Art. 3 
 
Coperture assicurative, trattamento economico per tecnici  rilevatori
  e per personale coinvolto nelle attivita' di coordinamento, impiego
  del volontariato organizzato di protezione civile. 
 
  1. Il Dipartimento della protezione civile, la Regione  Campania  e
le  altre  regioni  eventualmente  attivate  per  il  tramite   della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono  autorizzati
ad utilizzare  specifiche  polizze  assicurative  a  copertura  degli
infortuni, anche gia' stipulate  per  altre  attivita',  al  fine  di
garantire idonea copertura al personale impiegato nelle attivita'  di
cui all'art. 1. 
  2.  La  struttura  tecnica  nazionale,  previa  autorizzazione  del
Dipartimento della protezione civile, provvede a  stipulare  apposite
polizze assicurative per il personale dalla stessa  individuato,  ivi
compresi i liberi professionisti iscritti ai relativi albi di  ordini
e  collegi  professionali  o  associazioni  di  categoria,   e   alla
successiva rendicontazione  delle  spese  sostenute  al  Dipartimento
della protezione civile che provvedera' al relativo rimborso. 
  3. Al personale, civile e  militare,  in  organico  alle  pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165 impegnato nelle attivita' di cui all'art. 1, e'
riconosciuto il trattamento di missione, nel rispetto delle procedure
stabilite dalle amministrazioni di appartenenza. 
  4. Ferme restando le misure gia' previste all'art. 6, comma 4,  del
decreto-legge n. 140 del 2023, al personale non dirigenziale,  civile
e militare, in servizio presso le pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
direttamente impegnato sul territorio nelle attivita' di cui all'art.
1, comma 1, e' corrisposta fino al 31 dicembre 2024, in  deroga  alla
contrattazione collettiva nazionale di comparto ed  all'art.  45  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando,  altresi',
il  divieto  di  cumulo  con  compensi  analoghi  eventualmente  gia'
previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,   una   speciale   indennita'
omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di  missione,
forfettariamente  parametrata  su  base  mensile  a  cento   ore   di
straordinario festivo e notturno, determinata  con  riferimento  alla
specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo  impiego
per le esigenze di cui al citato art. 1, comma 1. 
  5. Al personale non dirigenziale, civile e  militare,  in  servizio
presso  il  Dipartimento  della   protezione   civile,   direttamente
impegnato in sede per le attivita' connesse al contesto di  cui  alla
presente ordinanza e' riconosciuto, fino  al  31  dicembre  2024,  il
compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese,
oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro  il  limite
massimo di cinquanta ore mensili pro-capite. 
  6. La Regione Campania e le altre regioni coinvolte nelle attivita'
di cui all'art. 1 provvedono,  alla  liquidazione  delle  missioni  e
delle indennita' al personale di cui ai commi 3 e 4  per  il  tramite
delle rispettive amministrazioni di appartenenza  e  alla  successiva
rendicontazione delle spese sostenute, anche  dalle  altre  pubbliche
amministrazioni territoriali di  competenza,  al  Dipartimento  della
protezione civile che provvedera' al relativo rimborso. A  tal  fine,
le regioni possono presentare una motivata richiesta di anticipazione
per l'importo massimo pari al 50% delle somme finalizzate allo  scopo
e  potranno  richiedere  i  successivi  rimborsi   a   fronte   della
rendicontazione di almeno l'80% delle anticipazioni ricevute. 
  7.  Per  i  tecnici  attivati  dalla  struttura  tecnica  nazionale
impegnati nelle attivita' di  sopralluogo  e  supporto  operativo  e'
previsto esclusivamente il  rimborso  omnicomprensivo  di  una  somma
forfettariamente parametrata su base mensile a centosettanta  ore  di
straordinario  festivo  e  notturno  nella  misura  prevista  per  la
categoria A  fascia  retributiva  F1  del  personale  dei  ruoli  del
Dipartimento della protezione civile, determinato con riferimento  ai
giorni di effettivo impiego sul territorio interessato,  oltre  oneri
di legge. 
  8. Ai fini della liquidazione dei rimborsi e delle somme di cui  al
comma 7, i tecnici  impiegati  nelle  attivita'  di  cui  all'art.  1
presentano istanza direttamente alla struttura tecnica nazionale, che
provvede  alle  necessarie  verifiche  istruttorie  e  trasmette   al
Dipartimento della protezione civile l'elenco dei beneficiari  e  dei
relativi importi da liquidare con specifica indicazione delle voci di
spesa e del numero dei giorni di effettivo impiego sul territorio. Il
Dipartimento della protezione civile, a fronte della presentazione di
pertinente e idonea documentazione, provvede a riconoscere  le  somme
dovute alla struttura tecnica che effettua i successivi versamenti  a
favore dei tecnici liberi professionisti impiegati. 
  9. Ai volontari appartenenti alle  organizzazioni  di  volontariato
impegnati nelle attivita' di sopralluogo e supporto operativo di  cui
all'art. 1, e' prevista l'applicazione dei benefici degli articoli 39
e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, a  valere  sulle  risorse
stanziate nel piano straordinario. 
  10. La Regione Campania provvede all'istruttoria delle  istanze  di
rimborso  dei  benefici  di  cui  al  comma  9  per  l'impiego  delle
organizzazioni  di  volontariato  organizzato  di  protezione  civile
iscritte  nell'elenco  territoriale  della  Regione   Campania,   nel
rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del  Presidente
del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva
rendicontazione al Dipartimento della protezione civile, che provvede
al trasferimento delle  somme  necessarie  per  la  liquidazione  dei
rimborsi spettanti. 
  11.   Il   Dipartimento   della    protezione    civile    provvede
all'istruttoria  ed  alla  liquidazione  dei  rimborsi  dei  benefici
richiesti ai sensi del comma 9, per gli interventi  effettuati  dalle
organizzazioni  di  volontariato  di   protezione   civile   iscritte
nell'elenco centrale. 
  12. Le regioni e le province autonome intervenute a supporto  della
Regione Campania con squadre di volontari afferenti ad organizzazioni
di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi  elenchi
territoriali,  nel  rispetto  delle  disposizioni   contenute   nella
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020,
provvedono all'istruttoria  per  la  liquidazione  dei  rimborsi  dei
benefici richiesti ai sensi del comma 9. Gli  esiti  dell'istruttoria
sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile  che  provvede
al trasferimento, alle regioni ed alle province autonome interessate,
delle somme necessarie per la liquidazione dei rimborsi spettanti. 
  13. L'impiego  dei  volontari  nelle  attivita'  di  sopralluogo  e
supporto operativo di cui all'art. 1, puo' essere  autorizzato  anche
in deroga ai limiti temporali di impiego previsti all'art. 39,  comma
3, del decreto legislativo n. 1 del 2018.