Art. 4 
 
           Esame delle domande ed erogazione delle risorse 
 
  1. Il Ministero esamina le istanze presentate ai sensi dell'art.  3
e decide cumulativamente su di esse secondo l'ordine di presentazione
delle domande, con decreti direttoriali adottati secondo la  seguente
tempistica: 
    entro il 31 maggio 2024, per le istanze presentate dal 1°  aprile
2024 al 30 aprile 2024; 
    entro il 31 agosto 2024, per le istanze presentate dal 1°  luglio
2024 al 31 luglio 2024; 
    entro il 30 novembre 2024,  per  le  istanze  presentate  dal  1°
ottobre 2024 al 31 ottobre 2024; 
    entro il 28 febbraio 2025,  per  le  istanze  presentate  dal  1°
gennaio 2025 al 31 gennaio 2025. 
  2. Nei decreti direttoriali  di  cui  al  comma  1  sono  indicate,
altresi', le istanze che non sono accolte e i motivi dell'esclusione.
E' fatta salva la facolta' per le stazioni appaltanti di ripresentare
le istanze rigettate, entro il termine massimo previsto dall'art.  3,
comma  1.  Il  rigetto  della  domanda  riproposta  e'  adottato  con
provvedimento espressamente motivato. 
  3. Entro trenta giorni dall'adozione dei decreti di  riconoscimento
delle somme di cui al comma 1, il Ministero provvede all'assegnazione
delle risorse  e  al  loro  trasferimento  alle  stazioni  appaltanti
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino  al
limite massimo di spesa previsto dall'art. 26,  comma  6-quater,  del
decreto-legge n. 50 del 2022.