(( Art. 2 - quinquies 
 
Interventi  urgenti  per  fronteggiare  la  crisi  occupazionale  dei
  lavoratori dipendenti delle imprese dell'indotto di stabilimenti di
  interesse strategico nazionale 
 
  1. Ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze  di  datori
di lavoro del settore privato che sospendono o  riducono  l'attivita'
lavorativa   in   conseguenza   della   sospensione    o    riduzione
dell'attivita'  lavorativa  di  imprese  che  gestiscono  almeno  uno
stabilimento industriale di interesse  strategico  nazionale  di  cui
all'articolo 2-bis, e' riconosciuta, per l'anno  2024,  dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) un'integrazione al reddito,
con relativa contribuzione figurativa, nella  misura  pari  a  quella
prevista per le integrazioni salariali dall'articolo  3  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un periodo non superiore a
sei settimane, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane. 
  2. Il nesso causale della sospensione  o  riduzione  dell'attivita'
lavorativa di cui al comma 1 e' individuato nella  monocommittenza  o
nell'influsso   gestionale   prevalente    esercitato    dall'impresa
committente.  Si  ha  influsso  gestionale  prevalente   quando,   in
relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere  o  la
prestazione di  servizi  o  la  produzione  di  beni  o  semilavorati
costituenti   oggetto   dell'attivita'   produttiva   o   commerciale
dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle
fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti
dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia  superato,
nel biennio precedente al 3  febbraio  2024,  il  70  per  cento  del
complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse. 
  3. Al fine di garantire la continuita' aziendale e i  piu'  elevati
livelli di sicurezza nei  luoghi  di  lavoro,  con  apposito  accordo
quadro tra le associazioni  datoriali  e  le  associazioni  sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale dei settori
interessati, da stipulare presso il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, sono individuate le  modalita'  di  sospensione  e
riduzione dell'attivita' lavorativa anche con ricorso alla  rotazione
dei lavoratori. 
  4. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito  di  cui
al comma 1, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14,
15, 24 e 25 del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  148.  I
datori di lavoro, previa comunicazione delle cause di  sospensione  o
di riduzione dell'orario  di  lavoro,  dell'entita'  e  della  durata
prevedibile e del numero dei lavoratori interessati, con il  richiamo
all'accordo quadro di cui al comma 3, alle  rappresentanze  sindacali
aziendali o alla  rappresentanza  sindacale  unitaria,  nonche'  alle
articolazioni    territoriali    delle     associazioni     sindacali
comparativamente   piu'   rappresentative   a   livello    nazionale,
trasmettono, esclusivamente in via telematica, la domanda di  accesso
al trattamento di integrazione  al  reddito  all'INPS,  con  l'elenco
nominativo dei lavoratori interessati e l'indicazione dei periodi  di
sospensione o riduzione  dell'attivita'  lavorativa,  dichiarando  la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 2. 
  5. Le integrazioni al reddito di  cui  al  presente  articolo  sono
incompatibili con tutti i trattamenti di  integrazione  salariale  di
cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  6. I periodi di utilizzo dell'integrazione al  reddito  autorizzati
ai sensi del presente articolo non sono  conteggiati  ai  fini  delle
durate massime complessive dei trattamenti di integrazione  salariale
di cui agli articoli 4, 12,  22  e  30  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148. In relazione alle integrazioni al reddito  di
cui al presente articolo non e' dovuto il contributo  addizionale  di
cui al medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  7. Le integrazioni al reddito di  cui  al  presente  articolo  sono
erogate direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti alla fine  di
ogni periodo di paga. Il relativo importo e' rimborsato dall'INPS  ai
datori  di  lavoro  o  da  questi  ultimi  conguagliato,  a  pena  di
decadenza, entro i termini previsti dall'articolo  7,  comma  3,  del
decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148.  In  alternativa,  i
datori di lavoro possono richiedere che il trattamento di sostegno al
reddito  sia  pagato  direttamente  dall'INPS  ai  lavoratori,  senza
obbligo di produrre  la  documentazione  comprovante  le  difficolta'
finanziarie dell'impresa. 
  8. Le integrazioni al reddito di  cui  al  presente  articolo  sono
concesse nel limite di spesa di 16,7 milioni di euro per l'anno  2024
e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel  rispetto  del  predetto
limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le  modalita'  di
presentazione delle domande, provvede al  monitoraggio  del  rispetto
del  limite  di  spesa  fornendo  i   risultati   dell'attivita'   di
monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  9. Qualora dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma 8 dovesse
emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo
limite di spesa di cui  al  medesimo  comma  8,  l'INPS  non  procede
all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di
cui al presente articolo. 
  10. Alle attivita' di cui al presente articolo l'INPS provvede  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  11. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  si  provvede,  nel
limite di 16,7 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  a  valere  sulle
disponibilita' del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli articoli 3, 4, 7, comma 3,  12,  14,
          15, 22, 24, 25 e 30 del decreto  legislativo  14  settembre
          2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della  normativa
          in  materia  di  ammortizzatori  sociali  in  costanza   di
          rapporto di lavoro, in attuazione della legge  10  dicembre
          2014, n. 183): 
              «Art. 3 (Misura). - 1. Il trattamento  di  integrazione
          salariale  ammonta  all'80  per  cento  della  retribuzione
          globale che sarebbe spettata al lavoratore per  le  ore  di
          lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e  il  limite
          dell'orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo
          conto dell'orario di ciascuna  settimana  indipendentemente
          dal  periodo  di  paga.  Nel  caso  in  cui  la   riduzione
          dell'orario  di  lavoro  sia  effettuata  con  ripartizione
          dell'orario su  periodi  ultra-settimanali  predeterminati,
          l'integrazione e' dovuta, nei  limiti  di  cui  ai  periodi
          precedenti,  sulla  base  della  durata  media  settimanale
          dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato. 
              2. Ai lavoratori con retribuzione fissa  periodica,  la
          cui  retribuzione  sia  ridotta  in  conformita'  di  norme
          contrattuali per effetto di una contrazione  di  attivita',
          l'integrazione e' dovuta entro i limiti di cui al comma  1,
          ragguagliando  ad  ora  la  retribuzione  fissa  goduta  in
          rapporto all'orario normalmente praticato. 
              3.  Agli  effetti   dell'integrazione   le   indennita'
          accessorie  alla   retribuzione   base,   corrisposte   con
          riferimento  alla  giornata  lavorativa,   sono   computate
          secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di  legge  e
          di contratto collettivo che regolano le indennita'  stesse,
          ragguagliando  in  ogni  caso  ad  ora  la   misura   delle
          indennita' in rapporto a un orario di otto ore. 
              4. Per i lavoratori retribuiti a cottimo e  per  quelli
          retribuiti in tutto o in parte  con  premi  di  produzione,
          interessenze  e  simili,  l'integrazione  e'  riferita   al
          guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per  il
          quale l'integrazione e' dovuta. 
              5. L'importo del trattamento  di  cui  al  comma  1  e'
          soggetto alle disposizioni di  cui  all'articolo  26  della
          legge 28 febbraio 1986, n. 41,  e  non  puo'  superare  per
          l'anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti,  comunque
          rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e
          per un massimo di dodici mensilita', comprensive dei  ratei
          di mensilita' aggiuntive: 
                a) euro 971,71  quando  la  retribuzione  mensile  di
          riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei
          ratei di mensilita' aggiuntive, e' pari o inferiore a  euro
          2.102,24; 
                b) euro 1.167,91 quando la  retribuzione  mensile  di
          riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei
          ratei  di  mensilita'  aggiuntive,  e'  superiore  a   euro
          2.102,24. 
              5-bis. Per  i  trattamenti  di  integrazione  salariale
          relativi   a   periodi   di   sospensione    o    riduzione
          dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1°  gennaio  2022,
          il massimale di cui alla lettera a) del comma  5  cessa  di
          produrre i propri effetti e l'importo  del  trattamento  di
          cui  al  comma  1,  indipendentemente  dalla   retribuzione
          mensile di riferimento per il calcolo del trattamento,  non
          puo' superare l'importo massimo mensile di cui al comma  5,
          lettera b), come rivalutato ai sensi del comma 6. 
              6. Con effetto  dal  1°  gennaio  di  ciascun  anno,  a
          decorrere dall'anno 2016, gli importi  del  trattamento  di
          cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  5,  nonche'   la
          retribuzione mensile di riferimento di  cui  alle  medesime
          lettere, sono aumentati nella  misura  del  100  per  cento
          dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice
          ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai  e
          impiegati. 
              7. Il trattamento di integrazione salariale sostituisce
          in caso di malattia l'indennita' giornaliera  di  malattia,
          nonche'   la   eventuale   integrazione    contrattualmente
          prevista. 
              8. L'integrazione non e' dovuta per le  festivita'  non
          retribuite  e   per   le   assenze   che   non   comportino
          retribuzione. 
              9.  Ai  lavoratori  beneficiari  dei   trattamenti   di
          integrazione salariale spetta, in rapporto  al  periodo  di
          paga adottato e alle medesime condizioni dei  lavoratori  a
          orario normale, l'assegno per il nucleo  familiare  di  cui
          all'articolo 2 del decreto-legge  13  marzo  1988,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio  1988,
          n. 153, e successive modificazioni, fermo  restando  quanto
          previsto  dal  decreto-legge  8   giugno   2021,   n.   79,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2021,
          n. 112. 
              10. Gli importi massimi di cui al comma 5 devono essere
          incrementati, in relazione a quanto disposto  dall'articolo
          2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  nella
          misura ulteriore del 20 per  cento  per  i  trattamenti  di
          integrazione salariale concessi in favore delle imprese del
          settore edile e lapideo per intemperie stagionali.». 
              «Art. 4 (Durata massima complessiva). - 1. Per ciascuna
          unita'  produttiva,  il  trattamento  ordinario  e   quello
          straordinario  di  integrazione   salariale   non   possono
          superare la durata massima complessiva di  24  mesi  in  un
          quinquennio   mobile,   fatto   salvo    quanto    previsto
          all'articolo 22, comma 5. 
              2. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia
          e affini, nonche' per le imprese di  cui  all'articolo  10,
          comma 1, lettere n) e o), per ciascuna unita' produttiva il
          trattamento   ordinario   e   quello    straordinario    di
          integrazione  salariale  non  possono  superare  la  durata
          massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.». 
              «Art. 7 (Modalita'  di  erogazione  e  termine  per  il
          rimborso delle prestazioni). - (Omissis). 
              3. Per i trattamenti richiesti a decorrere  dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto o,  se  richiesti
          antecedentemente, non ancora conclusi entro tale  data,  il
          conguaglio o la richiesta di  rimborso  delle  integrazioni
          corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a  pena
          di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga
          in  corso  alla  scadenza  del  termine  di  durata   della
          concessione o dalla data del provvedimento  di  concessione
          se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della  data
          di entrata in vigore del presente decreto, i  sei  mesi  di
          cui al primo periodo decorrono da tale data. 
              (Omissis)». 
              «Art. 12  (Durata).  -  1.  Le  integrazioni  salariali
          ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di  13
          settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino  a
          un massimo complessivo di 52 settimane. 
              2. Qualora  l'impresa  abbia  fruito  di  52  settimane
          consecutive di integrazione salariale ordinaria, una  nuova
          domanda  puo'  essere  proposta  per  la  medesima   unita'
          produttiva per la quale l'integrazione e'  stata  concessa,
          solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane
          di normale attivita' lavorativa. 
              3. L'integrazione salariale ordinaria relativa  a  piu'
          periodi non consecutivi non puo' superare  complessivamente
          la durata di 52 settimane in un biennio mobile. 
              4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e  3  non  trovano
          applicazione relativamente agli interventi  determinati  da
          eventi  oggettivamente  non  evitabili,  ad  eccezione  dei
          trattamenti richiesti da imprese di  cui  all'articolo  10,
          lettere m), n), e o). 
              5. Nei limiti di durata definiti nei commi da  1  a  4,
          non  possono  essere  autorizzate   ore   di   integrazione
          salariale ordinaria eccedenti il limite di un  terzo  delle
          ore  ordinarie   lavorabili   nel   biennio   mobile,   con
          riferimento a tutti  i  lavoratori  dell'unita'  produttiva
          mediamente occupati nel semestre precedente la  domanda  di
          concessione dell'integrazione salariale. 
              6. Con riferimento  all'unita'  produttiva  oggetto  di
          sospensione  o  riduzione  dell'orario  di  lavoro,   nella
          domanda   di   concessione   dell'integrazione    salariale
          l'impresa comunica  il  numero  dei  lavoratori  mediamente
          occupati  nel  semestre  precedente,  distinti  per  orario
          contrattuale.». 
              «Art. 14 (Informazione e consultazione sindacale). - 1.
          Nei  casi  di  sospensione   o   riduzione   dell'attivita'
          produttiva,    l'impresa    e'    tenuta    a    comunicare
          preventivamente alle rappresentanze sindacali  aziendali  o
          alla  rappresentanza  sindacale  unitaria,  ove  esistenti,
          nonche' alle articolazioni territoriali delle  associazioni
          sindacali comparativamente piu' rappresentative  a  livello
          nazionale,  le  cause  di  sospensione   o   di   riduzione
          dell'orario di lavoro, l'entita' e la  durata  prevedibile,
          il numero dei lavoratori interessati. 
              2. A tale comunicazione  segue,  su  richiesta  di  una
          delle parti, un esame congiunto, anche in  via  telematica,
          della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi
          dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa. 
              3. L'intera procedura deve esaurirsi  entro  25  giorni
          dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a
          10 per le imprese fino a 50 dipendenti. 
              4. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili  che
          rendano non  differibile  la  sospensione  o  la  riduzione
          dell'attivita' produttiva, l'impresa e' tenuta a comunicare
          ai soggetti di cui al comma 1 la durata  prevedibile  della
          sospensione  o  riduzione  e  il  numero   dei   lavoratori
          interessati. Quando la sospensione o riduzione  dell'orario
          di  lavoro  sia  superiore  a  sedici  ore  settimanali  si
          procede, a richiesta dell'impresa o dei soggetti di cui  al
          comma  1,   da   presentarsi   entro   tre   giorni   dalla
          comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto
          in ordine alla ripresa della normale attivita' produttiva e
          ai criteri di  distribuzione  degli  orari  di  lavoro.  La
          procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a
          quello della richiesta. 
              5. Per le  imprese  dell'industria  e  dell'artigianato
          edile  e  dell'industria  e  dell'artigianato  lapidei,  le
          disposizioni di  cui  ai  commi  da  1  a  4  si  applicano
          limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con
          sospensione dell'attivita' lavorativa oltre le 13 settimane
          continuative. 
              6.  All'atto  della  presentazione  della  domanda   di
          concessione di  integrazione  salariale  deve  essere  data
          comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di  cui  al
          presente articolo.». 
              «Art. 15  (Procedimento).  -  1.  Per  l'ammissione  al
          trattamento ordinario di integrazione salariale,  l'impresa
          presenta in via telematica all'INPS domanda di  concessione
          nella  quale  devono  essere  indicati   la   causa   della
          sospensione  o  riduzione  dell'orario  di  lavoro   e   la
          presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati
          e  le  ore  richieste.  Tali  informazioni   sono   inviate
          dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il  tramite
          del  sistema  informativo  unitario  delle  politiche   del
          lavoro, ai fini delle attivita' e  degli  obblighi  di  cui
          all'articolo 8, comma 1. 
              2. La domanda deve essere presentata entro  il  termine
          di 15 giorni  dall'inizio  della  sospensione  o  riduzione
          dell'attivita' lavorativa fatte salve le domande per eventi
          oggettivamente non evitabili, per le quali  si  applica  il
          termine della fine del mese successivo a quello in  cui  si
          e' verificato l'evento. 
              3. Qualora la domanda venga presentata dopo il  termine
          indicato  nel   comma   2,   l'eventuale   trattamento   di
          integrazione salariale non potra' aver  luogo  per  periodi
          anteriori  di  una  settimana   rispetto   alla   data   di
          presentazione. 
              4. Qualora dalla omessa o tardiva  presentazione  della
          domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o
          totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa e'
          tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi  una  somma  di
          importo   equivalente   all'integrazione   salariale    non
          percepita.». 
              «Art.  22  (Durata).   -   1.   Per   la   causale   di
          riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 1,
          lettera a), e relativamente a ciascuna  unita'  produttiva,
          il trattamento straordinario di integrazione salariale puo'
          avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in
          un quinquennio mobile. 
              2.  Per  la  causale  di   crisi   aziendale   di   cui
          all'articolo 21, comma 1, lettera  b),  e  relativamente  a
          ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
          integrazione salariale puo' avere una durata massima di  12
          mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non puo'
          essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due
          terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione. 
              3. Per la causale di contratto di solidarieta'  di  cui
          all'articolo 21, comma 1, lettera  c),  e  relativamente  a
          ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
          integrazione salariale puo' avere una durata massima di  24
          mesi, anche continuativi, in un  quinquennio  mobile.  Alle
          condizioni previste dal comma 5,  la  durata  massima  puo'
          raggiungere 36 mesi, anche  continuativi,  nel  quinquennio
          mobile. 
              4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi
          aziendale,  possono  essere  autorizzate  sospensioni   del
          lavoro soltanto nel limite  dell'80  per  cento  delle  ore
          lavorabili nell'unita' produttiva nell'arco di tempo di cui
          al programma autorizzato. 
              5. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva
          di cui all'articolo 4, comma 1, la durata  dei  trattamenti
          per la causale di contratto di solidarieta' viene computata
          nella misura della meta' per la parte non  eccedente  i  24
          mesi e per intero per la parte eccedente. 
              6. La disposizione di cui al comma  5  non  si  applica
          alle imprese edili e affini.». 
              «Art. 24 (Consultazione sindacale). - 1. L'impresa  che
          intende  richiedere   il   trattamento   straordinario   di
          integrazione salariale per le causali di  cui  all'articolo
          21, comma 1, lettere a), e  b),  e'  tenuta  a  comunicare,
          direttamente o tramite l'associazione  imprenditoriale  cui
          aderisce  o   conferisce   mandato,   alle   rappresentanze
          sindacali  aziendali  o   alla   rappresentanza   sindacale
          unitaria, nonche'  alle  articolazioni  territoriali  delle
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative  a   livello   nazionale,   le   cause   di
          sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entita'
          e  la  durata  prevedibile,  il   numero   dei   lavoratori
          interessati. 
              2. Entro tre giorni  dalla  predetta  comunicazione  e'
          presentata dall'impresa o dai soggetti di cui al  comma  1,
          domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale
          domanda e' trasmessa,  ai  fini  della  convocazione  delle
          parti, al competente ufficio individuato dalla regione  del
          territorio di riferimento, qualora  l'intervento  richiesto
          riguardi unita' produttive ubicate in una sola  regione,  o
          al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  qualora
          l'intervento riguardi unita'  produttive  ubicate  in  piu'
          regioni. In tale caso il Ministero richiede,  comunque,  il
          parere delle regioni interessate. 
              3.  Costituiscono  oggetto  dell'esame   congiunto   da
          tenersi anche in via telematica il programma che  l'impresa
          intende attuare, comprensivo della durata e del numero  dei
          lavoratori interessati  alla  sospensione  o  riduzione  di
          orario e delle ragioni che rendono  non  praticabili  forme
          alternative di riduzioni di orario,  nonche'  delle  misure
          previste per  la  gestione  delle  eventuali  eccedenze  di
          personale,  i  criteri  di   scelta   dei   lavoratori   da
          sospendere, che devono essere coerenti con le  ragioni  per
          le quali e' richiesto l'intervento, e  le  modalita'  della
          rotazione    tra    i    lavoratori    o     le     ragioni
          tecnico-organizzative della mancata adozione di  meccanismi
          di rotazione. 
              4. Salvo il caso di richieste di trattamento presentate
          da imprese edili e affini, le  parti  devono  espressamente
          dichiarare  la  non  percorribilita'   della   causale   di
          contratto di solidarieta' di cui all'articolo 21, comma  1,
          lettera c). 
              5. L'intera procedura di consultazione, attivata  dalla
          richiesta di esame  congiunto,  si  esaurisce  entro  i  25
          giorni successivi a quello in  cui  e'  stata  avanzata  la
          richiesta  medesima,  ridotti  a  10  per  le  imprese  che
          occupano fino a 50 dipendenti. 
              6.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60  giorni
          dall'entrata in vigore del presente  decreto,  e'  definito
          l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a
          titolo di sanzione per il mancato rispetto delle  modalita'
          di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3.». 
              «Art. 25 (Procedimento). - 1. La domanda di concessione
          di trattamento straordinario di integrazione  salariale  e'
          presentata entro sette giorni  dalla  data  di  conclusione
          della procedura di consultazione sindacale o dalla data  di
          stipula  dell'accordo  collettivo  aziendale  relativo   al
          ricorso all'intervento e deve essere corredata  dell'elenco
          nominativo dei lavoratori interessati dalle  sospensioni  o
          riduzioni  di  orario.  Tali  informazioni   sono   inviate
          dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il  tramite
          del  sistema  informativo  unitario  delle  politiche   del
          lavoro, ai fini delle attivita' e  degli  obblighi  di  cui
          all'articolo 8, comma 1. Per le causali di cui all'articolo
          21, comma 1, lettere a), e b), nella domanda di concessione
          dell'integrazione salariale l'impresa comunica  inoltre  il
          numero dei lavoratori mediamente occupati  presso  l'unita'
          produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente,
          distinti per orario contrattuale. 
              2. La sospensione o la riduzione dell'orario cosi' come
          concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla
          data di presentazione della domanda di cui al comma 1. 
              3. In caso di presentazione tardiva della  domanda,  il
          trattamento decorre dal trentesimo giorno  successivo  alla
          presentazione della domanda medesima. 
              4. Qualora dalla omessa o tardiva  presentazione  della
          domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o
          totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa e'
          tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi  una  somma  di
          importo   equivalente   all'integrazione   salariale    non
          percepita. 
              5.  La   domanda   di   concessione   del   trattamento
          straordinario  di  integrazione   salariale   deve   essere
          presentata in unica soluzione contestualmente al  Ministero
          del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  alle  Direzioni
          territoriali  del  lavoro  competenti  per  territorio.  La
          concessione del predetto trattamento  avviene  con  decreto
          del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  per
          l'intero   periodo   richiesto.   Fatte   salve   eventuali
          sospensioni del procedimento amministrativo che si  rendano
          necessarie a fini istruttori, il decreto di cui al  secondo
          periodo e' adottato entro  90  giorni  dalla  presentazione
          della domanda da parte dell'impresa. 
              6. Le Direzioni territoriali del lavoro competenti  per
          territorio,  nei  tre  mesi  antecedenti   la   conclusione
          dell'intervento di integrazione salariale,  procedono  alle
          verifiche  finalizzate   all'accertamento   degli   impegni
          aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa  al
          competente  ufficio  ministeriale  entro  30  giorni  dalla
          conclusione dell'intervento straordinario  di  integrazione
          salariale autorizzato. Nel  caso  in  cui  dalla  relazione
          ispettiva emerga il mancato  svolgimento,  in  tutto  o  in
          parte,   del   programma   presentato   dall'impresa,    il
          procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di
          cui al comma 5 si conclude nei  successivi  90  giorni  con
          decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
          fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie
          ai fini istruttori. 
              7.  L'impresa,  sentite  le  rappresentanze   sindacali
          aziendali o la  rappresentanza  sindacale  unitaria,  o  in
          mancanza le articolazioni territoriali  delle  associazioni
          sindacali comparativamente piu' rappresentative  a  livello
          nazionale, puo' chiedere una  modifica  del  programma  nel
          corso del suo svolgimento.». 
              «Art. 30 (Assegno di integrazione salariale).  -  1.  I
          fondi di cui all'articolo 26 assicurano, in relazione  alle
          causali previste dalla normativa in materia di integrazioni
          salariali ordinarie o straordinarie, la prestazione  di  un
          assegno di integrazione salariale di  importo  almeno  pari
          all'integrazione salariale. I fondi stabiliscono la  durata
          massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane  in
          un biennio mobile e non superiore, a seconda della  causale
          invocata, alle durate massime previste agli articoli  12  e
          22,  e  comunque  nel   rispetto   della   durata   massima
          complessiva prevista dall'articolo 4, comma 1.  All'assegno
          di  integrazione   salariale   si   applica,   per   quanto
          compatibile,  la  normativa  in  materia  di   integrazioni
          salariali ordinarie. 
              1-bis.  Per  periodi   di   sospensione   o   riduzione
          dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i
          fondi di cui agli articoli  26,  27  e  40  assicurano,  in
          relazione alle causali previste dalla normativa in  materia
          di integrazioni salariali  ordinarie  e  straordinarie,  la
          prestazione di un  assegno  di  integrazione  salariale  di
          importo  almeno   pari   a   quello   definito   ai   sensi
          dell'articolo 3, comma  5-bis,  e  stabiliscono  la  durata
          della prestazione in misura almeno pari ai  trattamenti  di
          integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale
          dell'impresa e  della  causale  invocata,  e  comunque  nel
          rispetto  delle   durate   massime   complessive   previste
          dall'articolo 4, comma 1. Entro il 30 giugno 2023, i  fondi
          gia' costituiti si adeguano alle  disposizioni  di  cui  al
          presente comma. In mancanza, i datori di  lavoro,  ai  soli
          fini  dell'erogazione  dei  trattamenti   di   integrazione
          salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale
          di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° luglio 2023. 
              2. La domanda di accesso  all'assegno  di  integrazione
          salariale erogato dai fondi di cui agli articoli  26  e  28
          deve essere presentata non prima di 30  giorni  dall'inizio
          della sospensione  o  riduzione  dell'attivita'  lavorativa
          eventualmente programmata e non  oltre  il  termine  di  15
          giorni   dall'inizio   della   sospensione   o    riduzione
          dell'attivita' lavorativa.». 
              - Si riporta l'articolo 18, comma 1,  lettera  a),  del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti  per
          il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
          ridisegnare in  funzione  anticrisi  il  quadro  strategico
          nazionale), convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2: 
              «Art.  18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
                a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
                (Omissis)».