Art. 2 
 
            Tecnici rilevatori coinvolti nei sopralluoghi 
 
  1. L'esecuzione dei sopralluoghi di cui all'art. 1  e  il  relativo
supporto operativo avvengono prioritariamente  attraverso  l'utilizzo
di  tecnici  abilitati  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 e formati  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art. 4, comma 1, della presente ordinanza, attivati  su
richiesta del Dipartimento della protezione civile ed individuati: 
    dalla  Regione  Campania,  tra  i  dipendenti   abilitati   delle
pubbliche  amministrazioni  territoriali  e  locali  della   medesima
regione, nonche' tra i volontari abilitati  delle  organizzazioni  di
volontariato  iscritte  nell'elenco   territoriale   della   medesima
regione; 
    dalla struttura tecnica nazionale di supporto alle  attivita'  di
protezione civile (STN), tra i tecnici abilitati iscritti agli ordini
e ai collegi professionali della Regione  Campania,  d'intesa  con  i
medesimi. 
  2. Il Dipartimento  della  protezione  civile,  qualora  i  tecnici
abilitati di cui al comma  1  non  siano  sufficienti  a  coprire  le
esigenze di sopralluogo e  di  supporto  operativo,  puo'  richiedere
anche l'attivazione, secondo le procedure del comma 1, di tecnici non
abilitati ai sensi del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 8 luglio 2014 della pubblica amministrazione o  appartenenti
alle organizzazioni di volontariato, oppure iscritti agli ordini e ai
collegi professionali della Regione Campania, opportunamente  formati
secondo quanto previsto dall'art. 4, commi  1  e  2,  della  presente
ordinanza. 
  3. Qualora il numero dei tecnici di cui ai commi  1  e  2  non  sia
sufficiente, il Dipartimento della protezione civile puo'  richiedere
l'attivazione  di  tecnici  abilitati  ai  sensi  del   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio  2014  provenienti  da
altre regioni e province  autonome  e  formati  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art. 4, comma 1, della presente ordinanza,  individuati
tra: 
    i  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  territoriali  e
locali, per  il  tramite  della  conferenza  delle  regioni  e  delle
province autonome; 
    i  volontari  delle  organizzazioni  di   volontariato   iscritte
nell'elenco centrale del Dipartimento di protezione  civile  o  negli
elenchi territoriali delle  regioni  e  province  autonome,  attivati
secondo le procedure vigenti; 
    gli iscritti agli ordini e  ai  collegi  professionali  di  altre
regioni e province autonome, per il tramite della  struttura  tecnica
nazionale. 
  4. Alle attivita'  di  sopralluogo  e  supporto  operativo  di  cui
all'art. 1 concorrono  tecnici  afferenti  ai  Centri  di  competenza
ReLUIS e PLINIVS di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 140
del 2023, al fine di assicurare il necessario supporto  tecnico  alle
squadre in coerenza con quanto previsto  dal  capitolo  3  del  piano
straordinario citato in premessa. 
  5. I requisiti richiesti ai fini della attivazione dei  tecnici  di
cui al  presente  articolo  sono  quelli  previsti  dal  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8  luglio  2014  e   dalle
indicazioni operative per la formazione dei tecnici del  Dipartimento
della protezione civile del 29 ottobre 2020.