Istruzioni per la compilazione del modello per la comunicazione delle minori entrate di cui all'art. 1, comma 751 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e all'art. 1, comma 427 della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Anni 2023 e 2024 Si forniscono di seguito le istruzioni per la predisposizione del modello, che si compone di due parti che devono essere compilate relativamente a ciascuna delle singole annualita' per le quali si sono verificate le minori entrate. In proposito si fa presente che occorre innanzitutto indicare il comune e la classe, facendo riferimento alla fascia di popolazione indicata nei commi 826 e 842 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, nei relativi campi. Successivamente si devono compilare le sezioni concernenti le singole fattispecie interessate dal ristoro delle minori entrate, distintamente per l'anno 2023 e l'anno 2024. Sezione I Insegne di esercizio Numero attivita' esenti: riportare il numero delle attivita' economiche che godono dell'esenzione. Esenzione disposta con regolamento per le insegne di superficie superiore a 5 mq: si fa presente che nel caso in cui il comune abbia previsto, con proprio regolamento, l'esenzione totale, lo stesso non ha titolo al rimborso delle minori entrate. Nel caso in cui, invece, l'ente locale abbia disposto l'esenzione per una frazione superiore ai cinque metri quadrati, ha titolo al rimborso solo per la porzione di superficie eccedente il limite dimensionale di esenzione. Ad esempio, se e' stata prevista l'esenzione fino a 7 metri quadrati, per un'insegna di 10 metri quadrati il comune avra' diritto al ristoro per 3 metri quadrati. In tali casi va barrata la casella SI. Numero insegne superiori a 5 mq: indicare il numero. Superficie totale esente: indicare la superficie delle insegne che rientrano nella fattispecie oggetto dell'esenzione. Importo da ristorare (art. 1, comma 751 della legge n. 197 del 2022 per l'anno 2023 e art. 1, comma 427 della legge n. 213 del 2023 per l'anno 2024): l'importo da inserire e' riferito alla fattispecie oggetto della sezione che si sta compilando. Importo gettito accertato contabilmente per il 2018: l'importo da inserire e' quello relativo al gettito della fattispecie oggetto della sezione che si sta compilando. Sezione II Occupazioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 819, lettera a) della legge n. 160 del 2019 Numero attivita' esenti: riportare il numero delle attivita' economiche che godono dell'esenzione. Superficie totale esente: indicare la superficie delle occupazioni che rientrano nella fattispecie oggetto dell'esenzione. Importo da ristorare (art. 1, comma 751 della legge n. 197 del 2022 per l'anno 2023 e art. 1, comma 427 della legge n. 213 del 2023 per l'anno 2024: l'importo da inserire e' quello riferito alle fattispecie oggetto della sezione che si sta compilando. Importo gettito accertato contabilmente per il 2018: l'importo da inserire e' quello relativo al gettito delle fattispecie oggetto della sezione che si sta compilando. Sezione III Occupazioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 837 della legge n. 160 del 2019 Numero attivita' esenti: riportare il numero delle attivita' economiche che godono dell'esenzione. Superficie totale esente: indicare la superficie delle occupazioni che rientrano nella fattispecie oggetto dell'esenzione. Importo da ristorare (art. 1, comma 751 della legge n. 197 del 2022 per l'anno 2023 e art. 1, comma 427 della legge n. 213 del 2023 per l'anno 2024: l'importo da inserire e' quello riferito alle fattispecie oggetto della sezione che si sta compilando. Importo gettito accertato contabilmente per il 2018: l'importo da inserire e' quello relativo al gettito della fattispecie oggetto della sezione che si sta compilando. Sezione IV Importo da ristorare Importo totale da ristorare (art. 1, comma 751 della legge n. 197 del 2022 per l'anno 2023 e art. 1, comma 427 della legge n. 213 del 2023 per l'anno 2024): l'importo da inserire e' quello risultante dalla somma quelli indicati nella sezione I concernente le insegne di esercizio e nelle sezioni II e III relative alle occupazioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 819, lettera a) e comma 837 della legge n. 160 del 2019.