Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si applicano i seguenti acronimi  e
definizioni: 
    a) ISPRA: Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale; 
    b) AA: agenzie ambientali; 
    c) OS: operatore subacqueo; 
    d) DPI: dispositivi di protezione individuali; 
    e) DL: datore di lavoro; 
    f) ECHM: European committee for hyperbaric medicine; 
    g) RSPP: responsabile del Servizio prevenzione e protezione; 
    h) RLS: rappresentate dei lavoratori per la sicurezza; 
    i) PDD: patologia da decompressione; 
    l) GAV: giubbetto ad assetto variabile; 
    m)  Immersione  in  curva  di  sicurezza:  per  ogni  profondita'
raggiungibile nel corso di un'immersione vi e' un  tempo  massimo  di
permanenza per il quale non sono previste tappe di decompressione per
poter  risalire  alla  superficie  senza   incorrere   in   patologie
decompressive,  secondo  il  modello  e  il   profilo   decompressivo
adottato. Un'immersione effettuata rispettando  tali  parametri,  che
non comporta quindi la necessita'  di  effettuare  soste  durante  la
risalita, si definisce in «curva di sicurezza»; 
    n) Immersione  fuori  curva  di  sicurezza:  quella  che  per  la
profondita' e per il tempo di permanenza in  immersione,  secondo  il
modello e il profilo decompressivo adottato, presuppone  l'osservanza
di soste decompressive durante la risalita verso  la  superficie;  la
profondita' e la durata delle soste saranno  in  funzione  del  tempo
trascorso alle  diverse  profondita',  ad  esempio  considerata  come
trascorsa alla massima profondita' (ad esempio tabelle U.S. Navy  per
le immersioni ad aria o  NOAA  per  le  immersioni  NITROX),  o  alle
diverse profondita' se  calcolata  mediante  algoritmi  decompressivi
implementati  su  strumenti  (computer)  subacquei  o   in   software
decompressivi per personal computer; 
    o) Immersione successiva o  ripetitiva:  quella  effettuata  dopo
dieci  minuti  e  nelle  dodici  ore  o  piu'  (secondo  le   tabelle
decompressive o  gli  algoritmi  di  calcolo  decompressivo  in  uso)
successive  alla  precedente  immersione.  Il  tempo   trascorso   in
superficie tra un'immersione e la successiva si chiama intervallo  di
superficie,  e  serve  per  il  calcolo  delle   corrette   procedure
decompressive per una successiva immersione; 
    p) Dispositivi di protezione  individuale  in  ambito  subacqueo:
secondo quanto definito dal decreto legislativo 4 dicembre  1992,  n.
475, i DPI in ambito subacqueo sono classificati in  terza  categoria
(sezione G); 
    q) Emergenza: evento non prevedibile che  mette  in  pericolo  la
salute e/o la sicurezza del subacqueo durante l'operazione subacquea.