Art. 9 
 
Proroga di termini in  materie  di  competenza  del  Ministero  degli
  affari esteri e della cooperazione internazionale 
 
  1. All'articolo 5-ter, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022,
n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile  2022,  n.
28, relativo a speciali misure in favore di imprese che esportano  in
Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia,  ovvero  vi  hanno
filiali o partecipate, le parole: «fino al  31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024». 
  2. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
recante misure in favore delle imprese esportatrici a  seguito  della
crisi in atto in Ucraina, le parole: «fino al 31 dicembre 2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024». 
  3. All'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
relativo ad interventi per il completamento della  realizzazione  del
Tecnopolo di Bologna, le parole: «31 dicembre 2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  4. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1°  marzo  2022,  n.
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,
relativo alla riassegnazione allo stato di previsione  del  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale di contributi
per il sostegno alle forze armate e di sicurezza  afghane  restituiti
dalle competenti organizzazioni  internazionali,  le  parole:  «negli
anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli  anni  2022,
2023 e 2024». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5-ter, comma 3, del
          decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 (Disposizioni urgenti
          sulla  crisi  in  Ucraina),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 25  febbraio  2022,  n.  47,  e  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  5  aprile  2022,  n.  28,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 5-ter (Misure a favore di imprese che esportano
          o hanno filiali o partecipate in Ucraina, nella Federazione
          russa o in Bielorussia). - 1.- 2. Omissis. 
                3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 si applicano  fino
          al 30 giugno 2024, secondo condizioni e modalita' stabilite
          con una o piu' deliberazioni del Comitato  agevolazioni  di
          cui all'articolo 1, comma  270,  della  legge  27  dicembre
          2017, n. 205, tenuto  conto  delle  risorse  disponibili  e
          dell'ammontare  complessivo   delle   domande   presentate.
          L'efficacia   del   presente   articolo   e'    subordinata
          all'autorizzazione  della  Commissione  europea  ai   sensi
          dell'articolo   108   del   Trattato   sul    funzionamento
          dell'Unione europea.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 29,  comma  2,  del
          decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50  (Misure  urgenti  in
          materia di politiche energetiche  nazionali,  produttivita'
          delle imprese e attrazione degli investimenti,  nonche'  in
          materia  di  politiche  sociali  e   di   crisi   ucraina),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2022, n. 114,
          e convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
          2022, n. 91, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 29 (Misure a favore di imprese esportatrici). -
          1. Omissis. 
                2. La misura di cui al comma 1 si applica fino al  30
          giugno 2024, secondo condizioni e modalita'  stabilite  con
          una o piu' deliberazioni del Comitato agevolazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n.
          205,   tenuto   conto   delle   risorse    disponibili    e
          dell'ammontare  complessivo   delle   domande   presentate.
          L'efficacia   del   presente   articolo   e'    subordinata
          all'autorizzazione  della  Commissione  europea  ai   sensi
          dell'articolo   108   del   Trattato   sul    funzionamento
          dell'Unione europea.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 48,  comma  5,  del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure  urgenti
          in materia di salute, sostegno al  lavoro  e  all'economia,
          nonche'  di  politiche   sociali   connesse   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19), come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art.   48   (Misure   per    le    esportazioni    e
          l'internazionalizzazione). - 1.- 4. Omissis. 
                5. Per  gli  interventi  necessari  a  completare  la
          realizzazione  del  Tecnopolo  di  Bologna,  anche  per  il
          potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e
          progetti di ricerca europei ed  internazionali,  e  per  il
          connesso potenziamento del sistema  di  alta  formazione  e
          ricerca meteo-climatica di Bologna, e' autorizzata la spesa
          di euro 10 milioni per l'anno 2020, di euro 15 milioni  per
          l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno  2022.  Per  le
          finalita' di cui al presente comma,  fino  al  31  dicembre
          2024, la Regione Emilia-Romagna, in  qualita'  di  stazione
          appaltante, opera con i poteri e con le  modalita'  di  cui
          all'articolo 4, commi 2 e 3, del  decreto-legge  18  aprile
          2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
          giugno 2019, n.  55.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente
          comma, pari a 10 milioni di euro  per  l'anno  2020,  a  15
          milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro  per
          l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del
          bilancio triennale  2020-2022,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 38,  comma  1,  del
          decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti  per  il
          contenimento dei costi dell'energia  elettrica  e  del  gas
          naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili  e  per
          il rilancio delle politiche industriali), pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2022, n. 50, e convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  aprile  2022,  n.  34,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 38  (Disposizioni  urgenti  per  situazioni  di
          crisi internazionale).  -  1.  Le  quote  restituite  dalle
          competenti organizzazioni internazionali dei contributi per
          il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane,  gia'
          erogati alle predette organizzazioni  in  applicazione  dei
          provvedimenti    di    autorizzazione    delle     missioni
          internazionali adottati fino all'anno  2020,  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2022,  2023
          e 2024 e riassegnate, nel medesimo anno in cui  avviene  il
          versamento, allo stato di previsione  del  Ministero  degli
          affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale  per
          l'incremento    delle    dotazioni    finanziarie     delle
          rappresentanze diplomatiche e  degli  uffici  consolari  di
          prima categoria nonche' per il finanziamento di  interventi
          di aiuto e di assistenza,  anche  umanitaria,  in  aree  di
          crisi.».