Art. 2 Definizioni Ai fini del presente decreto si intende per: 1) «cittadino di un Paese terzo», chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'art. 20, paragrafo 1, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 2) «attivita' lavorativa altamente qualificata», l'attivita' svolta dallo straniero in possesso dei requisiti di cui all'art. 27-quater, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 3) «nomade digitale», lo straniero che svolge attivita' di lavoro autonomo attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto; 4) «lavoratore da remoto», lo straniero che, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, svolge attivita' di lavoro subordinato o di collaborazione secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 5) «impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano», il datore di lavoro o il committente che esercita professionalmente una attivita' economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi avente sede legale anche al di fuori del territorio dello Stato italiano.