Art. 3 Accesso alle risorse del Fondo 1. I soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativamente ai contratti di cui all'art. 26, commi 6-bis e 6-ter del decreto-legge n. 50 del 2022 e i soggetti di cui al comma 12 del medesimo art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, in presenza dei presupposti citati nel medesimo articolo, chiedono l'accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata telematicamente alla Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero, entro il 31 gennaio 2025. 2. L'istanza di accesso alle risorse del Fondo e' inserita nella piattaforma dedicata, raggiungibile al link https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalita' ivi indicate. La piattaforma e' operativa fino al 31 gennaio 2025. 3. L'istanza di cui al comma 2 comprende: i dati del contratto d'appalto (CUP e CIG); i dati desunti dal prospetto (da non allegare in piattaforma) di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento; il dato dell'entita' delle lavorazioni effettuate, con l'indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure; il dato dell'entita' delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell'art. 26, commi 6-bis, quarto periodo del decreto-legge n. 50 del 2022, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al Fondo; l'entita' del contributo richiesto; gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvista, del conto corrente bancario ordinario, l'indicazione del funzionario delegato, o l'assegnazione per competenza e cassa, per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. 4. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare l'istanza di accesso al Fondo durante le seguenti finestre temporali: I finestra temporale: dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024; II finestra temporale: dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024; III finestra temporale: dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024; IV finestra temporale: dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025.