(( Art. 2 - ter 
 
            Istituzione del contributo in conto interesse 
                     per le imprese dell'indotto 
 
    
  1.  Per  l'anno  2024,  sulle   operazioni   finanziarie   di   cui
all'articolo 2-bis puo' essere altresi' richiesta la  concessione  di
un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere  il  tasso  di
interesse applicato sulle medesime operazioni. Il predetto contributo
e' riconosciuto alle microimprese e alle piccole e medie imprese come
definite dall'articolo 2-bis, ai sensi e  nei  limiti  della  vigente
disciplina europea in materia di  aiuti  di  importanza  minore  («de
minimis»), ed e' pari al valore complessivo, attualizzato  alla  data
di  concessione  dell'aiuto,  della  differenza  tra  gli   interessi
calcolati, nell'arco dell'intera  durata  dell'operazione,  al  tasso
contrattuale e gli interessi  determinati  applicando  alla  medesima
operazione un tasso di interesse pari  al  50  per  cento  del  tasso
contrattuale. Per l'attualizzazione  si  applica  il  vigente  tasso,
determinato in conformita' a  quanto  stabilito  nella  comunicazione
della Commissione europea 2008/C 14/02 relativa  alla  revisione  del
metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. 
  2. Ai fini dell'accesso al contributo di cui al comma 1,  il  tasso
di  interesse  applicato  dal  soggetto  finanziatore  all'operazione
finanziaria non puo' essere superiore al  tasso  di  interesse  medio
praticato,  nell'ultimo  anno,  su  operazioni   finanziarie   aventi
finalita' e forma  tecnica  analoghe  concesse  alla  stessa  impresa
ovvero, in assenza di tale riferimento, a imprese con caratteristiche
e profilo di rischio simili. A tal fine, il soggetto finanziatore che
concede  l'operazione  finanziaria  oggetto  della  richiesta   della
garanzia di cui all'articolo 2-bis e del contributo di cui al comma 1
del presente articolo e' tenuto a rilasciare apposita dichiarazione. 
  3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le
modalita' di attuazione delle  disposizioni  del  presente  articolo,
anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al
comma 4, ed e' individuato  il  soggetto  incaricato  della  relativa
gestione, i cui oneri sono posti a  carico  delle  risorse  destinate
all'intervento di cui al comma 4, entro il limite massimo del  2  per
cento. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2024-2026,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2024,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy. ))