Art. 4 
 
                       Formazione dei tecnici 
 
  1. Al fine  di  garantire  l'uniformita'  nello  svolgimento  delle
attivita' di sopralluogo cui all'art. 1, i tecnici rilevatori di  cui
all'art.  2  partecipano  a  corsi  di  formazione   coordinati   dal
Dipartimento della protezione civile e svolti  con  il  supporto  dei
Centri di  competenza,  per  la  compilazione  delle  schede  di  cui
all'art. 1 e per l'utilizzo degli eventuali  applicativi  informatici
disponibili. 
  2. I tecnici rilevatori non abilitati  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 di  cui  all'art.
2, comma 2, partecipano anche a corsi di formazione,  coordinati  dal
Dipartimento della protezione civile con il  supporto  della  Regione
Campania, relativamente al funzionamento del Servizio nazionale della
protezione civile e al modello di intervento in emergenza, nonche' in
materia di responsabilita' del  tecnico  rilevatore  in  emergenza  e
delle misure generali e specifiche per la tutela  e  sicurezza  degli
operatori.