Art. 4 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Chiunque violi i divieti di cui al presente  decreto  e'  punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430
a euro 1.731 cosi' come previsto dall'art. 8, comma  2,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di  cui  al
decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.