Art. 5 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente ordinanza,  ad
eccezione di quanto previsto al comma 3 dell'art.  1  e  al  comma  4
dell'art. 2, si provvede a carico delle risorse  stanziate  dall'art.
2, comma 3, lettera b), del decreto-legge  n.  140/2023,  nel  limite
massimo di 1.600.000,00 euro a valere  sulle  disponibilita'  di  cui
alla lettera a) del paragrafo 3.5 «Risorse economiche per la misura»,
del piano straordinario richiamato in premessa. 
  2. Agli oneri connessi all'attuazione del comma 4 dell'art. 2 della
presente  ordinanza  si  provvede  a  carico  delle  citate   risorse
stanziate dall'art. 2, comma 3,  lettera  b),  del  decreto-legge  n.
140/2023 a valere sulle disponibilita' di cui alle lettere  b)  e  c)
del paragrafo 3.5 «Risorse  economiche  per  la  misura»,  del  piano
straordinario  richiamato  in  premessa,  mediante  accordi  tra   il
Dipartimento della protezione civile e i Centri di competenza  ReLUIS
e PLINIVS. 
  3. Agli oneri connessi all'attuazione del comma 3 dell'art. 1 della
presente  ordinanza  si  provvede  a  carico  delle  citate   risorse
stanziate dall'art. 2, comma 3,  lettera  b),  del  decreto-legge  n.
140/2023 a valere sulle disponibilita' di cui  alla  lettera  b)  del
paragrafo  3.5  «Risorse  economiche  per  la  misura»,   del   piano
straordinario  richiamato  in  premessa,  mediante  accordo  tra   il
Dipartimento della  protezione  civile  e  il  Centro  di  competenza
ReLUIS.