Art. 4 Formazione dei tecnici 1. Al fine di garantire l'uniformita' nello svolgimento delle attivita' di sopralluogo cui all'art. 1, i tecnici rilevatori di cui all'art. 2 partecipano a corsi di formazione coordinati dal Dipartimento della protezione civile e svolti con il supporto dei Centri di competenza, per la compilazione delle schede di cui all'art. 1 e per l'utilizzo degli eventuali applicativi informatici disponibili. 2. I tecnici rilevatori non abilitati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 di cui all'art. 2, comma 2, partecipano anche a corsi di formazione, coordinati dal Dipartimento della protezione civile con il supporto della Regione Campania, relativamente al funzionamento del Servizio nazionale della protezione civile e al modello di intervento in emergenza, nonche' in materia di responsabilita' del tecnico rilevatore in emergenza e delle misure generali e specifiche per la tutela e sicurezza degli operatori.