Art. 2 Ambito di applicazione 1. Le procedure operative contenute nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto, si applicano alle seguenti attivita': monitoraggio di elementi biologici, anche con utilizzo di strumentazione, quali foto, video, ecc. (es.: macroalghe, fanerogame, macroinvertebrati bentonici, pesci, coralligeno); mappatura di fondali; osservazione e misura di particolari situazioni ambientali (distrofia, anossia, ipossia, proliferazione vegetativa, accumuli materiale, accumuli rifiuti solidi in mare (marine litter), ecc.); posizionamento e manutenzione di attrezzature specialistiche per studi mirati dell'ambiente marino; prelievi di campioni (sedimento, biota, ecc.); valutazione specialistica dello stato ambientale marino; ripristino, restauro di habitat bentonici. 2. Sono escluse le attivita' di natura tecnica, riconducibili al profilo di Operatore tecnico-subacqueo. 3. Restano escluse le operazioni di monitoraggio e studio in aree particolari al di fuori delle aree portuali in cui si presume una elevata e comprovata contaminazione di origine biologica e/o chimica.