Art. 4 
 
Disposizioni acceleratorie per la chiusura  della  fase  liquidatoria
          delle procedure di amministrazione straordinaria 
 
  1. (( Nel decreto legislativo  ))  8  luglio  1999,  n.  270,  dopo
l'articolo 74 e' inserito il seguente: 
  «Art. 74-bis (Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo
la chiusura). - 1. La  chiusura  della  procedura  nel  caso  di  cui
all'articolo 74, comma 2, lettera b), non e' impedita dalla  pendenza
di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il commissario
straordinario  mantiene  la  legittimazione  processuale,  anche  nei
successivi  stati  e  gradi  del  giudizio.  La  legittimazione   del
commissario  straordinario  sussiste  altresi'  per  i  procedimenti,
compresi quelli cautelari  e  esecutivi,  strumentali  all'attuazione
delle decisioni favorevoli all'amministrazione  straordinaria,  anche
se instaurati dopo la chiusura della procedura. 
  2. In caso di chiusura della procedura ai sensi  del  comma  1,  il
comitato di sorveglianza cessa dalle sue funzioni. Le  rinunzie  alle
liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. 
  3. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi
ai giudizi pendenti, accantonate nel piano contenente la ripartizione
finale dell'attivo e depositate secondo  le  modalita'  indicate  dal
tribunale, nonche' le somme ricevute  dal  commissario  straordinario
per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non  ancora
passati in giudicato, sono trattenute dal commissario straordinario e
versate su un conto vincolato previa autorizzazione del tribunale. ((
Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 131  del  codice  della
crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto  legislativo  12
gennaio  2019,  n.  14,  sostituito  al   curatore   il   commissario
straordinario. )) 
  4.  Dopo  la  chiusura  della  procedura,  le  somme  ricevute  dal
commissario straordinario per effetto di provvedimenti  definitivi  e
gli eventuali residui degli  accantonamenti  sono  fatti  oggetto  di
riparto supplementare fra i creditori secondo le  modalita'  disposte
dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 76. 
  5. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti  dai
giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura. 
  6.  Con  il  decreto  di  chiusura  il  tribunale   impartisce   le
disposizioni necessarie per la predisposizione di un  supplemento  di
rendiconto, del riparto supplementare e  del  rapporto  riepilogativo
finale. La chiusura della procedura a norma del presente articolo non
comporta la cancellazione della societa' dal registro  delle  imprese
sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla  effettuazione  dei
riparti supplementari,  anche  all'esito  delle  ulteriori  attivita'
liquidatorie che si siano rese necessarie. 
  7. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i
giudizi e procedimenti pendenti, il commissario straordinario  chiede
al  tribunale  di  archiviare   la   procedura   di   amministrazione
straordinaria e (( di autorizzare )) la chiusura del conto vincolato.
Il tribunale provvede con decreto. 
  8. Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il
commissario straordinario chiede la cancellazione della societa'  dal
registro delle imprese.». 
  (( 1-bis. All'articolo 45, comma 2-bis, del decreto  legislativo  8
luglio 1999, n. 270, le parole: «Possono essere nominati solo esperti
che non risultino gia' membri di un comitato» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «Gli  esperti  possono  far  parte  di  non  piu'  di  tre
comitati». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano i testi  degli  articoli  74,  comma  2,
          lettera b), e 76 del decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.
          270 (Nuova  disciplina  dell'amministrazione  straordinaria
          delle grandi  imprese  in  stato  di  insolvenza,  a  norma
          dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274): 
              «Art. 74 (Chiusura della procedura). - (Omissis). 
              2. Se e' stato autorizzato un programma di cessione dei
          complessi  aziendali,  la  procedura   di   amministrazione
          straordinaria si chiude altresi': 
                (Omissis) 
                b)  quando  e'  compiuta   la   ripartizione   finale
          dell'attivo.». 
              «Art. 76 (Decreto di chiusura). - 1. La chiusura  della
          procedura di amministrazione  straordinaria  e'  dichiarata
          con  decreto  motivato  dal  tribunale,  su   istanza   del
          commissario straordinario  o  dell'imprenditore  dichiarato
          insolvente, ovvero d'ufficio. 
              2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 71, commi
          3, 4 e 5.». 
              - Si riporta l'articolo 131 del decreto legislativo  12
          gennaio  2019,  n.  14  (Codice  della  crisi  d'impresa  e
          dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre  2017,
          n. 155): 
              «Art. 131 (Deposito delle  somme  riscosse).  -  1.  Le
          somme  riscosse  a  qualunque  titolo  dal  curatore   sono
          depositate entro il termine massimo  di  dieci  giorni  sul
          conto corrente intestato  alla  procedura  di  liquidazione
          aperto presso un ufficio postale o presso una banca  scelta
          dal curatore. 
              2. Il mancato deposito  nel  termine  e'  valutato  dal
          tribunale ai fini dell'eventuale revoca del curatore. 
              3.  Il  prelievo  delle  somme  e'  eseguito  su  copia
          conforme del mandato di pagamento del giudice  delegato  e,
          nel periodo di intestazione  «Fondo  unico  giustizia»  del
          conto corrente,  su  disposizione  di  Equitalia  Giustizia
          s.p.a., in conformita' a quanto  previsto  dall'articolo  2
          del decreto-legge 16 settembre 2008,  n.  143,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. 
              4. Il mandato e' sottoscritto dal  giudice  delegato  e
          dal  cancelliere  con  firma  digitale  ed   e'   trasmesso
          telematicamente   al   depositario   nel   rispetto   delle
          disposizioni,   anche   regolamentari,    concernenti    la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti  informatici.  La  trasmissione   telematica   e'
          oggetto di disciplina con  apposito  decreto  del  Ministro
          della Giustizia, che ne stabilisce modalita', condizioni  e
          limiti. La disposizione acquista efficacia a decorrere  dal
          novantesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale del provvedimento del  responsabile  dei
          sistemi  informativi  automatizzati  del  Ministero   della
          giustizia, da  adottarsi  entro  un  anno  dall'entrata  in
          vigore   del   presente   codice,   attestante   la   piena
          funzionalita' dei sistemi di trasmissione telematica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  45,  comma  2-bis,
          del decreto  legislativo  8  luglio  1999,  n.  270  (Nuova
          disciplina dell'amministrazione straordinaria delle  grandi
          imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art.  1  della
          legge 30  luglio  1998,  n.  274),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 45  (Nomina  del  comitato  di  sorveglianza).  -
          (Omissis). 
              2-bis. I membri del comitato durano in carica tre anni,
          rinnovabili  sino  all'estinzione  della   procedura.   Gli
          esperti possono far parte di non piu' di tre comitati.».