(( Art. 4 - bis Misure in materia di amministrazione straordinaria 1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: «1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1, fermo restando il requisito di cui alla lettera b) del medesimo comma, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria le imprese che svolgono le attivita' di rilevanza strategica di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonche' le imprese che detengono le reti e gli impianti di rilevanza strategica di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, quando impiegano un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a quaranta da almeno un anno»; b) all'articolo 40, comma 1-bis, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed e' depositata in cancelleria»; c) all'articolo 62, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Il commissario straordinario, previa autorizzazione del Ministro delle imprese e del made in Italy sentito il comitato di sorveglianza, puo' rinunciare a liquidare uno o piu' beni, se l'attivita' di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il commissario notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e ne da' comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 48, possono iniziare azioni esecutive sui beni rimessi nella disponibilita' del debitore»; d) all'articolo 73, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Con l'istanza di cui al comma 1, il commissario straordinario, previa autorizzazione ministeriale, chiede al tribunale la conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale o, per le start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in liquidazione controllata. La richiesta di conversione di cui al primo periodo puo' essere presentata anche successivamente e, in tale ipotesi, si applicano gli articoli 71 e 72»; e) all'articolo 74, comma 2, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali ne' i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza puo' essere accertata dal commissario straordinario con la relazione di cui all'articolo 40, comma 1-bis». 2. Le disposizioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 si applicano alle procedure aperte dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e a quelle che si trovano, a tale data, ancora nella fase di esecuzione del programma autorizzata ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 2, 40, 62, 73, 74 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Imprese soggette all'amministrazione straordinaria). - 1. Possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, le imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento che hanno congiuntamente i seguenti requisiti: a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno; b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio. 1-bis. Le imprese confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1. 1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1, fermo restando il requisito di cui alla lettera b) del medesimo comma, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria le imprese che svolgono le attivita' di rilevanza strategica di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonche' le imprese che detengono le reti e gli impianti di rilevanza strategica di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, quando impiegano un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a quaranta da almeno un anno .». «Art. 40 (Poteri del commissario straordinario). - 1. Il commissario straordinario ha la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente e dei soci illimitatamente responsabili ammessi alla procedura, fermo, per questi ultimi, quanto previsto dall'art. 148, secondo comma, della legge fallimentare. Per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, egli e' pubblico ufficiale. 1-bis. Il commissario straordinario, redige ogni sei mesi una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione in conformita' a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero dello sviluppo economico. La relazione di cui al periodo precedente e' trasmessa al predetto Ministero con modalita' telematiche ed e' depositata in cancelleria.». «Art. 62 (Alienazione dei beni). - 1. L'alienazione dei beni dell'impresa insolvente, in conformita' delle previsioni del programma autorizzato, e' effettuata con forme adeguate alla natura dei beni e finalizzate al migliore realizzo, in conformita' dei criteri generali stabiliti dal Ministro dell'industria. 2. La vendita di beni immobili, aziende e rami d'azienda di valore superiore a euro 51.645 (lire cento milioni) e' effettuata previo espletamento di idonee forme di pubblicita'. 3. Il valore dei beni e' preventivamente determinato da uno o piu' esperti nominati dal commissario straordinario. 3-bis. Il commissario straordinario, previa autorizzazione del Ministro delle imprese e del made in Italy sentito il comitato di sorveglianza, puo' rinunciare a liquidare uno o piu' beni, se l'attivita' di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il commissario notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e ne da' comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 48, possono iniziare azioni esecutive sui beni rimessi nella disponibilita' del debitore.». «Art. 73 (Cessazione dell'esercizio dell'impresa). - 1. Nei casi in cui e' stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, se nel termine di scadenza del programma, originario o prorogato a norma dell'art. 66, e' avvenuta la integrale cessione dei complessi stessi, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa. 1-bis. Con l'istanza di cui al comma 1, il commissario straordinario, previa autorizzazione ministeriale, chiede al tribunale la conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale o, per le start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in liquidazione controllata. La richiesta di conversione di cui al primo periodo puo' essere presentata anche successivamente e, in tale ipotesi, si applicano gli articoli 71 e 72. 2. Il decreto e' affisso e comunicato al Ministero dell'industria e all'ufficio del registro delle imprese a cura del cancelliere. Contro di esso chiunque vi abbia interesse puo' proporre reclamo alla corte di appello nel termine di dieci giorni dall'affissione; la corte di appello provvede in camera di consiglio, sentito il commissario straordinario. Il reclamo non ha effetto sospensivo. 3. A far data dal decreto previsto dal comma 1 l'amministrazione straordinaria e' considerata, ad ogni effetto, come procedura concorsuale liquidatoria. 4. La liquidazione degli eventuali beni residui acquisiti all'attivo e' effettuata secondo le disposizioni previste dagli artt. 42, 62, 64 e 65.». «Art. 74 (Chiusura della procedura). - 1. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude: a) se, nei termini previsti dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, non sono state proposte domande di ammissione al passivo; b) se, anche prima del termine di scadenza del programma, l'imprenditore insolvente ha recuperato la capacita' di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; c) con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato. 2. Se e' stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, la procedura di amministrazione straordinaria si chiude altresi': a) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati i compensi agli organi della procedura e le relative spese; b) quando e' compiuta la ripartizione finale dell'attivo; b-bis) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali ne' i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza puo' essere accertata dal commissario straordinario con la relazione di cui all'articolo 40, comma 1-bis;». - Si riporta il testo dell'articolo 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274): «Art. 57 (Autorizzazione all'esecuzione del programma). - 1. L'esecuzione del programma e' autorizzata dal Ministero dell'industria con decreto, sentito il comitato di sorveglianza, entro trenta giorni dalla sua presentazione. 2. Salvo quanto previsto dall'art. 58, il programma si intende comunque autorizzato se il Ministero non si pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione. 3. Il termine previsto dal comma 2 e' sospeso se il Ministero chiede chiarimenti, modifiche o integrazioni del programma; ad essi il commissario straordinario provvede entro trenta giorni dalla richiesta, a pena di revoca dall'incarico. Ulteriori richieste di chiarimenti, modifiche o integrazioni non hanno effetto sospensivo. 4. I termini di durata del programma stabiliti a norma dell'art. 27, comma 2, decorrono dalla data dell'autorizzazione. 4-bis. Se in prossimita' della scadenza del programma, anche in caso di proroga dei termini di cui all'articolo 66, la cessione non e' ancora intervenuta, in tutto o in parte, il Ministro dello sviluppo economico puo' disporre, per una sola volta, un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un periodo non superiore a dodici mesi, quando, sulla base di una specifica relazione, predisposta dal Commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza pregiudizio per i creditori. Il provvedimento ministeriale di proroga e' comunicato al Tribunale competente ai fini dell'esercizio delle proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto.».