Art. 5 Modalita' per la verifica del rispetto delle disposizioni di carattere contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale 1. La questura comunica il rilascio del permesso di soggiorno, trasmettendo copia del contratto di lavoro o collaborazione, alle competenti sedi territoriali dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro per le verifiche di competenza. 2. Nei confronti degli stranieri di cui al presente decreto, soggetti alla legislazione sociale di un Paese terzo, trovano applicazione le disposizioni previste dalle convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale stipulate tra l'Italia e il Paese terzo interessato. 3. In assenza di tali convenzioni, si applica la disciplina previdenziale e assicurativa prevista dalla legislazione italiana, in relazione alla durata del permesso di soggiorno.