Art. 3 
 
                 Trasferimento della documentazione 
 
  1. Il trasferimento all'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale
della documentazione,  anche  classificata,  relativa  alle  funzioni
oggetto del trasferimento, si conclude entro trenta giorni dalla data
di efficacia del presente decreto. 
  2. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene  nel  rispetto  della
normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni in materia di
tutela delle informazioni classificate.