Art. 3 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano i seguenti acronimi e definizioni: a) ISPRA: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; b) AA: agenzie ambientali; c) OS: operatore subacqueo; d) DPI: dispositivi di protezione individuali; e) DL: datore di lavoro; f) ECHM: European committee for hyperbaric medicine; g) RSPP: responsabile del Servizio prevenzione e protezione; h) RLS: rappresentate dei lavoratori per la sicurezza; i) PDD: patologia da decompressione; l) GAV: giubbetto ad assetto variabile; m) Immersione in curva di sicurezza: per ogni profondita' raggiungibile nel corso di un'immersione vi e' un tempo massimo di permanenza per il quale non sono previste tappe di decompressione per poter risalire alla superficie senza incorrere in patologie decompressive, secondo il modello e il profilo decompressivo adottato. Un'immersione effettuata rispettando tali parametri, che non comporta quindi la necessita' di effettuare soste durante la risalita, si definisce in «curva di sicurezza»; n) Immersione fuori curva di sicurezza: quella che per la profondita' e per il tempo di permanenza in immersione, secondo il modello e il profilo decompressivo adottato, presuppone l'osservanza di soste decompressive durante la risalita verso la superficie; la profondita' e la durata delle soste saranno in funzione del tempo trascorso alle diverse profondita', ad esempio considerata come trascorsa alla massima profondita' (ad esempio tabelle U.S. Navy per le immersioni ad aria o NOAA per le immersioni NITROX), o alle diverse profondita' se calcolata mediante algoritmi decompressivi implementati su strumenti (computer) subacquei o in software decompressivi per personal computer; o) Immersione successiva o ripetitiva: quella effettuata dopo dieci minuti e nelle dodici ore o piu' (secondo le tabelle decompressive o gli algoritmi di calcolo decompressivo in uso) successive alla precedente immersione. Il tempo trascorso in superficie tra un'immersione e la successiva si chiama intervallo di superficie, e serve per il calcolo delle corrette procedure decompressive per una successiva immersione; p) Dispositivi di protezione individuale in ambito subacqueo: secondo quanto definito dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, i DPI in ambito subacqueo sono classificati in terza categoria (sezione G); q) Emergenza: evento non prevedibile che mette in pericolo la salute e/o la sicurezza del subacqueo durante l'operazione subacquea.