Art. 4 Disposizioni acceleratorie per la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria 1. (( Nel decreto legislativo )) 8 luglio 1999, n. 270, dopo l'articolo 74 e' inserito il seguente: «Art. 74-bis (Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura). - 1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 74, comma 2, lettera b), non e' impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il commissario straordinario mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio. La legittimazione del commissario straordinario sussiste altresi' per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli all'amministrazione straordinaria, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura. 2. In caso di chiusura della procedura ai sensi del comma 1, il comitato di sorveglianza cessa dalle sue funzioni. Le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. 3. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, accantonate nel piano contenente la ripartizione finale dell'attivo e depositate secondo le modalita' indicate dal tribunale, nonche' le somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal commissario straordinario e versate su un conto vincolato previa autorizzazione del tribunale. (( Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 131 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sostituito al curatore il commissario straordinario. )) 4. Dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalita' disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 76. 5. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura. 6. Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per la predisposizione di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura a norma del presente articolo non comporta la cancellazione della societa' dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attivita' liquidatorie che si siano rese necessarie. 7. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il commissario straordinario chiede al tribunale di archiviare la procedura di amministrazione straordinaria e (( di autorizzare )) la chiusura del conto vincolato. Il tribunale provvede con decreto. 8. Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il commissario straordinario chiede la cancellazione della societa' dal registro delle imprese.». (( 1-bis. All'articolo 45, comma 2-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole: «Possono essere nominati solo esperti che non risultino gia' membri di un comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Gli esperti possono far parte di non piu' di tre comitati». ))
Riferimenti normativi - Si riportano i testi degli articoli 74, comma 2, lettera b), e 76 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274): «Art. 74 (Chiusura della procedura). - (Omissis). 2. Se e' stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, la procedura di amministrazione straordinaria si chiude altresi': (Omissis) b) quando e' compiuta la ripartizione finale dell'attivo.». «Art. 76 (Decreto di chiusura). - 1. La chiusura della procedura di amministrazione straordinaria e' dichiarata con decreto motivato dal tribunale, su istanza del commissario straordinario o dell'imprenditore dichiarato insolvente, ovvero d'ufficio. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 71, commi 3, 4 e 5.». - Si riporta l'articolo 131 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155): «Art. 131 (Deposito delle somme riscosse). - 1. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni sul conto corrente intestato alla procedura di liquidazione aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelta dal curatore. 2. Il mancato deposito nel termine e' valutato dal tribunale ai fini dell'eventuale revoca del curatore. 3. Il prelievo delle somme e' eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato e, nel periodo di intestazione «Fondo unico giustizia» del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia s.p.a., in conformita' a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. 4. Il mandato e' sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere con firma digitale ed e' trasmesso telematicamente al depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La trasmissione telematica e' oggetto di disciplina con apposito decreto del Ministro della Giustizia, che ne stabilisce modalita', condizioni e limiti. La disposizione acquista efficacia a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, attestante la piena funzionalita' dei sistemi di trasmissione telematica.». - Si riporta il testo dell'articolo 45, comma 2-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), come modificato dalla presente legge: «Art. 45 (Nomina del comitato di sorveglianza). - (Omissis). 2-bis. I membri del comitato durano in carica tre anni, rinnovabili sino all'estinzione della procedura. Gli esperti possono far parte di non piu' di tre comitati.».