(( Art. 4 - bis 
 
         Misure in materia di amministrazione straordinaria 
 
  1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: 
      «1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1, fermo restando
il requisito di cui alla  lettera  b)  del  medesimo  comma,  possono
essere  ammesse  all'amministrazione  straordinaria  le  imprese  che
svolgono le attivita' di rilevanza strategica di cui agli articoli  1
e 1-bis del decreto-legge 15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonche' le  imprese
che detengono le reti e gli impianti di rilevanza strategica  di  cui
all'articolo 2 del medesimo decreto-legge  n.  21  del  2012,  quando
impiegano  un  numero  di  lavoratori  subordinati,  compresi  quelli
ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore  a
quaranta da almeno un anno»; 
    b) all'articolo 40, comma 1-bis, secondo periodo, sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «ed e' depositata in cancelleria»; 
    c) all'articolo 62, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. Il commissario straordinario, previa autorizzazione del
Ministro delle imprese e del made in Italy  sentito  il  comitato  di
sorveglianza, puo'  rinunciare  a  liquidare  uno  o  piu'  beni,  se
l'attivita' di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In
questo  caso,  il  commissario  notifica  l'istanza  e  la   relativa
autorizzazione ai competenti uffici per  l'annotazione  nei  pubblici
registri e ne da' comunicazione ai creditori i  quali,  in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 48, possono iniziare  azioni  esecutive
sui beni rimessi nella disponibilita' del debitore»; 
    d) all'articolo 73, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Con  l'istanza  di  cui  al  comma  1,  il  commissario
straordinario,  previa   autorizzazione   ministeriale,   chiede   al
tribunale  la  conversione  dell'amministrazione   straordinaria   in
liquidazione giudiziale o, per  le  start-up  innovative  di  cui  al
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in liquidazione controllata. La
richiesta  di  conversione  di  cui  al  primo  periodo  puo'  essere
presentata anche successivamente e, in tale ipotesi, si applicano gli
articoli 71 e 72»; 
    e) all'articolo 74, comma 2, dopo la lettera b)  e'  aggiunta  la
seguente: 
      «b-bis) quando nel corso della procedura si accerta che la  sua
prosecuzione  non  consente  di  soddisfare,  neppure  in  parte,   i
creditori concorsuali ne' i  crediti  prededucibili  e  le  spese  di
procedura. Tale circostanza puo'  essere  accertata  dal  commissario
straordinario con la relazione di cui all'articolo 40, comma 1-bis». 
  2. Le disposizioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma  1  si
applicano alle procedure aperte dopo la data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto e  a  quelle  che  si
trovano, a tale data, ancora nella fase di esecuzione  del  programma
autorizzata ai sensi  dell'articolo  57  del  decreto  legislativo  8
luglio 1999, n. 270. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 40, 62, 73,  74
          del decreto  legislativo  8  luglio  1999,  n.  270  (Nuova
          disciplina dell'amministrazione straordinaria delle  grandi
          imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art.  1  della
          legge 30  luglio  1998,  n.  274),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.   2   (Imprese    soggette    all'amministrazione
          straordinaria).    -    1.    Possono    essere     ammesse
          all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e  nelle
          forme previste dal  presente  decreto,  le  imprese,  anche
          individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento  che
          hanno congiuntamente i seguenti requisiti: 
                a) un  numero  di  lavoratori  subordinati,  compresi
          quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni,
          non inferiore a duecento da almeno un anno; 
                b) debiti per un ammontare complessivo non  inferiore
          ai due terzi  tanto  del  totale  dell'attivo  dello  stato
          patrimoniale che dei ricavi  provenienti  dalle  vendite  e
          dalle prestazioni dell'ultimo esercizio. 
              1-bis. Le imprese confiscate ai sensi  della  legge  31
          maggio 1965, n. 575, e  successive  modificazioni,  possono
          essere  ammesse  all'amministrazione  straordinaria,   alle
          condizioni e nelle forme  previste  dal  presente  decreto,
          anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b)
          del comma 1. 
              1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma  1,  fermo
          restando il requisito di cui alla lettera b)  del  medesimo
          comma,   possono   essere    ammesse    all'amministrazione
          straordinaria le  imprese  che  svolgono  le  attivita'  di
          rilevanza strategica di cui agli articoli  1  e  1-bis  del
          decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.  56,  nonche'
          le  imprese  che  detengono  le  reti  e  gli  impianti  di
          rilevanza strategica di cui  all'articolo  2  del  medesimo
          decreto-legge n. 21 del 2012, quando impiegano un numero di
          lavoratori  subordinati,   compresi   quelli   ammessi   al
          trattamento di integrazione dei guadagni, non  inferiore  a
          quaranta da almeno un anno .». 
              «Art. 40 (Poteri del commissario straordinario).  -  1.
          Il commissario straordinario ha la gestione dell'impresa  e
          l'amministrazione dei beni dell'imprenditore  insolvente  e
          dei  soci   illimitatamente   responsabili   ammessi   alla
          procedura,  fermo,  per  questi  ultimi,  quanto   previsto
          dall'art. 148, secondo comma, della legge fallimentare. Per
          quanto attiene all'esercizio delle sue  funzioni,  egli  e'
          pubblico ufficiale. 
              1-bis. Il commissario straordinario,  redige  ogni  sei
          mesi   una   relazione   sulla   situazione    patrimoniale
          dell'impresa e sull'andamento della gestione in conformita'
          a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non
          regolamentare, del Ministero dello sviluppo  economico.  La
          relazione di cui al  periodo  precedente  e'  trasmessa  al
          predetto  Ministero  con  modalita'   telematiche   ed   e'
          depositata in cancelleria.». 
              «Art. 62 (Alienazione dei beni). - 1. L'alienazione dei
          beni  dell'impresa   insolvente,   in   conformita'   delle
          previsioni del programma  autorizzato,  e'  effettuata  con
          forme adeguate  alla  natura  dei  beni  e  finalizzate  al
          migliore realizzo,  in  conformita'  dei  criteri  generali
          stabiliti dal Ministro dell'industria. 
              2.  La  vendita  di  beni  immobili,  aziende  e   rami
          d'azienda di valore superiore a  euro  51.645  (lire  cento
          milioni) e' effettuata previo espletamento di idonee  forme
          di pubblicita'. 
              3. Il valore dei beni e' preventivamente determinato da
          uno o piu' esperti nominati dal commissario straordinario. 
              3-bis.    Il    commissario    straordinario,    previa
          autorizzazione del Ministro delle imprese  e  del  made  in
          Italy sentito il comitato di sorveglianza, puo'  rinunciare
          a liquidare uno o piu' beni, se l'attivita' di liquidazione
          appaia manifestamente non conveniente. In questo  caso,  il
          commissario notifica l'istanza e la relativa autorizzazione
          ai  competenti  uffici  per  l'annotazione   nei   pubblici
          registri e ne da' comunicazione ai creditori  i  quali,  in
          deroga a quanto previsto dall'articolo 48, possono iniziare
          azioni esecutive sui beni rimessi nella disponibilita'  del
          debitore.». 
              «Art. 73 (Cessazione dell'esercizio dell'impresa). - 1.
          Nei casi in  cui  e'  stato  autorizzato  un  programma  di
          cessione  dei  complessi  aziendali,  se  nel  termine   di
          scadenza del programma,  originario  o  prorogato  a  norma
          dell'art.  66,  e'  avvenuta  la  integrale  cessione   dei
          complessi  stessi,   il   tribunale,   su   richiesta   del
          commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto
          la cessazione dell'esercizio dell'impresa. 
              1-bis. Con l'istanza di cui al comma 1, il  commissario
          straordinario, previa autorizzazione  ministeriale,  chiede
          al   tribunale    la    conversione    dell'amministrazione
          straordinaria in liquidazione giudiziale o, per le start-up
          innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221, in liquidazione controllata. La richiesta  di
          conversione di cui al primo periodo puo' essere  presentata
          anche successivamente e, in tale ipotesi, si applicano  gli
          articoli 71 e 72. 
              2. Il decreto e'  affisso  e  comunicato  al  Ministero
          dell'industria e all'ufficio del registro delle  imprese  a
          cura del cancelliere. Contro  di  esso  chiunque  vi  abbia
          interesse puo' proporre reclamo alla corte di  appello  nel
          termine  di  dieci  giorni  dall'affissione;  la  corte  di
          appello  provvede  in  camera  di  consiglio,  sentito   il
          commissario  straordinario.  Il  reclamo  non  ha   effetto
          sospensivo. 
              3.  A  far  data  dal  decreto  previsto  dal  comma  1
          l'amministrazione straordinaria  e'  considerata,  ad  ogni
          effetto, come procedura concorsuale liquidatoria. 
              4.  La  liquidazione  degli  eventuali   beni   residui
          acquisiti all'attivo e' effettuata secondo le  disposizioni
          previste dagli artt. 42, 62, 64 e 65.». 
              «Art. 74 (Chiusura della procedura). - 1. La  procedura
          di amministrazione straordinaria si chiude: 
                a)  se,   nei   termini   previsti   dalla   sentenza
          dichiarativa dello stato  di  insolvenza,  non  sono  state
          proposte domande di ammissione al passivo; 
                b) se,  anche  prima  del  termine  di  scadenza  del
          programma,  l'imprenditore  insolvente  ha  recuperato   la
          capacita'   di   soddisfare   regolarmente    le    proprie
          obbligazioni; 
                c) con il passaggio in giudicato della  sentenza  che
          approva il concordato. 
              2. Se e' stato autorizzato un programma di cessione dei
          complessi  aziendali,  la  procedura   di   amministrazione
          straordinaria si chiude altresi': 
                a)  quando,  anche  prima   che   sia   compiuta   la
          ripartizione  finale  dell'attivo,   le   ripartizioni   ai
          creditori  raggiungono  l'intero  ammontare   dei   crediti
          ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono  pagati
          i compensi agli organi della procedura e le relative spese; 
                b)  quando  e'  compiuta   la   ripartizione   finale
          dell'attivo; 
                b-bis) quando nel corso della  procedura  si  accerta
          che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure
          in  parte,  i   creditori   concorsuali   ne'   i   crediti
          prededucibili e le spese  di  procedura.  Tale  circostanza
          puo' essere accertata dal commissario straordinario con  la
          relazione di cui all'articolo 40, comma 1-bis;». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  57  del  decreto
          legislativo  8  luglio  1999,  n.  270  (Nuova   disciplina
          dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese  in
          stato di insolvenza, a norma dell'art.  1  della  legge  30
          luglio 1998, n. 274): 
              «Art. 57 (Autorizzazione all'esecuzione del programma).
          -  1.  L'esecuzione  del  programma  e'   autorizzata   dal
          Ministero dell'industria con decreto, sentito  il  comitato
          di   sorveglianza,   entro   trenta   giorni   dalla    sua
          presentazione. 
              2. Salvo quanto previsto dall'art. 58, il programma  si
          intende  comunque  autorizzato  se  il  Ministero  non   si
          pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione. 
              3. Il termine previsto dal comma 2  e'  sospeso  se  il
          Ministero chiede chiarimenti, modifiche o integrazioni  del
          programma; ad essi il  commissario  straordinario  provvede
          entro trenta giorni  dalla  richiesta,  a  pena  di  revoca
          dall'incarico.   Ulteriori   richieste   di    chiarimenti,
          modifiche o integrazioni non hanno effetto sospensivo. 
              4. I termini di durata del programma stabiliti a  norma
          dell'art.   27,   comma    2,    decorrono    dalla    data
          dell'autorizzazione. 
              4-bis. Se in prossimita' della scadenza del  programma,
          anche in caso di proroga dei termini  di  cui  all'articolo
          66, la cessione non e' ancora intervenuta, in  tutto  o  in
          parte, il Ministro dello sviluppo economico puo'  disporre,
          per una sola volta, un'ulteriore  proroga  del  termine  di
          esecuzione del programma per un  periodo  non  superiore  a
          dodici mesi, quando, sulla base di una specifica relazione,
          predisposta  dal  Commissario  straordinario,  sentito   il
          comitato  di  sorveglianza,  l'attuazione   del   programma
          richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza
          pregiudizio per i creditori. Il provvedimento  ministeriale
          di proroga e' comunicato al Tribunale  competente  ai  fini
          dell'esercizio delle  proprie  attribuzioni  ai  sensi  del
          presente decreto.».