Art. 4 Disposizione finanziaria 1. Entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica svolge una ricognizione delle risorse, anche in conto residui, dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite e dei rapporti contrattuali in corso, connessi allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento. 2. La ricognizione, sentita previamente l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, e' comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze entro venti giorni a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1. 3. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto-legge n. 82 del 2021, le risorse finanziarie individuate con le modalita' di cui ai commi 1 e 2 sono accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Successivamente il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede al versamento delle stesse ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, ai fini della riassegnazione al Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 4. A decorrere dalla data di efficacia del decreto di cui al comma 3, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale subentra, alle stesse condizioni, nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite e nei rapporti contrattuali in corso comunque connessi allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento, fatta salva l'eventuale determinazione dell'Agenzia di stipulare, per le medesime finalita', nuovi contratti. 5. Fino alla data di subentro dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nei rapporti di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e' autorizzato ad adottare gli atti contabili necessari su richiesta dell'Agenzia medesima.