Art. 9 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1. All'articolo 5-ter, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, relativo a speciali misure in favore di imprese che esportano in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia, ovvero vi hanno filiali o partecipate, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024». 2. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante misure in favore delle imprese esportatrici a seguito della crisi in atto in Ucraina, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024». 3. All'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo ad interventi per il completamento della realizzazione del Tecnopolo di Bologna, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 4. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, relativo alla riassegnazione allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane restituiti dalle competenti organizzazioni internazionali, le parole: «negli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 5-ter, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 (Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 2022, n. 47, e convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, come modificato dalla presente legge: «Art. 5-ter (Misure a favore di imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia). - 1.- 2. Omissis. 3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 30 giugno 2024, secondo condizioni e modalita' stabilite con una o piu' deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia del presente articolo e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.». - Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2022, n. 114, e convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla presente legge: «Art. 29 (Misure a favore di imprese esportatrici). - 1. Omissis. 2. La misura di cui al comma 1 si applica fino al 30 giugno 2024, secondo condizioni e modalita' stabilite con una o piu' deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia del presente articolo e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.». - Si riporta il testo dell'articolo 48, comma 5, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato dalla presente legge: «Art. 48 (Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione). - 1.- 4. Omissis. 5. Per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, e' autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno 2022. Per le finalita' di cui al presente comma, fino al 31 dicembre 2024, la Regione Emilia-Romagna, in qualita' di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalita' di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 15 milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.». - Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2022, n. 50, e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come modificato dalla presente legge: «Art. 38 (Disposizioni urgenti per situazioni di crisi internazionale). - 1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane, gia' erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2022, 2023 e 2024 e riassegnate, nel medesimo anno in cui avviene il versamento, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'incremento delle dotazioni finanziarie delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di prima categoria nonche' per il finanziamento di interventi di aiuto e di assistenza, anche umanitaria, in aree di crisi.».