(( Art. 4 - quater Modifica all'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84 1. Al fine di razionalizzare le attivita', la logistica e gli investimenti nelle strutture portuali serventi gli stabilimenti del settore della raffinazione ricadenti all'interno del polo petrolchimico siracusano e riconosciuti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, all'allegato A, numero 9), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: «Porti di Augusta» sono inserite le seguenti: «, Siracusa (rada di Santa Panagia e rada del Porto Grande)». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187 (Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10: «Art. 1 (Misure a tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi). - 1. In considerazione del carattere emergenziale assunto dalla crisi energetica, le imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi garantiscono la sicurezza degli approvvigionamenti, nonche' il mantenimento, la sicurezza e l'operativita' delle reti e degli impianti, astenendosi da comportamenti che possono mettere a rischio la continuita' produttiva e recare pregiudizio all'interesse nazionale. 2. Fino al 31 dicembre 2024, ove vengano in rilievo rischi di continuita' produttiva idonei a recare pregiudizio all'interesse nazionale, conseguenti a sanzioni imposte nell'ambito dei rapporti internazionali tra Stati, l'impresa che svolge le attivita' di cui al comma 1 ne da' tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine dell'urgente attivazione delle misure a sostegno e tutela previste dalla legge, nel quadro degli aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo. 3. Salva l'applicabilita', ove ricorrano i relativi presupposti, della disciplina recata dalla tutela conservativa del patrimonio produttivo per il tramite dell'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, se il rischio di cui al comma 2 e' imminente, l'impresa interessata puo' altresi' richiedere al Ministero delle imprese e del made in Italy di essere ammessa a procedura di amministrazione temporanea. 4. L'amministrazione temporanea e' disposta per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabile una sola volta fino a ulteriori 12 mesi. Essa comporta la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile, e la nomina di un commissario che subentra nella gestione. L'amministrazione temporanea e' condotta secondo le ordinarie disposizioni dell'ordinamento, al fine di evitare pericoli di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, nell'interesse dell'impresa e senza pregiudizio per la stessa, per i soci, per i lavoratori e per i titolari di rapporti giuridici attivi o passivi. Gli eventuali utili maturati durante l'esercizio non possono essere distribuiti se non al termine dell'amministrazione temporanea. I costi della gestione temporanea restano a carico dell'impresa. 5. L'amministrazione temporanea e' disposta con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il quale e' nominato il commissario, che puo' avvalersi anche di societa' a controllo o a partecipazione pubblica operante nei medesimi settori e senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, e sono altresi' stabiliti termini e modalita' della procedura. 6. In caso di grave ed imminente pericolo di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza nell'approvvigionamento energetico, l'ammissione alla procedura di amministrazione temporanea di cui al comma 4 puo' essere disposta con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica anche indipendentemente dalla istanza di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e' nominato il commissario, che puo' avvalersi anche di societa' a controllo o a partecipazione pubblica operanti nei medesimi settori, senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, e sono altresi' stabiliti termini e modalita' della procedura.». - Si riporta il testo dell'allegato A, numero 9), della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), come modificato dalla presente legge: «Allegato A (Omissis) 9) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - Porti di Augusta, Siracusa (Rada di Santa Panagia e rada del Porto Grande), Catania e Pozzallo. (Omissis)».