Art. 3 Requisiti per il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del testo unico, l'ingresso e il soggiorno degli stranieri di cui all'art. 1, del presente decreto, e' consentito ai lavoratori che: a) dispongano di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; b) dispongano di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno; c) dispongano di una idonea documentazione relativa alle modalita' di sistemazione alloggiativa; d) dimostrino un'esperienza pregressa di almeno sei mesi nell'ambito dell'attivita' lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto; e) presentino il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante, se lavoratori da remoto, per lo svolgimento di una attivita' lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 27-quater, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 2. Nel caso di ingresso di nomade digitale, non e' richiesto il nulla osta provvisorio ai sensi dell'art. 40, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1998, n. 394. 3. Nel caso di ingresso di lavoratore da remoto, non e' richiesto il nulla osta al lavoro di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1998, n. 394. 4. Il visto e' rifiutato o, se gia' rilasciato, e' revocato, se il datore di lavoro o committente residente nel territorio dello Stato risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui all'art. 22, comma 5-bis, del testo unico. 5. Per le finalita' di cui al comma 4, il richiedente e' tenuto a presentare, all'atto della domanda di visto presso l'ufficio diplomatico-consolare competente, una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro, corredata da copia di documento di riconoscimento in corso di validita', che attesti l'assenza di condanne a suo carico, negli ultimi cinque anni, per reati di cui all'art. 22, comma 5-bis, del testo unico. L'ufficio diplomatico-consolare effettua verifiche a campione sulle dichiarazioni di cui al primo periodo, anche mediante la questura competente.