Art. 3 
 
Disposizioni in materia di cassa integrazione  straordinaria  per  le
  imprese strategiche in amministrazione straordinaria 
 
  1. Per le imprese che gestiscono uno  stabilimento  industriale  di
interesse strategico ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre 2012,  n.  231,  e  che  hanno  in  corso  ((  programmi  di
riorganizzazione  aziendale  ))  non   ancora   completati   per   la
complessita'   degli   stessi,   per   le    quali    sia    disposta
l'amministrazione  straordinaria  con  conseguente  ((   prosecuzione
dell'esercizio  d'impresa  )),  ((  ai  sensi  del  decreto-legge  23
dicembre )) 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18
febbraio  2004,  n.  39,  e'  disposta  per  l'anno  2024,  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 175 e 176, della legge 30  dicembre  2023,  n.
213, (( e a valere sulle risorse di cui al medesimo comma 176, ))  la
prosecuzione, senza soluzione  di  continuita',  dell'erogazione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   ove   gia'
autorizzato o in corso di autorizzazione, al fine di salvaguardare il
livello occupazionale e il patrimonio delle  competenze  dell'azienda
medesima. E' fatta salva la facolta' per gli organi  della  procedura
di amministrazione straordinaria  di  richiedere  le  tutele  di  cui
all'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236. 
  (( 2. In considerazione della complessita' dei programmi di cui  al
comma 1, al fine di assicurare i piu' elevati  livelli  di  sicurezza
nei luoghi di lavoro e di  tutela  ambientale,  previa  consultazione
sindacale, i lavoratori addetti alla manutenzione  degli  impianti  e
alla sorveglianza delle attivita' connesse alla sicurezza  nonche'  i
lavoratori  addetti  all'implementazione,  alla   gestione   e   alla
manutenzione dei presidi ambientali possono  essere  interessati  dai
processi  di  riduzione  oraria  o  di  sospensione  dal  lavoro,   a
rotazione, soltanto qualora non direttamente impegnati  in  specifici
programmi di sorveglianza delle  medesime  attivita'  afferenti  alla
sicurezza e alla tutela ambientale,  ovvero  in  specifici  programmi
formativi, diversi dalla formazione  professionale  per  la  gestione
delle bonifiche  di  cui  all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2017, n. 18. )) 
  (( 2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma  1,  del
decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, si applicano anche per l'anno  2024.
)) 
  (( 2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis,  valutati  in  euro
973.400  per  l'anno  2024,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge  23
dicembre 2014, n. 190. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo  dell'articolo  1  del  decreto-legge  3
          dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela  della
          salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso
          di  crisi  di   stabilimenti   industriali   di   interesse
          strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 dicembre 2012, n. 231,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 1. 
              -  Il  decreto-legge  23   dicembre   2003,   n.   347,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio
          2004, n. 39 reca: «Misure urgenti per  la  ristrutturazione
          industriale di grandi imprese in stato di insolvenza». 
              - Si riportano i commi 175 e 176 dell'articolo 1  della
          legge 30 dicembre 2023,  n.  213  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2024-2026); 
              «175. Per le imprese di interesse strategico  nazionale
          con un numero di  lavoratori  dipendenti  non  inferiore  a
          mille,  che  hanno  in  corso  piani  di   riorganizzazione
          aziendale non ancora completati per la  complessita'  degli
          stessi, con  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali puo' essere autorizzato,  a  domanda,  in
          via eccezionale e in  deroga  agli  articoli  4  e  22  del
          decreto  legislativo  14  settembre  2015,   n.   148,   in
          continuita' con le tutele gia'  autorizzate,  un  ulteriore
          periodo di cassa integrazione salariale straordinaria  fino
          al 31 dicembre 2024, al fine di  salvaguardare  il  livello
          occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda
          medesima. Alla fattispecie di cui al primo periodo  non  si
          applicano le procedure e i termini di cui agli articoli  24
          e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
              176.  I  trattamenti  di  cui   al   comma   175   sono
          riconosciuti nel limite di spesa  di  euro  63.300.000  per
          l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del limite  di
          spesa  di  cui  al  primo  periodo.  Qualora  dal  predetto
          monitoraggio emerga che e' stato  raggiunto  anche  in  via
          prospettica il  limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in
          considerazione  ulteriori  domande.  Alla  copertura  degli
          oneri di cui al primo periodo del presente  comma,  pari  a
          euro 63.300.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulle
          risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione,  di
          cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.». 
              -  Si  riporta  l'articolo   7,   comma   10-ter,   del
          decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti  a
          sostegno dell'occupazione), convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993, n. 236: 
              «Art.  7  (Norme  in  materia  di  cassa   integrazione
          guadagni). - (Omissis). 
              10-ter. Per i dipendenti dalle aziende commissariate in
          base al decreto-legge 30 gennaio 1979, n.  26,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 aprile  1979,  n.  95,  la
          durata    dell'intervento    della    cassa    integrazione
          straordinaria  e'  equiparata  al  termine   previsto   per
          l'attivita' del commissario.». 
              - Si riporta  l'articolo  1-bis  del  decreto-legge  29
          dicembre 2016, n. 243 (Interventi urgenti per  la  coesione
          sociale  e  territoriale,  con  particolare  riferimento  a
          situazioni  critiche  in  alcune  aree  del   Mezzogiorno),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2017, n. 18: 
              «Art. 1-bis  (Integrazione  del  trattamento  di  cassa
          integrazione  guadagni  straordinaria  per  dipendenti  del
          gruppo ILVA). - 1. Allo scopo di integrare  il  trattamento
          economico dei dipendenti impiegati presso gli  stabilimenti
          produttivi del gruppo  ILVA  per  i  quali  sia  avviato  o
          prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla  cassa
          integrazione guadagni straordinaria, e' autorizzata,  anche
          ai fini della  formazione  professionale  per  la  gestione
          delle bonifiche, la spesa nel limite di 24 milioni di  euro
          per l'anno 2017. All'onere, pari a 24 milioni di  euro,  si
          provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello
          Stato, da  effettuare  nell'anno  2017,  di  una  quota  di
          corrispondente importo delle disponibilita'  del  Fondo  di
          rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge
          20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. E'  corrispondentemente
          ridotta di 24 milioni  di  euro  la  quota  di  risorse  da
          destinare, ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  4-bis,  del
          decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  150,   alla
          gestione a stralcio separata  istituita  nell'ambito  dello
          stesso  Fondo  di  rotazione  per   essere   destinata   al
          finanziamento di iniziative  del  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali.». 
              -  Si  riporta   l'articolo   1-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge 5 gennaio 2023,  n.  2  (Misure  urgenti  per
          impianti di interesse  strategico  nazionale),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17: 
              «Art. 1-bis (Continuita' produttiva delle aree di crisi
          industriale complessa).  -  1.  Al  fine  di  sostenere  la
          competitivita' del sistema produttivo nazionale, nonche' al
          fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei  casi
          di situazioni di crisi industriali  complesse  con  impatto
          significativo sulla  politica  industriale  nazionale,  con
          particolare  riferimento  al   territorio   della   Regione
          siciliana, ai  lavoratori  di  cui  all'articolo  1,  comma
          251-bis,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,   che
          nell'anno  2020   hanno   presentato   richiesta   per   la
          concessione dell'indennita' di cui  all'articolo  1,  comma
          251, della medesima  legge  n.  145  del  2018,  la  stessa
          indennita' puo' essere concessa in continuita' fino  al  31
          dicembre 2023.». 
              - Si riporta il comma 199 dell'articolo 1  della  legge
          23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2015): 
              «199.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per  il
          finanziamento di esigenze indifferibili con  una  dotazione
          di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
          2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e
          2019 e di 100 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
          2020 da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco  n.  1
          allegato alla presente legge, con  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge.».