Art. 5 Risorse finanziarie 1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente ordinanza, ad eccezione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 1 e al comma 4 dell'art. 2, si provvede a carico delle risorse stanziate dall'art. 2, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 140/2023, nel limite massimo di 1.600.000,00 euro a valere sulle disponibilita' di cui alla lettera a) del paragrafo 3.5 «Risorse economiche per la misura», del piano straordinario richiamato in premessa. 2. Agli oneri connessi all'attuazione del comma 4 dell'art. 2 della presente ordinanza si provvede a carico delle citate risorse stanziate dall'art. 2, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 140/2023 a valere sulle disponibilita' di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 3.5 «Risorse economiche per la misura», del piano straordinario richiamato in premessa, mediante accordi tra il Dipartimento della protezione civile e i Centri di competenza ReLUIS e PLINIVS. 3. Agli oneri connessi all'attuazione del comma 3 dell'art. 1 della presente ordinanza si provvede a carico delle citate risorse stanziate dall'art. 2, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 140/2023 a valere sulle disponibilita' di cui alla lettera b) del paragrafo 3.5 «Risorse economiche per la misura», del piano straordinario richiamato in premessa, mediante accordo tra il Dipartimento della protezione civile e il Centro di competenza ReLUIS.