Art. 3 
 
           Requisiti per il rilascio del visto di ingresso 
                     e del permesso di soggiorno 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma  3  del  testo
unico, l'ingresso e il soggiorno degli stranieri di cui  all'art.  1,
del presente decreto, e' consentito ai lavoratori che: 
    a) dispongano di un  reddito  minimo  annuo  derivante  da  fonti
lecite non inferiore  al  triplo  del  livello  minimo  previsto  per
l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; 
    b) dispongano di una assicurazione sanitaria per cure  mediche  e
ricovero ospedaliero valida per il  territorio  nazionale  e  per  il
periodo del soggiorno; 
    c)  dispongano  di  una  idonea  documentazione   relativa   alle
modalita' di sistemazione alloggiativa; 
    d)  dimostrino  un'esperienza  pregressa  di  almeno   sei   mesi
nell'ambito  dell'attivita'  lavorativa  da  svolgere   come   nomade
digitale o lavoratore da remoto; 
    e) presentino il  contratto  di  lavoro  o  collaborazione  o  la
relativa  offerta  vincolante,  se  lavoratori  da  remoto,  per   lo
svolgimento di una attivita' lavorativa che richiede il  possesso  di
uno dei requisiti di cui all'art. 27-quater,  comma  1,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  2. Nel caso di ingresso di nomade digitale,  non  e'  richiesto  il
nulla osta provvisorio ai sensi dell'art. 40, comma  5,  del  decreto
del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1998, n. 394. 
  3. Nel caso di ingresso di lavoratore da remoto, non  e'  richiesto
il nulla osta al lavoro di cui all'art. 31 del decreto del Presidente
della Repubblica del 31 agosto 1998, n. 394. 
  4. Il visto e' rifiutato o, se gia' rilasciato, e' revocato, se  il
datore di lavoro o committente residente nel territorio  dello  Stato
risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con  sentenza  non
definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione  della
pena su richiesta ai sensi dell'art.  444  del  codice  di  procedura
penale, per i reati di cui all'art. 22, comma 5-bis, del testo unico. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 4, il richiedente e'  tenuto  a
presentare,  all'atto  della  domanda  di  visto   presso   l'ufficio
diplomatico-consolare competente, una dichiarazione sottoscritta  dal
datore di lavoro, corredata da copia di documento  di  riconoscimento
in corso di validita',  che  attesti  l'assenza  di  condanne  a  suo
carico, negli ultimi cinque anni, per reati di cui all'art. 22, comma
5-bis, del  testo  unico.  L'ufficio  diplomatico-consolare  effettua
verifiche a campione sulle dichiarazioni di  cui  al  primo  periodo,
anche mediante la questura competente.