IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  recante  «Codice
della protezione civile»; 
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, 17
gennaio 2018 emanato di concerto con il Ministro dell'interno  e  con
il Capo del Dipartimento della protezione civile,  con  il  quale  e'
stato aggiornato il testo delle norme tecniche per le costruzioni; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio  2004  recante  «Indirizzi   operativi   per   la   gestione
organizzativa e funzionale del sistema di  allertamento  nazionale  e
regionale per  il  rischio  idrogeologico  e  idraulico  ai  fini  di
protezione civile»; 
  Visto, in particolare, il punto 3  della  suddetta  direttiva,  che
stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della  rete  dei
Centri funzionali per le finalita' di protezione civile e dei  Centri
di competenza; 
  Vista la direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  9
novembre 2012 recante «Indirizzi operativi per assicurare  l'unitaria
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di
protezione civile»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio
2014 recante «Istituzione del nucleo tecnico nazionale (NTN)  per  il
rilievo del danno  e  la  valutazione  di  agibilita'  nell'emergenza
post-sismica e approvazione dell'aggiornamento  del  modello  per  il
rilevamento dei danni, pronto intervento  e  agibilita'  per  edifici
ordinari  nell'emergenza  post-sismica  e  del  relativo  manuale  di
compilazione»; 
  Viste le indicazioni operative del  Dipartimento  della  protezione
civile prot. n. 57046 del 29 ottobre  2020,  per  la  formazione  dei
tecnici  della  pubblica  amministrazione,  delle  organizzazioni  di
volontariato e professionisti iscritti agli albi di ordini e collegi,
nell'ambito della «Valutazione dell'impatto, censimento dei  danni  e
rilievo  dell'agibilita'  post-sisma  sulle  strutture  pubbliche   e
private e sugli edifici di interesse culturale»; 
  Viste le indicazioni operative del  Dipartimento  della  protezione
civile prot. n. 7761 del 12 febbraio  2021,  per  il  raccordo  e  il
coordinamento delle attivita'  di  sopralluogo  tecnico,  nell'ambito
della «Valutazione  dell'impatto,  censimento  dei  danni  e  rilievo
dell'agibilita' post-sisma sulle  strutture  pubbliche  e  private  e
sugli edifici di interesse culturale»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
settembre   2012,   recante   la   definizione   dei   principi   per
l'individuazione e il funzionamento dei Centri di competenza; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  14
gennaio del 2014, recante «Programma nazionale  di  soccorso  per  il
rischio sismico»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  per  la  protezione  civile  e  le
politiche del mare 8 febbraio 2023 recante «Composizione e  modalita'
di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione  e  la
prevenzione  dei  grandi  rischi  di  cui  all'art.  20  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  per  la  protezione  civile  e  le
politiche del mare 31 agosto  2023  recante  «Nomina  dei  componenti
della Commissione nazionale per la previsione e  la  prevenzione  dei
grandi rischi di cui all'art. 20 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1, in attuazione  dell'art.  2,  comma  5  del  decreto  del
Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 8  febbraio
2023»; 
  Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023,  n.  140,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183,  recante  «Misure
urgenti di prevenzione  del  rischio  sismico  connesso  al  fenomeno
bradisismico nell'area dei Campi Flegrei», che prevede misure urgenti
per fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure  semplificate
e altre disposizioni di accelerazione,  gli  effetti  dell'evoluzione
del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi  Flegrei,  nel
territorio  di  alcuni  comuni  o  parti  di  comuni   della   Citta'
metropolitana di Napoli; 
  Visto l'art. 2  del  citato  decreto-legge  n.  140/2023  che,  nel
prevedere la predisposizione e attuazione di un  piano  straordinario
di analisi della vulnerabilita'  delle  zone  edificate  direttamente
interessate dal fenomeno bradisismico - da approvarsi con decreto del
Ministro per la  protezione  civile  e  le  politiche  del  mare,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con
il  Presidente  della  Regione   Campania   e   sentiti   la   Citta'
metropolitana di Napoli e i sindaci  dei  comuni  interessati,  sulla
base  di  una  proposta  tecnica  formulata  dal  Dipartimento  della
protezione civile - dispone che lo stesso sia  composto  da:  a)  uno
studio di microzonazione sismica; b) un'analisi della  vulnerabilita'
sismica  dell'edilizia  privata,  finalizzata  all'individuazione  di
idonee misure di mitigazione e alla  stima  del  relativo  fabbisogno
finanziario; c) un'analisi della vulnerabilita' sismica dell'edilizia
pubblica e, all'esito, un primo  piano  di  misure  per  la  relativa
mitigazione, con  apposito  cronoprogramma,  per  la  cui  esecuzione
possono essere attivati accordi con i competenti ordini professionali
al  fine  di  assicurare  tempi  certi,   omogeneita'   e   celerita'
dell'attuazione. Nel piano sono altresi' disciplinate le modalita' di
monitoraggio e di revoca in caso di  mancato  rispetto  dei  relativi
cronoprogrammi; d) un programma di implementazione  del  monitoraggio
sismico e delle strutture; 
  Visto il piano straordinario di analisi della vulnerabilita'  delle
zone direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, approvato il
26 febbraio 2024, con decreto del Ministro per la protezione civile e
le politiche del mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
  Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 140  del  2023
che prevede che,  all'interno  della  zona  di  intervento  il  piano
straordinario sia realizzato, con riferimento alle attivita'  di  cui
al comma 1, lettera b), mediante procedure semplificate che non hanno
il valore di verifica sismica ai sensi delle norme  tecniche  per  le
costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 17 gennaio 2018, individuate dal Capo del  Dipartimento
della protezione civile, con  apposita  ordinanza,  d'intesa  con  la
Regione Campania, con efficacia dalla data di adozione, in deroga  ad
ogni disposizione  vigente  e  nel  rispetto  dei  principi  generali
dell'ordinamento giuridico e delle  norme  dell'Unione  europea,  nel
limite massimo di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023; 
  Considerato che, con riferimento alle attivita' di cui all'art.  2,
comma 1, lettera b) - analisi di vulnerabilita' dell'edilizia privata
- del decreto-legge n. 140 del 2023, il suddetto piano  straordinario
ha previsto al paragrafo  3.5,  lettera  a),  che  l'importo  pari  a
1.835.000,00 euro, assegnato al Dipartimento della protezione civile,
sia  da  questo  utilizzato  per  i  rimborsi  relativi  ai   tecnici
rilevatori e per la stipula di specifici accordi con ordini e collegi
professionali e/o con  strutture  di  coordinamento  tra  i  medesimi
secondo   le   procedure   semplificate   che    saranno    riportate
nell'ordinanza prevista ai sensi dell'art. 2, comma  3,  lettera  b),
del decreto-legge n. 140 del 2023, e ulteriori  oneri  connessi  alle
attivita' della presente misura; 
  Considerato che il Dipartimento della protezione civile dispone  di
strumenti schedografici di analisi gia' consolidati e  condivisi  con
la comunita' scientifica, sviluppati nell'ambito  degli  accordi  del
medesimo  Dipartimento  con  i  Centri  di  competenza  che   operano
nell'ambito del rischio sismico e vulcanico; 
  Considerato che il Dipartimento  della  protezione  civile  dispone
altresi' di consolidati modelli organizzativi e di procedure tecniche
per la valutazione, la rilevazione e la classificazione degli effetti
degli eventi sulle opere e sulle infrastrutture pubbliche e  private,
dei danni subiti dalle attivita' economiche e  produttive,  dai  beni
culturali e dal patrimonio edilizio e che tali modelli  organizzativi
e procedure ben si adattano alla  campagna  di  sopralluoghi  tecnici
necessari per dare attuazione all'art. 2 del decreto-legge n. 140 del
2023,  per  quanto  attiene  all'analisi  di  vulnerabilita'  sismica
dell'edilizia privata; 
  Attesa la necessita' di  procedere  con  urgenza  all'attivita'  di
valutazione della vulnerabilita' speditiva  del  patrimonio  edilizio
privato ordinario, prevalentemente  destinato  ad  abitazione  e/o  a
servizi, che consenta, rispetto ad un piano di verifiche condotto  ai
sensi delle norme tecniche delle costruzioni 2018, di  ottimizzare  i
tempi e le risorse economiche necessarie  per  consentire  la  celere
individuazione di idonee misure di mitigazione  sul  costruito  e  la
stima del relativo fabbisogno finanziario di cui al  citato  art.  2,
comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 140 del 2023; 
  Tenuto conto che gli  strumenti  schedografici  PLINIVS,  CARTIS  e
CARTIS-edificio, messi a punto,  rispettivamente,  nell'ambito  delle
convenzioni con il Dipartimento della protezione  civile  dal  Centro
studi per l'ingegneria idrogeologica vulcanica e sismica  del  centro
interdipartimentale  di  ricerca  -  laboratorio  di  urbanistica   e
pianificazione territoriale - dell'Universita' Federico II di  Napoli
(PLINIVS-LUPT) e dalla rete dei laboratori universitari di ingegneria
sismica e strutturale (Consorzio  interuniversitario  ReLUIS),  cosi'
come i criteri e le modalita' proposti  per  il  loro  impiego,  sono
stati ritenuti adeguati dal settore rischio sismico della Commissione
grandi rischi di cui all'art. 20 del decreto  legislativo  n.  1  del
2018, nella seduta del 2 novembre 2023, al fine  di  dare  attuazione
all'art. 2 del decreto-legge n. 140  del  2023,  per  quanto  attiene
l'analisi di vulnerabilita' sismica dell'edilizia privata; 
  Tenuto conto che il Dipartimento della protezione civile,  ai  fini
di dare attuazione all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 140  del
2023,  ha  proceduto  ad  una  prima  delimitazione  della  zona   di
intervento relativa all'attuazione del piano di cui  all'art.  2  del
medesimo  decreto  e  che  quest'ultima  e'  stata  approvata   dalla
Commissione grandi rischi di cui all'art. 20 del decreto  legislativo
n. 1 del 2018, nella seduta congiunta dei settori sismico e vulcanico
del 3 novembre 2023; 
  Atteso che la perimetrazione di tale area di intervento, basata  su
parametri fisici e scientifici, e' stata successivamente ridefinita e
regolarizzata, anche in base ai confini amministrativi, da parte  dei
medesimi comuni interessati e della Citta' metropolitana  di  Napoli,
in  raccordo  con  la  Regione  Campania  e  il  Dipartimento   della
protezione  civile  ed  e'  stata  trasmessa  dalla   citata   citta'
metropolitana con nota acquisita al protocollo dipartimentale  al  n.
66862 del 27 dicembre 2023; 
  Considerato che la  suddetta  area  include  parte  dei  Comuni  di
Pozzuoli, Bacoli e Napoli (in particolare, con riferimento al  Comune
di Napoli, il quartiere di Bagnoli all'interno della municipalita' di
Fuorigrotta-Bagnoli e porzione delle municipalita' di Soccavo/Pianura
e di Posillipo); 
  Visto il decreto  del  Ministro  per  la  protezione  civile  e  le
politiche  del  mare  8  novembre  2023  istitutivo  della  struttura
temporanea di supporto al Dipartimento  della  protezione  civile  ai
sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 140 del 2023; 
  D'intesa con la Regione Campania; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Attivita'  di  sopralluogo  e   utilizzo   schede   di   analisi   di
  vulnerabilita' sismica dell'edilizia privata e zona di intervento. 
 
  1. Al  fine  dello  svolgimento  delle  analisi  di  vulnerabilita'
sismica dell'edilizia privata di cui all'art. 2, comma 1, lettera b),
del  decreto-legge  12  ottobre  2023,  n.   140,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183,  il  Dipartimento
della protezione civile  coordina,  con  il  concorso  della  Regione
Campania ed il supporto dei comuni interessati, le attivita' relative
alla gestione dei sopralluoghi, ivi  incluso  il  supporto  operativo
tecnico-amministrativo, individuate nelle  due  fasi,  riportate  nel
capitolo 3 del piano straordinario di  analisi  della  vulnerabilita'
delle zone direttamente interessate dal fenomeno bradisismico  citato
in  premessa:  (i)  ricognizione  preliminare  delle  caratteristiche
edilizie strutturali, classificazione di vulnerabilita' speditiva, ed
individuazione  delle   aree   da   sottoporre   ad   approfondimenti
conoscitivi (scheda PLINVS); (iv)  ricognizione  di  dettaglio  delle
caratteristiche edilizie e costruttive (scheda CARTIS-edificio). 
  2. Per le  attivita'  di  sopralluogo  di  cui  al  comma  1,  sono
utilizzate, in coerenza con quanto previsto dal  piano  straordinario
di cui in premessa, la scheda PLINIVS, e la  scheda  CARTIS-edificio,
corredate dei relativi manuali e/o indicazioni compilative, riportate
nell'allegato A, che  costituisce  parte  integrante  della  presente
ordinanza. 
  3. L'esecuzione dei sopralluoghi di  cui  al  comma  1,  fase  (iv)
avviene sulla base della scheda CARTIS di ricognizione  areale  delle
tipologie edilizie e costruttive maggiormente significative (allegato
B), la cui redazione sara' a cura del Consorzio ReLUIS. 
  4. Le attivita' di cui al comma  1  sono  effettuate  nell'area  di
intervento individuata dal Dipartimento  della  protezione  civile  e
ridefinita e regolarizzata anche in base ai  confini  amministrativi,
da parte dei medesimi comuni interessati e della Citta' metropolitana
di Napoli, in raccordo con la  Regione  Campania  e  il  Dipartimento
della  protezione  civile,  di  cui  all'art.   2,   comma   2,   del
decreto-legge n. 140 del 2023, riportata nel  capitolo  1  (Finalita'
del piano e ambito di applicazione) del piano straordinario citato in
premessa.