Art. 5 
 
Modalita'  per  la  verifica  del  rispetto  delle  disposizioni   di
  carattere contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale 
 
  1. La questura comunica il  rilascio  del  permesso  di  soggiorno,
trasmettendo copia del contratto di  lavoro  o  collaborazione,  alle
competenti sedi territoriali dell'Istituto  nazionale  di  previdenza
sociale e dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul  lavoro
per le verifiche di competenza. 
  2. Nei confronti  degli  stranieri  di  cui  al  presente  decreto,
soggetti  alla  legislazione  sociale  di  un  Paese  terzo,  trovano
applicazione le disposizioni previste dalle convenzioni bilaterali in
materia di sicurezza sociale stipulate tra l'Italia e il Paese  terzo
interessato. 
  3. In  assenza  di  tali  convenzioni,  si  applica  la  disciplina
previdenziale e assicurativa prevista dalla legislazione italiana, in
relazione alla durata del permesso di soggiorno.