Art. 3 Coperture assicurative, trattamento economico per tecnici rilevatori e per personale coinvolto nelle attivita' di coordinamento, impiego del volontariato organizzato di protezione civile. 1. Il Dipartimento della protezione civile, la Regione Campania e le altre regioni eventualmente attivate per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono autorizzati ad utilizzare specifiche polizze assicurative a copertura degli infortuni, anche gia' stipulate per altre attivita', al fine di garantire idonea copertura al personale impiegato nelle attivita' di cui all'art. 1. 2. La struttura tecnica nazionale, previa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, provvede a stipulare apposite polizze assicurative per il personale dalla stessa individuato, ivi compresi i liberi professionisti iscritti ai relativi albi di ordini e collegi professionali o associazioni di categoria, e alla successiva rendicontazione delle spese sostenute al Dipartimento della protezione civile che provvedera' al relativo rimborso. 3. Al personale, civile e militare, in organico alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 impegnato nelle attivita' di cui all'art. 1, e' riconosciuto il trattamento di missione, nel rispetto delle procedure stabilite dalle amministrazioni di appartenenza. 4. Ferme restando le misure gia' previste all'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 140 del 2023, al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato sul territorio nelle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, e' corrisposta fino al 31 dicembre 2024, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed all'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando, altresi', il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente gia' previsti dai rispettivi ordinamenti, una speciale indennita' omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a cento ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego per le esigenze di cui al citato art. 1, comma 1. 5. Al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, direttamente impegnato in sede per le attivita' connesse al contesto di cui alla presente ordinanza e' riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite. 6. La Regione Campania e le altre regioni coinvolte nelle attivita' di cui all'art. 1 provvedono, alla liquidazione delle missioni e delle indennita' al personale di cui ai commi 3 e 4 per il tramite delle rispettive amministrazioni di appartenenza e alla successiva rendicontazione delle spese sostenute, anche dalle altre pubbliche amministrazioni territoriali di competenza, al Dipartimento della protezione civile che provvedera' al relativo rimborso. A tal fine, le regioni possono presentare una motivata richiesta di anticipazione per l'importo massimo pari al 50% delle somme finalizzate allo scopo e potranno richiedere i successivi rimborsi a fronte della rendicontazione di almeno l'80% delle anticipazioni ricevute. 7. Per i tecnici attivati dalla struttura tecnica nazionale impegnati nelle attivita' di sopralluogo e supporto operativo e' previsto esclusivamente il rimborso omnicomprensivo di una somma forfettariamente parametrata su base mensile a centosettanta ore di straordinario festivo e notturno nella misura prevista per la categoria A fascia retributiva F1 del personale dei ruoli del Dipartimento della protezione civile, determinato con riferimento ai giorni di effettivo impiego sul territorio interessato, oltre oneri di legge. 8. Ai fini della liquidazione dei rimborsi e delle somme di cui al comma 7, i tecnici impiegati nelle attivita' di cui all'art. 1 presentano istanza direttamente alla struttura tecnica nazionale, che provvede alle necessarie verifiche istruttorie e trasmette al Dipartimento della protezione civile l'elenco dei beneficiari e dei relativi importi da liquidare con specifica indicazione delle voci di spesa e del numero dei giorni di effettivo impiego sul territorio. Il Dipartimento della protezione civile, a fronte della presentazione di pertinente e idonea documentazione, provvede a riconoscere le somme dovute alla struttura tecnica che effettua i successivi versamenti a favore dei tecnici liberi professionisti impiegati. 9. Ai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato impegnati nelle attivita' di sopralluogo e supporto operativo di cui all'art. 1, e' prevista l'applicazione dei benefici degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, a valere sulle risorse stanziate nel piano straordinario. 10. La Regione Campania provvede all'istruttoria delle istanze di rimborso dei benefici di cui al comma 9 per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Campania, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile, che provvede al trasferimento delle somme necessarie per la liquidazione dei rimborsi spettanti. 11. Il Dipartimento della protezione civile provvede all'istruttoria ed alla liquidazione dei rimborsi dei benefici richiesti ai sensi del comma 9, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale. 12. Le regioni e le province autonome intervenute a supporto della Regione Campania con squadre di volontari afferenti ad organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, provvedono all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi dei benefici richiesti ai sensi del comma 9. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che provvede al trasferimento, alle regioni ed alle province autonome interessate, delle somme necessarie per la liquidazione dei rimborsi spettanti. 13. L'impiego dei volontari nelle attivita' di sopralluogo e supporto operativo di cui all'art. 1, puo' essere autorizzato anche in deroga ai limiti temporali di impiego previsti all'art. 39, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018.