, in materia di  responsabilita'  erariale,  le
parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2024». 
  6. All'articolo 4, comma  3-bis,  del  decreto-legge  10  settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  novembre
2021, n. 156, relativo al divieto di circolazione di veicoli a motore
delle categorie M2 e M3  adibiti  a  servizi  di  trasporto  pubblico
locale, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le parole: «Euro 2»  sono  inserite  le
seguenti: «a decorrere dal 31 gennaio 2024»; 
    b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Le  regioni  e
le province autonome di Trento e di  Bolzano,  entro  il  15  gennaio
2024, comunicano al Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
l'elenco dei  veicoli  con  caratteristiche  antinquinamento  Euro  2
adibiti al  trasporto  pubblico  locale  per  i  quali,  al  fine  di
consentire la continuita' e la regolarita' del servizio di  trasporto
pubblico locale, e' richiesto l'esonero dal divieto di cui  al  primo
periodo esclusivamente per l'anno 2024.»; 
    c)  al  quarto  periodo,  dopo  le  parole:  «dei   veicoli   con
caratteristiche antinquinamento» sono inserite le seguenti:  «Euro  2
e»; 
    d) al quinto periodo, dopo le  parole:  «l'esonero  dei  veicoli»
sono inserite le seguenti: «Euro 3» e le parole:  «delle  risorse  di
cui al quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse
di cui al quinto periodo»; 
    e) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «Il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  apposito  decreto  da
adottare entro il 31 gennaio 2024, dispone l'esonero dei veicoli Euro
2 di cui al quarto periodo e definisce le  modalita'  di  verifica  e
monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quinto periodo.». 
  6-bis. All'articolo 10, comma  1,  del  decreto-legge  30  dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2022, n. 15, relativo alla revisione periodica dei veicoli a motore e
dei loro rimorchi, le parole:  «31  dicembre  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  6-ter.  All'articolo  13,   comma   6-bis,   primo   periodo,   del
decreto-legge   31   dicembre   2020,   n.   183,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,  n.  21,  relativo  allo
svolgimento  delle  prove  di  verifica   delle   capacita'   e   dei
comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni alla  guida  di
veicoli a motore, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2024». 
  7. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.
198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.
14, relativo alle procedure semplificate di affidamento  dei  lavori,
le parole: «31 dicembre 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
giugno 2024». 
  8.  All'articolo  36  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
relativo  alle  attivita'  dell'ANAS,  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 3-bis: 
      1) al primo periodo,  dopo  le  parole:  «a),  b)  e  c)»  sono
inserite le seguenti: «, a titolo di onere di investimento»; 
      2) al secondo periodo, le parole: «a decorrere» sono  soppresse
e dopo le parole: «dal 1° gennaio 2022» sono  inserite  le  seguenti:
«al 31 dicembre 2023»; 
    b) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: 
      «3-ter.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2024,  gli  oneri   di
investimento di cui al primo periodo  del  comma  3-bis,  comprensivi
delle spese di  progettazione  degli  interventi,  sono  riconosciuti
all'ANAS S.p.A. nella misura non superiore  al  12,5  per  cento  del
totale    dello    stanziamento    destinato    alla    realizzazione
dell'intervento  con  esclusione  delle  spese  previste   da   altre
disposizioni di legge o regolamentari o inserite nel quadro economico
di progetto approvato.  Entro  il  predetto  limite  percentuale,  le
eventuali risorse che residuano rispetto  alle  spese  effettivamente
sostenute da parte dell'ANAS S.p.A. e verificate dal Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti  sulla  base  delle  risultanze  della
contabilita' analitica, rimangono a disposizione della societa'». 
  9. All'articolo 13 del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
relativo  all'aggiornamento  dei   piani   economico-finanziari   dei
concessionari, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Entro il 30 marzo 2024  le  societa'  concessionarie  per  le
quali e' intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale
presentano    le    proposte    di    aggiornamento     dei     piani
economico-finanziari  predisposti  in   conformita'   alle   delibere
adottate ai sensi dell'articolo 16, comma  1,  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di
cui all'articolo 37  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
nonche' alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei
piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 30  marzo
2024 conformemente alle modalita' stabilite, e' perfezionato entro il
31 dicembre 2024. Nelle more degli  aggiornamenti  convenzionali,  le
tariffe autostradali  relative  alle  concessioni  di  cui  al  primo
periodo  sono  incrementate  nella  misura   del   2,3   per   cento,
corrispondente all'indice di  inflazione  previsto  per  l'anno  2024
dalla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023.
Gli adeguamenti, in  eccesso  o  in  difetto,  rispetto  ai  predetti
incrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei piani
economico-finanziari.». 
  9-bis. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile  2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,  n.
55,  in  materia  di  approvazione  di  varianti   ai   progetti   di
infrastrutture strategiche, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «dal 2019 al 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dal 2019 al 2024»; 
  b)   dopo   le   parole:   «Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica» sono inserite le seguenti: «e  lo  sviluppo
sostenibile» e la parola:  «CIPE»,  ovunque  ricorre,  e'  sostituita
dalla seguente: «CIPESS». 
  10. All'articolo 35, comma 1-ter,  del  decreto-legge  30  dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «In ogni
caso la scadenza del  rapporto  concessorio  inerente  alla  gestione
delle  tratte  autostradali  da  parte  della   Societa'   Autostrada
Tirrenica S.p.a. e' fissata, indipendentemente dalla revisione  della
convenzione unica di cui al secondo periodo, alla data del 31 ottobre
2028.». 
  10-bis. All'articolo 9, comma  2,  del  decreto-legge  30  dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2017, n. 19, in materia di  attivita'  di  salvamento  acquatico,  le
parole: «31 marzo 2024», ovunque  ricorrono,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2024». 
  10-ter. Fino al 30 giugno 2024,  in  deroga  all'articolo  122  del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, le macchine agricole indicate all'articolo 57
del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, sono  soggette  all'obbligo  di  assicurazione  per  la
responsabilita' civile verso i terzi solo se poste in circolazione su
strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3-bis, del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per
          l'apertura  dei  cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
          pubbliche,    la    digitalizzazione    del    Paese,    la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  2014,  n.
          212,  e  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11
          novembre 2014, n. 164: 
                «Art.  3  (Ulteriori  disposizioni  urgenti  per   lo
          sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili  per
          il rilancio dell'economia). - 1.-3. Omissis. 
                3-bis. Ai fini della revoca dei finanziamenti di  cui
          ai commi 5 e  6,  le  condizioni  di  appaltabilita'  e  di
          cantierabilita'   si   realizzano   quando    i    relativi
          adempimenti, previsti dai decreti di cui al comma  2,  sono
          compiuti entro il 31  dicembre  2021.  Per  gli  interventi
          relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada
          per Fiumicino  e  l'EUR  e  agli  aeroporti  di  Firenze  e
          Salerno, di cui alla lettera c) del comma  2  del  presente
          articolo, gli adempimenti previsti dal relativo decreto  di
          finanziamento possono essere compiuti entro il 31  dicembre
          2023, a condizione che gli enti titolari dei  codici  unici
          di progetto, entro quindici giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente disposizione, trasmettano al  sistema
          di monitoraggio di cui al decreto legislativo  29  dicembre
          2011, n. 229, le informazioni necessarie  per  la  verifica
          dell'avanzamento  dei   progetti.   Le   disposizioni   del
          precedente periodo  si  applicano  anche  al  completamento
          della strada statale 291 della Nurra in Sardegna.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 1 e 7, del
          decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 (Interventi  urgenti
          per la coesione sociale  e  territoriale,  con  particolare
          riferimento  a  situazioni  critiche  in  alcune  aree  del
          Mezzogiorno),  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   30
          dicembre 2016, n. 304,  e  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 4 (Agenzia per la somministrazione  del  lavoro
          in  porto   e   per   la   riqualificazione   professionale
          (transhipment)). - 1. Al fine di  sostenere  l'occupazione,
          di accompagnare i  processi  di  riconversione  industriale
          delle  infrastrutture   portuali   e   di   evitare   grave
          pregiudizio all'operativita' e all'efficienza portuali, nei
          porti nei quali almeno l'80 per cento della  movimentazione
          di merci  containerizzate  avviene  o  sia  avvenuta  negli
          ultimi cinque anni in modalita' transhipment  e  persistano
          da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni
          delle  attivita'  terminalistiche,  in  via  eccezionale  e
          temporanea,  per  un  periodo  massimo  non   superiore   a
          ottantuno  mesi,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2017   e'
          istituita dalla Autorita' di Sistema portuale, d'intesa con
          il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con
          delibera del Comitato di gestione o del  Comitato  portuale
          laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia
          per la somministrazione  del  lavoro  in  porto  e  per  la
          riqualificazione professionale, nella quale confluiscono  i
          lavoratori in esubero delle imprese che  operano  ai  sensi
          dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994,  n.  84,  ivi
          compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari  di
          concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n.
          84 del 1994. 
                2.-6. Omissis. 
                7. Al personale di cui al comma 1, per le giornate di
          mancato avviamento al lavoro, si applicano le  disposizioni
          di cui al comma 2 dell'articolo 3  della  legge  28  giugno
          2012, n. 92L.  28/06/2012,  n.  92,  Art.  3  -  Tutele  in
          costanza di rapporto di lavoro  nel  limite  delle  risorse
          aggiuntive  pari  a  18.144.000  euro  per   l'anno   2017,
          14.112.000 euro per l'anno 2018, 8.064.000 euro per  l'anno
          2019, 11.200.000 euro per l'anno 2020, 5.100.000  euro  per
          l'anno 2021, 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022  e
          2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024.». 
              - Si riporta il comma 471 dell'articolo 1 della  citata
          legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2023-2025): 
                «471. Nello stato di previsione del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e' istituito  il  Fondo  per
          l'incentivazione alla qualificazione del  lavoro  portuale,
          con una dotazione di 3 milioni di euro per  ciascuno  degli
          anni dal 2023 al 2026, destinato alla concessione,  per  il
          periodo dal 1° gennaio 2023 al  31  dicembre  2026,  di  un
          contributo, denominato "buono portuale",  pari  all'80  per
          cento  della  spesa  sostenuta,  in  favore  delle  imprese
          titolari di  autorizzazione  o  di  concessioni  rilasciate
          rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e  18  della
          legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'articolo 36 del  codice
          della navigazione, di cui al regio decreto 30  marzo  1942,
          n. 327. Il contributo di cui al primo periodo e'  destinato
          a: 
                  a) agevolare il  conseguimento  ovvero  il  rinnovo
          della patente e delle  abilitazioni  professionali  per  la
          guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attivita' di
          trasporto, ovvero movimentazione  di  persone  e  di  merci
          all'interno  delle  aree  portuali,  da  parte  dei  propri
          dipendenti, a tal fine riconoscendo un "buono portuale"  di
          importo massimo pari a 2.500 euro per una  sola  volta  per
          ciascun dipendente; 
                  b)  sviluppare  modelli  di  organizzazione  e   di
          gestione   come   indicati,   a   titolo   esemplificativo,
          dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile
          2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di
          importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna impresa; 
                  c)  incentivare  azioni  di  riqualificazione   del
          personale attraverso modelli di formazione funzionali  alla
          riqualificazione  dei  lavoratori  e  al  mantenimento  dei
          livelli occupazionali rispetto  all'avvio  di  processi  di
          automazione e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo  un
          "buono portuale" di importo massimo pari a 50.000 euro  per
          ciascuna impresa.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  199,  comma  1,
          lettera b), del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34
          (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro  e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 199 (Disposizioni in materia di lavoro portuale
          e di trasporti marittimi). - 1. In considerazione del  calo
          dei traffici nei porti  italiani  derivanti  dall'emergenza
          COVID - 19, le Autorita' di sistema portuale e  l'Autorita'
          portuale di Gioia Tauro,  compatibilmente  con  le  proprie
          disponibilita'  di  bilancio  e   fermo   quanto   previsto
          dall'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
          109, convertito con modificazioni dalla legge  16  novembre
          2018, n. 130: 
                  a). Omissis. 
                  b) sono autorizzate  a  corrispondere,  nell'ambito
          delle risorse disponibili  a  legislazione  vigente  e  nel
          rispetto degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore
          di lavoro portuale di cui all'articolo 17  della  legge  28
          gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 4
          milioni di euro per l'anno 2020, di 4 milioni di  euro  per
          l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per il  periodo  dal  1°
          gennaio 2022 al 30 giugno 2022, pari ad euro  90  per  ogni
          lavoratore in  relazione  a  ciascuna  giornata  di  lavoro
          prestata in meno rispetto al corrispondente mese  dell'anno
          2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli
          scali   del   sistema   portuale    italiano    conseguenti
          all'emergenza COVID-19. Tale contributo  e'  erogato  dalla
          stessa  Autorita'  di  sistema  portuale  o  dall'Autorita'
          portuale. Fino a concorrenza dei limiti di  spesa  previsti
          dal primo periodo ed a  valere  sulle  risorse  di  cui  al
          medesimo  periodo,  l'Autorita'  di  sistema   portuale   o
          l'Autorita' portuale puo' altresi' riconoscere in favore di
          imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16  della  legge
          28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto  di
          attivita'   comprese   nel   ciclo   operativo   ai   sensi
          dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo,  della  medesima
          legge n. 84 del 1994, un contributo, pari  a  euro  90  per
          ogni  turno  lavorativo  prestato  in  meno   rispetto   al
          corrispondente  mese  dell'anno  2019,  riconducibile  alle
          mutate  condizioni  economiche  degli  scali  del   sistema
          portuale italiano conseguenti all'emergenza da COVID-19. In
          conseguenza della crisi economica e  finanziaria  derivante
          dagli sviluppi del conflitto bellico  in  Ucraina  e  della
          recente crisi  nel  Medio  Oriente  e  nel  Mar  Rosso,  le
          Autorita' di sistema portuale possono procedere, nel limite
          complessivo massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023  e
          di 2 milioni di euro per  l'anno  2024,  nell'ambito  delle
          risorse disponibili a legislazione vigente  destinate  allo
          scopo  e  nel  rispetto  degli   equilibri   di   bilancio,
          all'erogazione delle eventuali risorse residue  di  cui  al
          primo periodo a favore del  soggetto  fornitore  di  lavoro
          portuale di cui all'articolo  17  della  legge  28  gennaio
          1994,  n.  84,  e  delle  imprese  autorizzate   ai   sensi
          dell'articolo  16  della  predetta   legge,   titolari   di
          contratti di appalto e  di  attivita'  comprese  nel  ciclo
          operativo  ai  sensi  dell'articolo  18,  comma  9,  ultimo
          periodo, della medesima legge, nel rispetto degli importi e
          dei requisiti di cui ai precedenti periodi.». 
              - Si riporta il comma 505 dell'articolo 1 della  citata
          legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2023-2025): 
                «505.   Al   fine   di   sostenere    le    attivita'
          imprenditoriali agricole e  agromeccaniche,  garantendo  il
          corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali,  per
          la circolazione stradale di convogli  formati  da  macchine
          agricole  con  massa  complessiva  del  medesimo  convoglio
          superiore a 44  tonnellate  l'indennizzo  per  la  maggiore
          usura della strada ai  sensi  dell'articolo  18,  comma  5,
          lettera  b),  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  e'
          dovuto nella misura ridotta del 70 per cento, tenuto  conto
          del  limitato  transito  su  strada   degli   stessi.   Per
          compensare gli enti proprietari  delle  strade  dei  minori
          introiti derivanti dall'applicazione del presente comma  e'
          autorizzata la spesa 2,4 milioni di euro annui a  decorrere
          dal 2023. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti e' disposto il riparto delle risorse  di  cui
          al presente comma tra gli enti proprietari delle strade.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13,  comma  17-bis,
          del decreto-legge 31 dicembre 2020,  n.  183  (Disposizioni
          urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione
          di collegamenti digitali,  di  esecuzione  della  decisione
          (UE, EURATOM) 2020/2053  del  Consiglio,  del  14  dicembre
          2020,  nonche'  in  materia  di  recesso  del  Regno  Unito
          dall'Unione europea), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          31 dicembre 2020, n. 323, e convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, come modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  13  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          infrastrutture e trasporti). - 1.- 17. Omissis. 
                17-bis. Al fine  di  assicurare  l'omogeneita'  della
          normativa  nazionale  con  quella  dell'Unione  europea  in
          materia  di  requisiti  e  di  sicurezza   delle   gallerie
          ferroviarie  del   sistema   ferroviario,   come   definito
          dall'articolo  3,  comma  1,  lettera   a),   del   decreto
          legislativo 14 maggio 2019, n. 50, con decreto del Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di  concerto
          con  il  Ministro  dell'interno,   sentiti   il   Consiglio
          superiore dei lavori pubblici e l'Agenzia nazionale per  la
          sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali  e
          autostradali,   sono   approvate   apposite   linee   guida
          finalizzate a garantire un livello  adeguato  di  sicurezza
          ferroviaria mediante specifiche  prescrizioni  tecniche  di
          prevenzione   e   di   protezione   da    applicare    alle
          infrastrutture  ferroviarie  e  ai  veicoli  da  parte  dei
          gestori e delle imprese ferroviarie, nonche' a  definire  i
          tempi di adeguamento a  dette  prescrizioni  da  parte  dei
          gestori e delle imprese ferroviarie. Il decreto di  cui  al
          primo periodo e'  notificato  alla  Commissione  europea  e
          all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie,  ai  sensi
          dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n.
          50 del 2019, ed e' adottato entro trenta giorni dalla  data
          di  emissione  del   parere   favorevole   espresso   dalla
          Commissione europea. Nelle more dell'entrata in vigore  del
          decreto di cui  al  primo  periodo  e  tenuto  conto  delle
          conseguenze  derivanti  dall'emergenza  epidemiologica   da
          COVID-19, sono differiti al  31  dicembre  2024  i  termini
          previsti dagli articoli 3, comma 8, comma 2, e 11, comma 4,
          del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti  28  ottobre  2005,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile
          2006.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14,  comma  4,  del
          decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti
          per  l'attuazione  del  Piano  nazionale   di   ripresa   e
          resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli  investimenti
          complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
          politiche di coesione e della  politica  agricola  comune),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2023,  n.
          47, e convertito, con modificazioni, dalla legge 21  aprile
          2023, n. 41, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 14  (Ulteriori  misure  di  semplificazione  in
          materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC  e
          in  materia  di  procedimenti  amministrativi).   -   1.-3.
          Omissis. 
                4. Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto
          o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC,  si
          applicano fino al 30 giugno 2024, salvo che sia previsto un
          termine piu' lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1,
          2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16
          luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 settembre 2020, n. 120, nonche' le disposizioni di
          cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del  decreto  -  legge  18
          aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  14  giugno  2019,  n.  55.  La  disciplina  di   cui
          all'articolo  8,  comma   1,   lettera   a),   del   citato
          decreto-legge  n.  76  del  2020  si  applica  anche   alle
          procedure espletate dalla  Consip  S.p.A.  e  dai  soggetti
          aggregatori, ivi comprese quelle in corso,  afferenti  agli
          investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte,  con
          le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle
          acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione  di
          progettualita' finanziate con le dette risorse.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 21,  comma  2,  del
          citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure  urgenti
          per la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 21 (Responsabilita' erariale). - 1. Omissis. 
                2. Limitatamente ai  fatti  commessi  dalla  data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  fino  al  31
          dicembre 2024, la responsabilita' dei  soggetti  sottoposti
          alla giurisdizione della Corte  dei  conti  in  materia  di
          contabilita' pubblica per l'azione  di  responsabilita'  di
          cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.  20,  e'
          limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente
          alla condotta del soggetto agente  e'  da  lui  dolosamente
          voluta. La  limitazione  di  responsabilita'  prevista  dal
          primo periodo non si  applica  per  i  danni  cagionati  da
          omissione o inerzia del soggetto agente.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3-bis, del
          decreto-legge  10  settembre  2021,  n.  121  (Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  investimenti  e  sicurezza  delle
          infrastrutture,  dei   trasporti   e   della   circolazione
          stradale,  per  la  funzionalita'   del   Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
          superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale  per
          la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
          e autostradali), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  10
          settembre 2021, n. 217, e  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, come modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  4  (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          investimenti e  di  sicurezza  nel  settore  del  trasporto
          marittimo). - 1.-3. Omissis. 
                3-bis. In tutto il territorio nazionale e' vietata la
          circolazione di veicoli a motore delle categorie M2  e  M3,
          adibiti a servizi di trasporto pubblico locale,  alimentati
          a benzina o  gasolio  con  caratteristiche  antinquinamento
          Euro 1 a decorrere dal 30 giugno 2022, Euro 2  a  decorrere
          dal 31 gennaio 2024 ed Euro 3 a decorrere  dal  1°  gennaio
          2024.  Con  uno  o  piu'   decreti   del   Ministro   delle
          infrastrutture   e   della   mobilita'   sostenibili   sono
          disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto  per
          particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico
          o destinati a usi particolari. Le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 novembre 2023,
          comunicano  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti  l'elenco   dei   veicoli   con   caratteristiche
          antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale
          per i quali, al fine di  consentire  la  continuita'  e  la
          regolarita' del servizio di trasporto pubblico  locale,  e'
          richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo. Le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          entro il 15 gennaio 2024,  comunicano  al  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti  l'elenco  dei  veicoli  con
          caratteristiche antinquinamento Euro 2 adibiti al trasporto
          pubblico locale per i  quali,  al  fine  di  consentire  la
          continuita' e la  regolarita'  del  servizio  di  trasporto
          pubblico locale, e' richiesto l'esonero dal divieto di  cui
          al primo periodo esclusivamente per  l'anno  2024.  Dal  1°
          gennaio 2024 l'utilizzo delle risorse dell'Unione  europea,
          nazionali e regionali, gia' assegnate alle regioni  e  alle
          province autonome di Trento e di  Bolzano  e  destinate  al
          rinnovo  della  flotta  dei  mezzi  di  trasporto  pubblico
          locale, e' prioritariamente finalizzato  alla  sostituzione
          dei veicoli con caratteristiche antinquinamento  Euro  2  e
          Euro 3. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
          con apposito decreto entro  il  15  dicembre  2023  dispone
          l'esonero dei veicoli Euro 3 di  cui  al  terzo  periodo  e
          definisce  le  modalita'   di   verifica   e   monitoraggio
          dell'utilizzo delle risorse di cui al  quinto  periodo.  Il
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   con
          apposito decreto da adottare  entro  il  31  gennaio  2024,
          dispone l'esonero dei veicoli  Euro  2  di  cui  al  quarto
          periodo e definisce le modalita' di verifica e monitoraggio
          dell'utilizzo delle risorse di cui al  quinto  periodo.  Il
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  provvede
          agli adempimenti di cui al presente comma  con  le  risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10,  comma  1,  del
          citato decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni
          urgenti in materia di termini legislativi), come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          infrastrutture e mobilita' sostenibili). - 1. Il termine di
          cui all'articolo 92, comma 4-septies,  primo  periodo,  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  relativo
          alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80
          del codice della strada, di cui al decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n.  285,  e'  ulteriormente  differito  al  31
          dicembre 2024.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  13,  comma  6-bis,
          del  citato  decreto-legge  31  dicembre   2020,   n.   183
          (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di
          realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della
          decisione (UE, EURATOM) 2020/2053  del  Consiglio,  del  14
          dicembre 2020, nonche' in  materia  di  recesso  del  Regno
          Unito dall'Unione europea), come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art.  13  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          infrastrutture e trasporti). - 1.- 6. Omissis. 
                6-bis. Al fine di ridurre l'arretrato in  materia  di
          svolgimento delle prove di verifica delle capacita'  e  dei
          comportamenti per il conseguimento  delle  abilitazioni  di
          guida di cui all'articolo 116 del codice della  strada,  di
          cui  al  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.   285,
          determinato dalla carenza di personale in  servizio  presso
          gli  uffici  della  motorizzazione  civile   adibito   alla
          funzione di esaminatore e aggravato  dall'attuazione  delle
          misure di  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19, fino  al  31  dicembre  2024  le  predette  prove
          possono essere svolte, per i servizi  effettuati  ai  sensi
          dell'articolo 19 della legge  1°  dicembre  1986,  n.  870,
          anche da personale degli uffici della motorizzazione civile
          collocato in quiescenza, abilitato ai  sensi  dell'articolo
          121, commi 3 e 5-bis, del citato codice di cui  al  decreto
          legislativo  n.  285  del  1992.  Al  personale  ausiliario
          adibito alla  funzione  di  esaminatore  di  cui  al  primo
          periodo e' riconosciuto un compenso, a carico esclusivo dei
          richiedenti il servizio, determinato secondo  le  modalita'
          di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del citato  articolo  19  della
          legge n. 870 del  1986.  Con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti   sono   adottate   le
          disposizioni attuative del presente comma e le modalita' di
          accreditamento  del  personale  ausiliario   adibito   alla
          funzione di esaminatore presso la Direzione generale per la
          motorizzazione del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10,  comma  8,  del
          citato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni
          urgenti in materia di termini legislativi), come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 10 (Proroga di termini in materie di competenza
          del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti).  -
          1.-7-bis. Omissis. 
                8. Fino al 30  giugno  2024,  la  disciplina  di  cui
          all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del  decreto-legge
          16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica anche  in  caso
          di operatori economici con sede operativa collocata in aree
          di crisi industriale di cui all'articolo 27,  comma  8-bis,
          del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  che
          abbiano  acquistato,  nei  dodici  mesi   successivi   alla
          cessazione dello stato di emergenza da COVID - 19 e secondo
          le  modalita'  previste  dall'articolo   63   del   decreto
          legislativo 8 luglio 1999, n. 270, stabilimenti  o  aziende
          ubicate in dette aree.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 36, comma  3-bis  e
          3-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98  (Disposizioni
          urgenti per  la  stabilizzazione  finanziaria),  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  6  luglio  2011,  n.  155,   e,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  36  (Disposizioni  in  materia   di   riordino
          dell'ANAS S.p.A.). - 1.-3. Omissis. 
                3-bis. Per le attivita' di  investimento  di  cui  al
          comma 3, lettere  a),  b)  e  c),  a  titolo  di  onere  di
          investimento, e' riconosciuta ad ANAS s.p.a. una quota  non
          superiore al 12,5 per cento del totale  dello  stanziamento
          destinato alla realizzazione dell'intervento per spese  non
          previste da altre disposizioni di legge o  regolamentari  e
          non inserite nel quadro economico di progetto  approvato  a
          decorrere dal 1°  gennaio  2015.  Per  i  quadri  economici
          approvati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, la quota
          di cui al precedente periodo non puo'  superare  il  9  per
          cento  dello  stanziamento  destinato  alla   realizzazione
          dell'intervento. Entro il  predetto  limite,  il  Ministero
          delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  sulla
          base delle risultanze della  contabilita'  analitica  sulle
          spese effettivamente sostenute da parte  dell'ANAS  s.p.a.,
          stabilisce  la  quota  da  riconoscere  alla  societa'  con
          obiettivo di efficientamento dei costi. 
              3-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2024,  gli  oneri  di
          investimento di cui  al  primo  periodo  del  comma  3-bis,
          comprensivi delle spese di progettazione degli  interventi,
          sono  riconosciuti  all'ANAS  S.p.A.   nella   misura   non
          superiore al 12,5 per cento del totale  dello  stanziamento
          destinato alla realizzazione dell'intervento con esclusione
          delle spese previste  da  altre  disposizioni  di  legge  o
          regolamentari o inserite nel quadro economico  di  progetto
          approvato.  Entro  il  predetto  limite   percentuale,   le
          eventuali  risorse  che  residuano  rispetto   alle   spese
          effettivamente  sostenute  da  parte  dell'ANAS  S.p.A.   e
          verificate  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti sulla base delle  risultanze  della  contabilita'
          analitica, rimangono a disposizione della societa'.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  15,  del
          decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32  (Disposizioni  urgenti
          per il rilancio del settore  dei  contratti  pubblici,  per
          l'accelerazione  degli  interventi   infrastrutturali,   di
          rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
          sismici), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
          giugno 2019, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  18
          aprile 2019, n. 92, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Modifiche al codice dei contratti pubblici e
          sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni  in
          materia di  appalti  pubblici  e  in  materia  di  economia
          circolare). - 1.-14. Omissis.". 
                15. Per gli anni dal 2019 al 2024, per gli interventi
          di  cui  all'articolo  216,  comma   1-bis,   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare
          al   progetto    definitivo    approvato    dal    Comitato
          interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo
          sviluppo sostenibile (CIPESS), sia in sede di redazione del
          progetto esecutivo  sia  in  fase  di  realizzazione  delle
          opere,   sono   approvate   esclusivamente   dal   soggetto
          aggiudicatore, anche ai fini della  localizzazione  e,  ove
          occorrente, previa convocazione da  parte  di  quest'ultimo
          della Conferenza di servizi, qualora non  superino  del  50
          per  cento  il  valore  del  progetto  approvato;  in  caso
          contrario  sono  approvate   dal   CIPESS.   In   caso   di
          approvazione  da  parte  del  soggetto  aggiudicatore,   il
          Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  rende  una
          informativa al CIPESS.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  35,  comma  1-ter,
          del  citato  decreto-legge  30  dicembre   2019,   n.   162
          (Disposizioni urgenti in  materia  di  proroga  di  termini
          legislativi,    di    organizzazione    delle     pubbliche
          amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 35  (Disposizioni  in  materia  di  concessioni
          autostradali). - 1.-1-bis. Omissis. 
                1-ter. L'articolo 9 della legge 12  agosto  1982,  n.
          531, e' abrogato.  Conseguentemente,  fino  al  31  ottobre
          2028, la Societa' Autostrada tirrenica Spa, in forza  della
          convenzione unica stipulata in data 11 marzo 2009, provvede
          esclusivamente alla gestione delle sole tratte autostradali
          relative     al     collegamento      autostradale      A12
          Livorno-Grosseto-Civitavecchia,  aperte  al  traffico  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. In ogni caso  la  scadenza  del  rapporto
          concessorio   inerente   alla   gestione    delle    tratte
          autostradali da parte della Societa'  Autostrada  Tirrenica
          S.p.a. e' fissata, indipendentemente dalla revisione  della
          convenzione unica di cui al secondo periodo, alla data  del
          31 ottobre 2028. Il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e la Societa' Autostrada tirrenica Spa  procedono
          alla revisione della  predetta  convenzione  unica  tenendo
          conto delle vigenti disposizioni in  materia  di  contratti
          pubblici nonche' di quanto disposto dal primo  periodo  del
          presente  comma,  in  conformita'  alle  delibere  adottate
          dall'Autorita'  di  regolazione  dei   trasporti   di   cui
          all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214. Le tratte  diverse  da  quelle  previste  dal
          secondo periodo sono assegnate, all'esito del  procedimento
          di revisione della concessione di  cui  al  terzo  periodo,
          alla  societa'  ANAS  Spa  che   provvede   altresi'   alla
          realizzazione dell'intervento viario  Tarquinia-San  Pietro
          in Palazzi, anche  attraverso  l'adeguamento  della  strada
          statale n. 1 - Aurelia, nei limiti  delle  risorse  che  si
          renderanno  disponibili  a  tale   fine   nell'ambito   del
          contratto   di   programma   tra   il    Ministero    delle
          infrastrutture e delle mobilita' sostenibili e la  societa'
          ANAS  Spa   relativo   al   periodo   2021-2025.   Per   la
          progettazione ed esecuzione dell'intervento viario  di  cui
          al  precedente  periodo,  a   decorrere   dalla   data   di
          sottoscrizione  del  contratto  di  programma  relativo  al
          periodo 2021-2025  e  fino  al  completamento  dei  lavori,
          l'amministratore delegato pro tempore della  societa'  ANAS
          Spa e' nominato commissario straordinario, con i  poteri  e
          le funzioni di cui  all'articolo  4  del  decreto-legge  18
          aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 14 giugno 2019, n. 55. Al  commissario  straordinario
          non spettano compensi, gettoni  di  presenza  e  indennita'
          comunque denominate.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9,  comma  2,  del
          decreto-legge  30  dicembre  2016,  n.   244   (Proroga   e
          definizione  di   termini),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre  2016,  n.  304,  e  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  19,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  9  (Proroga   di   termini   in   materia   di
          infrastrutture e trasporti). - 1. Omissis. 
                2. L'entrata in vigore del decreto del Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016,  n.  206  e'
          prorogata  al  30   giugno   2024.   Conseguentemente,   le
          autorizzazioni all'esercizio di attivita' di  formazione  e
          concessione  per  lo   svolgimento   delle   attivita'   di
          salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011,
          sono prorogate al 30 giugno 2024.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  122,  del  decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.  209   (Codice   delle
          assicurazioni private), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          13 ottobre 2005, n. 239, S.O. n. 163: 
                «Art. 122 (Veicoli a  motore).  -  1.  Sono  soggetti
          all'obbligo di assicurazione per la responsabilita'  civile
          verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile
          i veicoli di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera  rrr),
          qualora utilizzati conformemente alla funzione del  veicolo
          in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente. 
                1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a
          prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal  terreno
          su cui e' utilizzato  e  dal  fatto  che  sia  fermo  o  in
          movimento. 
                1-ter. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda  anche  i
          veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso e'
          soggetto   a   restrizioni.   Resta   valida,    ai    fini
          dell'adempimento  dell'obbligo  di  cui  al  comma  1,   la
          stipula, da  parte  di  soggetti  pubblici  o  privati,  di
          polizze che coprono il rischio di una pluralita' di veicoli
          secondo la prassi contrattuale in  uso,  quando  utilizzati
          per le attivita' proprie di tali  soggetti,  sempre  che  i
          veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze. 
                1-quater. Alla violazione della disposizione  di  cui
          al comma 1 si applicano le sanzioni amministrative  di  cui
          all'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
          285. La violazione della disposizione di cui al comma 1-ter
          e'   soggetta   alle   sanzioni   amministrative   di   cui
          all'articolo  193,  commi  2  e  3,  del  medesimo  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n.  285.  La  violazione  delle
          disposizioni di  cui  all'articolo  122-bis,  comma  2,  e'
          soggetta   alle   sanzioni   amministrative   di   cui   al
          citatoarticolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
          aumentando   della   meta'   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria prevista dal comma 2 del citato articolo 193. Si
          applicano  le  disposizioni  del  titolo  VI  del  medesimo
          decreto legislativo n. 285 del 1992. 
                2. L'assicurazione comprende la responsabilita' per i
          danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il
          titolo in base al quale e' effettuato il trasporto. 
                3.  L'assicurazione  non  ha  effetto  nel  caso   di
          circolazione avvenuta contro la volonta' del  proprietario,
          dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di  riservato
          dominio o del locatario in caso di  locazione  finanziaria,
          fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma  1,  lettera
          d),  a  partire  dal  giorno   successivo   alla   denuncia
          presentata all'autorita' di pubblica sicurezza.  In  deroga
          all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice
          civile l'assicurato ha diritto al  rimborso  del  rateo  di
          premio, relativo al residuo periodo  di  assicurazione,  al
          netto  dell'imposta  pagata  e  del   contributo   previsto
          dall'articolo. 
                4. L'assicurazione copre anche la responsabilita' per
          i danni causati nel territorio degli  altri  Stati  membri,
          secondo le condizioni ed entro  i  limiti  stabiliti  dalle
          legislazioni  nazionali  di   ciascuno   di   tali   Stati,
          concernenti     l'assicurazione     obbligatoria      della
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie  eventualmente
          previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato  in
          cui stazionano abitualmente.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  57,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
          strada), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18  maggio
          1992, n. 114, S.O. n. 74: 
                «Art.  57  (Macchine  agricole).  -  1.  Le  macchine
          agricole sono macchine a ruote o  a  cingoli  destinate  ad
          essere impiegate nelle attivita'  agricole  e  forestali  e
          possono, in quanto veicoli,  circolare  su  strada  per  il
          proprio trasferimento e per il trasporto  per  conto  delle
          aziende  agricole  e  forestali  di  prodotti  agricoli   e
          sostanze  di  uso  agrario,   nonche'   di   addetti   alle
          lavorazioni;  possono,   altresi',   portare   attrezzature
          destinate alla esecuzione di dette attivita'. E' consentito
          l'uso  delle  macchine   agricole   nelle   operazioni   di
          manutenzione e tutela del territorio. 
                2. Ai fini della circolazione su strada  le  macchine
          agricole si distinguono in: 
                  a) Semoventi: 
                    1) trattrici agricole: macchine a  motore  con  o
          senza  piano  di  carico  munite  di   almeno   due   assi,
          prevalentemente atte alla trazione, concepite  per  tirare,
          spingere, portare  prodotti  agricoli  e  sostanze  di  uso
          agrario    nonche'    azionare    determinati    strumenti,
          eventualmente  equipaggiate  con  attrezzature  portate   o
          semiportate da considerare parte integrante della trattrice
          agricola; 
                    2) macchine agricole  operatrici  a  due  o  piu'
          assi: macchine munite o predisposte per  l'applicazione  di
          speciali apparecchiature  per  l'esecuzione  di  operazioni
          agricole; 
                    3)  macchine  agricole  operatrici  ad  un  asse:
          macchine guidabili  da  conducente  a  terra,  che  possono
          essere  equipaggiate  con  carrello  separabile   destinato
          esclusivamente  al  trasporto  del  conducente.  La   massa
          complessiva non puo' superare 0,7 t compreso il conducente; 
                  b) Trainate: 
                    1) macchine  agricole  operatrici:  macchine  per
          l'esecuzione di operazioni agricole e per il  trasporto  di
          attrezzature e di accessori funzionali per  le  lavorazioni
          meccanico-agrarie,  trainabili  dalle   macchine   agricole
          semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), n.
          3); 
                    2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico
          e   trainabili   dalle    trattrici    agricole;    possono
          eventualmente  essere   muniti   di   apparecchiature   per
          lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a  pieno
          carico non sia superiore a 1,5 t,  sono  considerati  parte
          integrante della trattrice traente. 
                3. Ai fini della circolazione su strada, le  macchine
          agricole  semoventi  a  ruote  pneumatiche  o   a   sistema
          equivalente non devono essere atte a  superare,  su  strada
          orizzontale, la velocita' di 40 km/h; le macchine  agricole
          a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici,
          purche'  muniti  di  sovrapattini,  nonche'   le   macchine
          agricole  operatrici  ad  un  asse  con  carrello  per   il
          conducente non devono essere atte  a  superare,  su  strada
          orizzontale, la velocita' di 15 km/h. 
                4. Le macchine  agricole  di  cui  alla  lettera  a),
          numeri 1 e 2, e di cui  alla  lettera  b),  n.  1,  possono
          essere attrezzate con un numero di posti  per  gli  addetti
          non superiore a tre,  compreso  quello  del  conducente;  i
          rimorchi agricoli possono essere adibiti per  il  trasporto
          esclusivo  degli  addetti,   purche'   muniti   di   idonea
          attrezzatura non permanente.».