Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 233, dopo le parole: «in forma aggregata» sono inserite le seguenti: «e in forma individuale»; b) il comma 236 e' sostituito dal seguente: «236. L'ISTAT pubblica con cadenza annuale ((nel proprio sito internet)) istituzionale i dati relativi al conteggio della popolazione a livello regionale, provinciale e comunale e i risultati del censimento permanente della popolazione riferiti all'anno precedente, accompagnati dalla relativa metodologia di calcolo. I dati pubblicati ((nel sito internet)) istituzionale dell'ISTAT sono presi a riferimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento che rinviano all'ammontare della popolazione. L'ISTAT provvede all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»; c) dopo il comma 236, sono inseriti i seguenti: «236-bis. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti elettorali e referendari, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, e pubblicato ((nella Gazzetta Ufficiale)), sono riportati i risultati del censimento permanente della popolazione a livello comunale riferiti all'anno precedente. 236-ter. Il dato della popolazione ai fini di cui al comma 236-bis resta determinato, ((in fase di prima applicazione)), secondo quanto riportato nel decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, ((pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale)) n. 53 del 3 marzo 2023, ((recante il dato della popolazione censita al 31 dicembre 2021. Il successivo dato di riferimento della popolazione a fini elettorali e' determinato, con le modalita' di cui al comma 236-bis, sulla base dei risultati del censimento al 31 dicembre 2026.))». 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ((con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,)) comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, si provvede alla modifica delle ((disposizioni del regolamento di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che disciplinano gli istituti connessi allo svolgimento del censimento della popolazione e all'esercizio delle funzioni affidate all'ISTAT dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, al fine di adeguarle alle innovazioni conseguenti all'introduzione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e all'evoluzione delle tecniche e delle fonti informative disponibili, tenuto conto delle funzionalita' e delle caratteristiche tecniche dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e della digitalizzazione dei servizi anagrafici.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 233, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), come modificato dalla presente legge: «Omissis. - 233. L'ISTAT, d'intesa con il Ministero dell'interno, definisce, tramite il Piano generale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, le circolari e istruzioni tecniche, le modalita' di restituzione in forma aggregata e in forma individuale ai comuni delle informazioni raccolte nell'ambito del censimento, necessarie ai fini della revisione delle anagrafi della popolazione residente di cui all'articolo 46 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonche' le modalita' tecniche e la periodicita' di tale revisione. Omissis.» - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; Omissis.» - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante: «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132.