Art. 3 
 
                   Accesso alle risorse del Fondo 
 
  1. I soggetti tenuti all'applicazione del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50 relativamente ai contratti  di  cui  all'art.  26,
commi 6-bis e 6-ter del decreto-legge n. 50 del 2022 e i soggetti  di
cui al comma 12 del medesimo art. 26  del  decreto-legge  n.  50  del
2022, in presenza  dei  presupposti  citati  nel  medesimo  articolo,
chiedono l'accesso alle risorse  del  Fondo  con  istanza  presentata
telematicamente alla Direzione generale per  l'edilizia  statale,  le
politiche abitative, la  riqualificazione  urbana  e  gli  interventi
speciali del Ministero, entro il 31 gennaio 2025. 
  2. L'istanza di accesso alle risorse del Fondo  e'  inserita  nella
piattaforma       dedicata,       raggiungibile        al        link
https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, e secondo le modalita' ivi indicate. La piattaforma  e'
operativa fino al 31 gennaio 2025. 
  3. L'istanza di cui al comma 2 comprende: 
    i dati del contratto d'appalto (CUP e CIG); 
    i dati desunti dal prospetto (da non allegare in piattaforma)  di
calcolo del maggior importo dello stato  di  avanzamento  dei  lavori
rispetto  all'importo  dello  stato   di   avanzamento   dei   lavori
determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal  direttore  dei
lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento; 
    il  dato   dell'entita'   delle   lavorazioni   effettuate,   con
l'indicazione del relativo stato di esecuzione,  contabilizzazione  o
annotazione nel libretto delle misure; 
    il dato dell'entita' delle risorse  finanziarie  disponibili,  ai
sensi dell'art. 26, commi 6-bis, quarto periodo del decreto-legge  n.
50 del 2022, e utilizzate  ai  fini  del  pagamento  dello  stato  di
avanzamento dei lavori in relazione al quale e'  formulata  l'istanza
di accesso al Fondo; 
    l'entita' del contributo richiesto; 
    gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei  casi  in  cui  la
stazione appaltante non ne sia provvista, del conto corrente bancario
ordinario, l'indicazione del funzionario delegato,  o  l'assegnazione
per competenza  e  cassa,  per  l'effettuazione  del  versamento  del
contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. 
  4. I soggetti di cui al comma 1  possono  presentare  l'istanza  di
accesso al Fondo durante le seguenti finestre temporali: 
    I finestra temporale: dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024; 
    II finestra temporale: dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024; 
    III finestra temporale: dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024; 
    IV finestra temporale: dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025.