Art. 4 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
  1. Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  efficacia  del  presente
decreto, il Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica
svolge una ricognizione delle risorse, anche in  conto  residui,  dei
rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite
e dei rapporti contrattuali in corso, connessi allo svolgimento delle
funzioni oggetto di trasferimento. 
  2.  La  ricognizione,  sentita   previamente   l'Agenzia   per   la
cybersicurezza nazionale, e' comunicata al Ministero dell'economia  e
delle finanze entro venti  giorni  a  decorrere  dalla  scadenza  del
termine di cui al comma 1. 
  3. Ai sensi dell'art. 18, comma 3,  del  decreto-legge  n.  82  del
2021, le risorse finanziarie individuate con le modalita' di  cui  ai
commi 1 e 2 sono accertate con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica. Successivamente il  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica provvede al  versamento  delle  stesse  ad
apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, ai fini  della
riassegnazione al Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
  4. A decorrere dalla data di efficacia del decreto di cui al  comma
3, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale  subentra,  alle  stesse
condizioni, nei rapporti giuridici attivi  e  passivi  relativi  alle
funzioni trasferite e nei rapporti  contrattuali  in  corso  comunque
connessi allo svolgimento delle funzioni  oggetto  di  trasferimento,
fatta salva l'eventuale determinazione dell'Agenzia di stipulare, per
le medesime finalita', nuovi contratti. 
  5. Fino alla data di subentro dell'Agenzia  per  la  cybersicurezza
nazionale nei rapporti di cui al comma 1, il Ministero  dell'ambiente
e della sicurezza energetica e'  autorizzato  ad  adottare  gli  atti
contabili necessari su richiesta dell'Agenzia medesima.