Art. 14 
 
                       Istruzioni applicative 
 
  1. ISMEA trasmette al Ministero dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze lo schema di  istruzioni  applicative  del  presente  decreto
volte a definire i  criteri,  le  modalita'  di  presentazione  delle
domande, le procedure di concessione e di liquidazione  ed  i  limiti
relativi agli interventi di cui al presente decreto.  In  assenza  di
osservazioni da parte  dei  predetti  Ministeri,  nei  trenta  giorni
successivi al ricevimento dello schema, ISMEA  adotta  le  istruzioni
applicative e le pubblica sul proprio sito istituzionale.