Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le procedure  operative  contenute  nell'allegato  tecnico,  che
costituisce parte integrante del presente decreto, si applicano  alle
seguenti attivita': 
    monitoraggio  di  elementi  biologici,  anche  con  utilizzo   di
strumentazione, quali foto, video, ecc. (es.: macroalghe, fanerogame,
macroinvertebrati bentonici, pesci, coralligeno); 
    mappatura di fondali; 
    osservazione  e  misura  di  particolari  situazioni   ambientali
(distrofia, anossia,  ipossia,  proliferazione  vegetativa,  accumuli
materiale, accumuli rifiuti solidi in mare (marine litter), ecc.); 
    posizionamento e manutenzione di attrezzature specialistiche  per
studi mirati dell'ambiente marino; 
    prelievi di campioni (sedimento, biota, ecc.); 
    valutazione specialistica dello stato ambientale marino; 
    ripristino, restauro di habitat bentonici. 
  2. Sono escluse le attivita' di natura  tecnica,  riconducibili  al
profilo di Operatore tecnico-subacqueo. 
  3. Restano escluse le operazioni di monitoraggio e studio  in  aree
particolari al di fuori delle aree portuali in  cui  si  presume  una
elevata e comprovata contaminazione di origine biologica e/o chimica.