Art. 3 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1 Per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 2, comma 1, del
presente decreto sono concessi mutui agevolati, a  un  tasso  pari  a
zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del  periodo  di
preammortamento e di importo non  superiore  al  sessanta  per  cento
della spesa ammissibile, nonche' un contributo a fondo  perduto  fino
al trentacinque percento della spesa ammissibile. Per  le  iniziative
nel settore della produzione  agricola  il  mutuo  agevolato  ha  una
durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non  superiore  a
quindici anni. 
  2. I  progetti  finanziabili  non  possono  prevedere  investimenti
superiori a 1.500.000 euro, I.V.A. esclusa e devono perseguire almeno
uno dei seguenti obiettivi: 
    a) miglioramento del rendimento e  della  sostenibilita'  globale
dell'azienda agricola, in  particolare  mediante  una  riduzione  dei
costi di produzione o  il  miglioramento  e  la  riconversione  della
produzione; 
    b) miglioramento  dell'ambiente  naturale,  delle  condizioni  di
igiene o del benessere  degli  animali,  purche'  non  si  tratti  di
investimento  realizzato  per  conformarsi  alle  norme   dell'Unione
europea; 
    c) realizzazione e miglioramento  delle  infrastrutture  connesse
allo    sviluppo,    all'adeguamento    ed    alla    modernizzazione
dell'agricoltura,  compresi  l'accesso  ai   terreni   agricoli,   la
ricomposizione e  il  riassetto  fondiari,  l'efficienza  energetica,
l'approvvigionamento di energia sostenibile e il risparmio energetico
e idrico; 
    d) contributo alla mitigazione e all'adattamento  ai  cambiamenti
climatici, anche attraverso la riduzione delle  emissioni  di  gas  a
effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio,  nonche'
promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica; 
    e) contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione
dello sviluppo sostenibile e di un'efficiente gestione delle  risorse
naturali come  l'acqua,  il  suolo  e  l'aria,  anche  attraverso  la
riduzione della dipendenza chimica; 
  f) contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversita',
migliorare i servizi  ecosistemici  e  preservare  gli  habitat  e  i
paesaggi. 
  3. I progetti non  possono  essere  avviati  prima  della  data  di
presentazione della domanda per la concessione delle agevolazioni.