(( Art. 4 - quater 
 
     Modifica all'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84 
 
  1. Al fine di razionalizzare  le  attivita',  la  logistica  e  gli
investimenti nelle strutture portuali serventi gli  stabilimenti  del
settore   della   raffinazione   ricadenti   all'interno   del   polo
petrolchimico  siracusano  e  riconosciuti  di  interesse  strategico
nazionale, ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  5  dicembre
2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  febbraio
2023, n. 10, all'allegato A, numero 9), della legge 28 gennaio  1994,
n. 84, dopo le parole: «Porti di Augusta» sono inserite le  seguenti:
«, Siracusa (rada di Santa Panagia e rada del Porto Grande)». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          5  dicembre  2022,  n.  187  (Misure   urgenti   a   tutela
          dell'interesse    nazionale    nei    settori    produttivi
          strategici), convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
          febbraio 2023, n. 10: 
              «Art. 1 (Misure a tutela dell'interesse  nazionale  nel
          settore degli idrocarburi).  -  1.  In  considerazione  del
          carattere emergenziale assunto dalla crisi  energetica,  le
          imprese  che  gestiscono  a  qualunque  titolo  impianti  e
          infrastrutture  di  rilevanza  strategica  per  l'interesse
          nazionale nel settore  della  raffinazione  di  idrocarburi
          garantiscono la sicurezza degli approvvigionamenti, nonche'
          il mantenimento, la sicurezza e l'operativita' delle reti e
          degli impianti, astenendosi da  comportamenti  che  possono
          mettere  a  rischio  la  continuita'  produttiva  e  recare
          pregiudizio all'interesse nazionale. 
              2. Fino al 31 dicembre 2024,  ove  vengano  in  rilievo
          rischi  di   continuita'   produttiva   idonei   a   recare
          pregiudizio all'interesse nazionale, conseguenti a sanzioni
          imposte nell'ambito dei rapporti internazionali tra  Stati,
          l'impresa che svolge le attivita' di cui al comma 1 ne  da'
          tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese  e  del
          made in  Italy,  al  fine  dell'urgente  attivazione  delle
          misure a sostegno e tutela previste dalla legge, nel quadro
          degli aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo. 
              3. Salva l'applicabilita',  ove  ricorrano  i  relativi
          presupposti,   della   disciplina   recata   dalla   tutela
          conservativa  del  patrimonio  produttivo  per  il  tramite
          dell'amministrazione  straordinaria  di  cui   al   decreto
          legislativo 8 luglio 1999, n. 270  e  al  decreto-legge  23
          dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 18 febbraio 2004, n. 39, se  il  rischio  di  cui  al
          comma 2 e' imminente, l'impresa interessata  puo'  altresi'
          richiedere al Ministero delle imprese e del made  in  Italy
          di  essere   ammessa   a   procedura   di   amministrazione
          temporanea. 
              4. L'amministrazione  temporanea  e'  disposta  per  un
          periodo massimo di 12 mesi, prorogabile una sola volta fino
          a ulteriori 12 mesi. Essa comporta  la  sostituzione  degli
          organi di amministrazione e controllo,  senza  applicazione
          dell'articolo 2383, terzo comma, del codice  civile,  e  la
          nomina di  un  commissario  che  subentra  nella  gestione.
          L'amministrazione  temporanea  e'   condotta   secondo   le
          ordinarie disposizioni dell'ordinamento, al fine di evitare
          pericoli  di  pregiudizio  all'interesse   nazionale   alla
          sicurezza        dell'approvvigionamento        energetico,
          nell'interesse dell'impresa  e  senza  pregiudizio  per  la
          stessa, per i soci, per i lavoratori e per  i  titolari  di
          rapporti giuridici attivi o passivi.  Gli  eventuali  utili
          maturati durante l'esercizio non possono essere distribuiti
          se non al termine dell'amministrazione temporanea. I  costi
          della gestione temporanea restano a carico dell'impresa. 
              5. L'amministrazione temporanea e' disposta con decreto
          del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,
          con il quale e' nominato il commissario, che puo' avvalersi
          anche di societa' a controllo o a  partecipazione  pubblica
          operante nei medesimi settori  e  senza  pregiudizio  della
          disciplina  in  tema  di  concorrenza,  e   sono   altresi'
          stabiliti termini e modalita' della procedura. 
              6.  In  caso  di  grave  ed   imminente   pericolo   di
          pregiudizio   all'interesse   nazionale   alla    sicurezza
          nell'approvvigionamento   energetico,   l'ammissione   alla
          procedura di amministrazione temporanea di cui al  comma  4
          puo' essere disposta con decreto del Ministro delle imprese
          e del made in Italy, del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica anche indipendentemente dalla istanza di cui  al
          comma  3.  Con  il  medesimo   decreto   e'   nominato   il
          commissario,  che  puo'  avvalersi  anche  di  societa'   a
          controllo o a partecipazione pubblica operanti nei medesimi
          settori, senza pregiudizio  della  disciplina  in  tema  di
          concorrenza, e sono altresi' stabiliti termini e  modalita'
          della procedura.». 
              - Si riporta il testo dell'allegato A, numero 9), della
          legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino  della  legislazione
          in materia portuale), come modificato dalla presente legge: 
              «Allegato A 
              (Omissis) 
              9) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL  MARE  DI  SICILIA
          ORIENTALE - Porti  di  Augusta,  Siracusa  (Rada  di  Santa
          Panagia e rada del Porto Grande), Catania e Pozzallo. 
              (Omissis)».