Art. 2 
 
                               Deroghe 
 
  1. Nel periodo di  cui  all'art.  1  sono  esclusi  dal  divieto  i
seguenti  veicoli,  sempre  che  non  siano  in  contrasto   con   le
limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola stessa: 
    a)  autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori   appartenenti   ai
proprietari e affittuari  per  l'intero  anno  solare  di  abitazioni
ubicate nel territorio dell'isola che,  pur  non  essendo  residenti,
risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo  smaltimento
dei rifiuti solidi urbani,  limitatamente  ad  un  solo  veicolo  per
nucleo familiare; 
    b) veicoli  appartenenti  a  ditte  che  lavorano  sull'isola  di
Procida,  previa   autorizzazione   rilasciata   dall'amministrazione
comunale, di volta in volta secondo le necessita'; 
    c) veicoli appartenenti e condotti da persone iscritte all'elenco
dei «figli di Procida» ed in possesso di apposito tesserino, come  da
deliberazione vigente, legate da una parentela entro il secondo grado
a residenti a Procida da almeno  venti  anni  e  che  necessitino  di
assistenza. A tali veicoli e' consentito l'afflusso ed il transito da
e per un'area privata, ove il veicolo  dovra'  rimanere  parcheggiato
per tutta la durata del soggiorno; 
    d) autoveicoli e motoveicoli che devono raggiugere  le  strutture
sanitarie della ASL Napoli Nord 2 ubicate sull'isola  di  Procida,  i
centri convenzionati di  riabilitazione,  di  dialisi,  provvisti  di
certificazione  del  medico  di  base  o  dell'Amministrazione  delle
strutture, limitatamente al giorno della visita prevista; 
    e) veicoli destinati agli approvvigionamenti  alimentari  e  alla
consegna di farmaci, quotidiani e periodici, di massa  complessiva  a
pieno carico non superiore a 3,5 t; 
    f) veicoli adibiti al trasporto di cose di  massa  complessiva  a
pieno carico non superiore a 5 t, limitatamente ai giorni feriali dal
lunedi' al venerdi'; 
    g) veicoli noleggiati  e  condotti  da  persone  che  abbiano  la
propria residenza nel Comune  di  Procida,  nonche'  autoveicoli  che
trasportano  artisti  e   relative   attrezzature   per   occasionali
prestazioni di spettacolo di interesse pubblico; 
    h) veicoli  che  trasportano  persone  con  disabilita',  purche'
muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del  decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  rilasciato
da una competente autorita' italiana o estera; 
    i)  autoambulanze,  veicoli  delle  forze  dell'ordine,   veicoli
tecnici delle aziende  erogatrici  di  pubblici  servizi  nell'isola,
carri funebri e veicoli al seguito,  e  autoveicoli  appartenenti  al
servizio ecologico della Citta' metropolitana; 
    j) veicoli utilizzati per attivita' istituzionali del  Comune  di
Procida, nonche' veicoli di servizio per il trasporto di attrezzature
in uso ad altre  pubbliche  amministrazioni,  quale  regione,  citta'
metropolitana, Servizio  territoriale  del  Dipartimento  provinciale
dell'ARPAC, della ASL. 
  2. Per lo sbarco sull'isola, quando consentito, i veicoli di cui al
precedente comma 1, lettera a), b) c), d), e),  f),  e  g),  dovranno
compilare,  con  almeno  quarantotto  ore   di   anticipo,   apposita
richiesta,  completa  in  ogni  sua  parte,  secondo   la   specifica
modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Procida,
che dovra' essere conservata all'interno del veicolo  ed  esposta  in
maniera visibile per tutto il periodo del soggiorno. 
  3. Per il libero transito e sosta sull'isola, quando consentita,  i
veicoli di cui al precedente  comma  1,  lettera  a)  e  b)  dovranno
munirsi di uno specifico abbonamento ed esporre apposito contrassegno
per l'intero periodo di permanenza.