IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile»; Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, 17 gennaio 2018 emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale e' stato aggiornato il testo delle norme tecniche per le costruzioni; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile»; Visto, in particolare, il punto 3 della suddetta direttiva, che stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei Centri funzionali per le finalita' di protezione civile e dei Centri di competenza; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2012 recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 recante «Istituzione del nucleo tecnico nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilita' nell'emergenza post-sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilita' per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione»; Viste le indicazioni operative del Dipartimento della protezione civile prot. n. 57046 del 29 ottobre 2020, per la formazione dei tecnici della pubblica amministrazione, delle organizzazioni di volontariato e professionisti iscritti agli albi di ordini e collegi, nell'ambito della «Valutazione dell'impatto, censimento dei danni e rilievo dell'agibilita' post-sisma sulle strutture pubbliche e private e sugli edifici di interesse culturale»; Viste le indicazioni operative del Dipartimento della protezione civile prot. n. 7761 del 12 febbraio 2021, per il raccordo e il coordinamento delle attivita' di sopralluogo tecnico, nell'ambito della «Valutazione dell'impatto, censimento dei danni e rilievo dell'agibilita' post-sisma sulle strutture pubbliche e private e sugli edifici di interesse culturale»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012, recante la definizione dei principi per l'individuazione e il funzionamento dei Centri di competenza; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio del 2014, recante «Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico»; Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 8 febbraio 2023 recante «Composizione e modalita' di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'art. 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»; Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 31 agosto 2023 recante «Nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'art. 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in attuazione dell'art. 2, comma 5 del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 8 febbraio 2023»; Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei», che prevede misure urgenti per fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della Citta' metropolitana di Napoli; Visto l'art. 2 del citato decreto-legge n. 140/2023 che, nel prevedere la predisposizione e attuazione di un piano straordinario di analisi della vulnerabilita' delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico - da approvarsi con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Regione Campania e sentiti la Citta' metropolitana di Napoli e i sindaci dei comuni interessati, sulla base di una proposta tecnica formulata dal Dipartimento della protezione civile - dispone che lo stesso sia composto da: a) uno studio di microzonazione sismica; b) un'analisi della vulnerabilita' sismica dell'edilizia privata, finalizzata all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario; c) un'analisi della vulnerabilita' sismica dell'edilizia pubblica e, all'esito, un primo piano di misure per la relativa mitigazione, con apposito cronoprogramma, per la cui esecuzione possono essere attivati accordi con i competenti ordini professionali al fine di assicurare tempi certi, omogeneita' e celerita' dell'attuazione. Nel piano sono altresi' disciplinate le modalita' di monitoraggio e di revoca in caso di mancato rispetto dei relativi cronoprogrammi; d) un programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture; Visto il piano straordinario di analisi della vulnerabilita' delle zone direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, approvato il 26 febbraio 2024, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 140 del 2023 che prevede che, all'interno della zona di intervento il piano straordinario sia realizzato, con riferimento alle attivita' di cui al comma 1, lettera b), mediante procedure semplificate che non hanno il valore di verifica sismica ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, individuate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, con apposita ordinanza, d'intesa con la Regione Campania, con efficacia dalla data di adozione, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023; Considerato che, con riferimento alle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) - analisi di vulnerabilita' dell'edilizia privata - del decreto-legge n. 140 del 2023, il suddetto piano straordinario ha previsto al paragrafo 3.5, lettera a), che l'importo pari a 1.835.000,00 euro, assegnato al Dipartimento della protezione civile, sia da questo utilizzato per i rimborsi relativi ai tecnici rilevatori e per la stipula di specifici accordi con ordini e collegi professionali e/o con strutture di coordinamento tra i medesimi secondo le procedure semplificate che saranno riportate nell'ordinanza prevista ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 140 del 2023, e ulteriori oneri connessi alle attivita' della presente misura; Considerato che il Dipartimento della protezione civile dispone di strumenti schedografici di analisi gia' consolidati e condivisi con la comunita' scientifica, sviluppati nell'ambito degli accordi del medesimo Dipartimento con i Centri di competenza che operano nell'ambito del rischio sismico e vulcanico; Considerato che il Dipartimento della protezione civile dispone altresi' di consolidati modelli organizzativi e di procedure tecniche per la valutazione, la rilevazione e la classificazione degli effetti degli eventi sulle opere e sulle infrastrutture pubbliche e private, dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e che tali modelli organizzativi e procedure ben si adattano alla campagna di sopralluoghi tecnici necessari per dare attuazione all'art. 2 del decreto-legge n. 140 del 2023, per quanto attiene all'analisi di vulnerabilita' sismica dell'edilizia privata; Attesa la necessita' di procedere con urgenza all'attivita' di valutazione della vulnerabilita' speditiva del patrimonio edilizio privato ordinario, prevalentemente destinato ad abitazione e/o a servizi, che consenta, rispetto ad un piano di verifiche condotto ai sensi delle norme tecniche delle costruzioni 2018, di ottimizzare i tempi e le risorse economiche necessarie per consentire la celere individuazione di idonee misure di mitigazione sul costruito e la stima del relativo fabbisogno finanziario di cui al citato art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 140 del 2023; Tenuto conto che gli strumenti schedografici PLINIVS, CARTIS e CARTIS-edificio, messi a punto, rispettivamente, nell'ambito delle convenzioni con il Dipartimento della protezione civile dal Centro studi per l'ingegneria idrogeologica vulcanica e sismica del centro interdipartimentale di ricerca - laboratorio di urbanistica e pianificazione territoriale - dell'Universita' Federico II di Napoli (PLINIVS-LUPT) e dalla rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica e strutturale (Consorzio interuniversitario ReLUIS), cosi' come i criteri e le modalita' proposti per il loro impiego, sono stati ritenuti adeguati dal settore rischio sismico della Commissione grandi rischi di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella seduta del 2 novembre 2023, al fine di dare attuazione all'art. 2 del decreto-legge n. 140 del 2023, per quanto attiene l'analisi di vulnerabilita' sismica dell'edilizia privata; Tenuto conto che il Dipartimento della protezione civile, ai fini di dare attuazione all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 140 del 2023, ha proceduto ad una prima delimitazione della zona di intervento relativa all'attuazione del piano di cui all'art. 2 del medesimo decreto e che quest'ultima e' stata approvata dalla Commissione grandi rischi di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella seduta congiunta dei settori sismico e vulcanico del 3 novembre 2023; Atteso che la perimetrazione di tale area di intervento, basata su parametri fisici e scientifici, e' stata successivamente ridefinita e regolarizzata, anche in base ai confini amministrativi, da parte dei medesimi comuni interessati e della Citta' metropolitana di Napoli, in raccordo con la Regione Campania e il Dipartimento della protezione civile ed e' stata trasmessa dalla citata citta' metropolitana con nota acquisita al protocollo dipartimentale al n. 66862 del 27 dicembre 2023; Considerato che la suddetta area include parte dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli (in particolare, con riferimento al Comune di Napoli, il quartiere di Bagnoli all'interno della municipalita' di Fuorigrotta-Bagnoli e porzione delle municipalita' di Soccavo/Pianura e di Posillipo); Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 8 novembre 2023 istitutivo della struttura temporanea di supporto al Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 140 del 2023; D'intesa con la Regione Campania; Dispone: Art. 1 Attivita' di sopralluogo e utilizzo schede di analisi di vulnerabilita' sismica dell'edilizia privata e zona di intervento. 1. Al fine dello svolgimento delle analisi di vulnerabilita' sismica dell'edilizia privata di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, il Dipartimento della protezione civile coordina, con il concorso della Regione Campania ed il supporto dei comuni interessati, le attivita' relative alla gestione dei sopralluoghi, ivi incluso il supporto operativo tecnico-amministrativo, individuate nelle due fasi, riportate nel capitolo 3 del piano straordinario di analisi della vulnerabilita' delle zone direttamente interessate dal fenomeno bradisismico citato in premessa: (i) ricognizione preliminare delle caratteristiche edilizie strutturali, classificazione di vulnerabilita' speditiva, ed individuazione delle aree da sottoporre ad approfondimenti conoscitivi (scheda PLINVS); (iv) ricognizione di dettaglio delle caratteristiche edilizie e costruttive (scheda CARTIS-edificio). 2. Per le attivita' di sopralluogo di cui al comma 1, sono utilizzate, in coerenza con quanto previsto dal piano straordinario di cui in premessa, la scheda PLINIVS, e la scheda CARTIS-edificio, corredate dei relativi manuali e/o indicazioni compilative, riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente ordinanza. 3. L'esecuzione dei sopralluoghi di cui al comma 1, fase (iv) avviene sulla base della scheda CARTIS di ricognizione areale delle tipologie edilizie e costruttive maggiormente significative (allegato B), la cui redazione sara' a cura del Consorzio ReLUIS. 4. Le attivita' di cui al comma 1 sono effettuate nell'area di intervento individuata dal Dipartimento della protezione civile e ridefinita e regolarizzata anche in base ai confini amministrativi, da parte dei medesimi comuni interessati e della Citta' metropolitana di Napoli, in raccordo con la Regione Campania e il Dipartimento della protezione civile, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 140 del 2023, riportata nel capitolo 1 (Finalita' del piano e ambito di applicazione) del piano straordinario citato in premessa.