Art. 4 
 
                       Obbligo di informazione 
 
  1. Il responsabile delle attivita' subacquee, individuato ai  sensi
dell'allegato al  presente  decreto,  dovra'  informare  con  congruo
anticipo l'autorita' marittima, nella cui giurisdizione ricade l'area
interessata dai lavori subacquei, di ogni attivita' da intraprendere,
comunicando, in particolare, le seguenti informazioni: 
    denominazione e recapito dell'ente organizzatore; 
    finalita' delle attivita' che si intendono svolgere; 
    relazione  tecnica  sulle  predette  attivita',  con  particolare
riferimento al tipo di apparecchiature eventualmente impiegate; 
    indicazione dei mezzi nautici d'appoggio eventualmente  impiegati
e  delle  aree   interessate   dall'attivita'   individuate   secondo
coordinate geografiche WGS84; 
    giorni ed orari delle attivita'; 
    numero dei partecipanti; 
    dichiarazione, a cura del responsabile dell'attivita', da cui  si
evince che tutti i partecipanti hanno i previsti  titoli/abilitazioni
e sono coperti da polizza assicurativa in corso di validita'; 
    nominativo e recapito del responsabile delle attivita'. 
  2. L'inizio e il termine dell'attivita' saranno comunicati via VHF,
telefono od altro mezzo  che  ne  assicuri  la  ricezione  alla  Sala
operativa della Capitaneria di porto dell'area interessata, come ogni
informazione relativa  al  verificarsi  di  qualsiasi  situazione  di
emergenza/pericolo, anche se potenziale. 
  3.  L'Autorita'   marittima   puo'   richiedere   le   integrazioni
documentali necessarie per l'emanazione  di  ulteriori  provvedimenti
finalizzati a salvaguardare la sicurezza della navigazione,  mediante
emanazione di ordinanza di polizia marittima ai  sensi  dell'art.  59
del Regolamento al Codice della navigazione.