Art. 4 Obbligo di informazione 1. Il responsabile delle attivita' subacquee, individuato ai sensi dell'allegato al presente decreto, dovra' informare con congruo anticipo l'autorita' marittima, nella cui giurisdizione ricade l'area interessata dai lavori subacquei, di ogni attivita' da intraprendere, comunicando, in particolare, le seguenti informazioni: denominazione e recapito dell'ente organizzatore; finalita' delle attivita' che si intendono svolgere; relazione tecnica sulle predette attivita', con particolare riferimento al tipo di apparecchiature eventualmente impiegate; indicazione dei mezzi nautici d'appoggio eventualmente impiegati e delle aree interessate dall'attivita' individuate secondo coordinate geografiche WGS84; giorni ed orari delle attivita'; numero dei partecipanti; dichiarazione, a cura del responsabile dell'attivita', da cui si evince che tutti i partecipanti hanno i previsti titoli/abilitazioni e sono coperti da polizza assicurativa in corso di validita'; nominativo e recapito del responsabile delle attivita'. 2. L'inizio e il termine dell'attivita' saranno comunicati via VHF, telefono od altro mezzo che ne assicuri la ricezione alla Sala operativa della Capitaneria di porto dell'area interessata, come ogni informazione relativa al verificarsi di qualsiasi situazione di emergenza/pericolo, anche se potenziale. 3. L'Autorita' marittima puo' richiedere le integrazioni documentali necessarie per l'emanazione di ulteriori provvedimenti finalizzati a salvaguardare la sicurezza della navigazione, mediante emanazione di ordinanza di polizia marittima ai sensi dell'art. 59 del Regolamento al Codice della navigazione.