Art. 2 Tecnici rilevatori coinvolti nei sopralluoghi 1. L'esecuzione dei sopralluoghi di cui all'art. 1 e il relativo supporto operativo avvengono prioritariamente attraverso l'utilizzo di tecnici abilitati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 e formati ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della presente ordinanza, attivati su richiesta del Dipartimento della protezione civile ed individuati: dalla Regione Campania, tra i dipendenti abilitati delle pubbliche amministrazioni territoriali e locali della medesima regione, nonche' tra i volontari abilitati delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco territoriale della medesima regione; dalla struttura tecnica nazionale di supporto alle attivita' di protezione civile (STN), tra i tecnici abilitati iscritti agli ordini e ai collegi professionali della Regione Campania, d'intesa con i medesimi. 2. Il Dipartimento della protezione civile, qualora i tecnici abilitati di cui al comma 1 non siano sufficienti a coprire le esigenze di sopralluogo e di supporto operativo, puo' richiedere anche l'attivazione, secondo le procedure del comma 1, di tecnici non abilitati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 della pubblica amministrazione o appartenenti alle organizzazioni di volontariato, oppure iscritti agli ordini e ai collegi professionali della Regione Campania, opportunamente formati secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2, della presente ordinanza. 3. Qualora il numero dei tecnici di cui ai commi 1 e 2 non sia sufficiente, il Dipartimento della protezione civile puo' richiedere l'attivazione di tecnici abilitati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 provenienti da altre regioni e province autonome e formati ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della presente ordinanza, individuati tra: i dipendenti delle pubbliche amministrazioni territoriali e locali, per il tramite della conferenza delle regioni e delle province autonome; i volontari delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco centrale del Dipartimento di protezione civile o negli elenchi territoriali delle regioni e province autonome, attivati secondo le procedure vigenti; gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali di altre regioni e province autonome, per il tramite della struttura tecnica nazionale. 4. Alle attivita' di sopralluogo e supporto operativo di cui all'art. 1 concorrono tecnici afferenti ai Centri di competenza ReLUIS e PLINIVS di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 140 del 2023, al fine di assicurare il necessario supporto tecnico alle squadre in coerenza con quanto previsto dal capitolo 3 del piano straordinario citato in premessa. 5. I requisiti richiesti ai fini della attivazione dei tecnici di cui al presente articolo sono quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 e dalle indicazioni operative per la formazione dei tecnici del Dipartimento della protezione civile del 29 ottobre 2020.