Art. 3 
 
              Aggiornamento dei sistemi di monitoraggio 
 
  1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente decreto la Ragioneria generale dello Stato  provvede  ad
aggiornare il quadro  dei  finanziamenti  dei  singoli  progetti  sui
sistemi di monitoraggio con  l'indicazione  delle  risorse  assegnate
definitivamente con l'allegato 1. Gli enti locali, entro i successivi
dieci giorni, sono tenuti ad  aggiornare  tempestivamente  il  quadro
economico e il cronoprogramma  finanziario,  anche  detto  piano  dei
costi. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  al  competente  organo  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 1° marzo 2024 
 
                                      Il Ragione generale dello Stato 
                                                 Mazzotta             

 
                             __________ 
 
Avvertenza: 
    Il  testo  del  decreto,  comprensivo   degli   allegati,   sara'
disponibile      alla      pagina      del       sito       internet:
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitora
ggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/fondo
_opere_indifferibili/