Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente decreto si intende per: 
    1) «cittadino di un Paese  terzo»,  chiunque  non  sia  cittadino
dell'Unione  ai  sensi  dell'art.  20,  paragrafo  1,  Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea; 
    2)  «attivita'  lavorativa  altamente  qualificata»,  l'attivita'
svolta dallo straniero in possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.
27-quater, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
    3) «nomade digitale», lo straniero che svolge attivita' di lavoro
autonomo  attraverso  l'utilizzo   di   strumenti   tecnologici   che
consentono di lavorare da remoto; 
    4)  «lavoratore  da  remoto»,  lo   straniero   che,   attraverso
l'utilizzo di strumenti tecnologici che  consentono  di  lavorare  da
remoto, svolge attivita' di lavoro subordinato  o  di  collaborazione
secondo le  modalita'  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
    5) «impresa  anche  non  residente  nel  territorio  dello  Stato
italiano»,  il  datore  di  lavoro  o  il  committente  che  esercita
professionalmente una attivita' economica organizzata al  fine  della
produzione o dello scambio di beni o di servizi  avente  sede  legale
anche al di fuori del territorio dello Stato italiano.