Art. 4 Esame delle domande ed erogazione delle risorse 1. Il Ministero esamina le istanze presentate ai sensi dell'art. 3 e decide cumulativamente su di esse secondo l'ordine di presentazione delle domande, con decreti direttoriali adottati secondo la seguente tempistica: entro il 31 maggio 2024, per le istanze presentate dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024; entro il 31 agosto 2024, per le istanze presentate dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024; entro il 30 novembre 2024, per le istanze presentate dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024; entro il 28 febbraio 2025, per le istanze presentate dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025. 2. Nei decreti direttoriali di cui al comma 1 sono indicate, altresi', le istanze che non sono accolte e i motivi dell'esclusione. E' fatta salva la facolta' per le stazioni appaltanti di ripresentare le istanze rigettate, entro il termine massimo previsto dall'art. 3, comma 1. Il rigetto della domanda riproposta e' adottato con provvedimento espressamente motivato. 3. Entro trenta giorni dall'adozione dei decreti di riconoscimento delle somme di cui al comma 1, il Ministero provvede all'assegnazione delle risorse e al loro trasferimento alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino al limite massimo di spesa previsto dall'art. 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 2022.