Art. 15 Disposizioni finali 1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2023/2831 e dell'art. 3 del regolamento. 2. Una sintesi delle informazioni relative al presente decreto e' trasmessa alla Commissione europea, a cura del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, mediante il sistema di notifica elettronica venti giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 11 del regolamento. 3. Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (www.politicheagricole.it) e l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e informazione previsti dall'art. 9 del regolamento viene garantito attraverso la registrazione degli aiuti nel registro degli aiuti di Stato di competenza, assicurando in tal modo che le informazioni siano organizzate ed accessibili al pubblico senza restrizione e rimangano disponibili per almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto e' stato concesso. 4. E' abrogato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 252 del 27 ottobre 2022. 5. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 febbraio 2024 Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste Lollobrigida Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 459