Art. 4 
 
                       Massimali di intervento 
 
  1. Per gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole  connessi
alla produzione agricola primaria e per gli aiuti  agli  investimenti
nel settore  della  trasformazione  o  della  commercializzazione  di
prodotti  agricoli,  l'intensita'  di  aiuto  non  deve  superare  il
sessantacinque per cento  dei  costi  ammissibili,  ad  eccezione  di
quanto previsto ai successivi commi 2 e 3. 
  2. L'intensita' di aiuto, esclusi gli investimenti  in  materia  di
irrigazione, puo' essere aumentata al massimo  fino  all'ottanta  per
cento per gli investimenti seguenti: 
    a) investimenti legati  a  uno  o  piu'  obiettivi  specifici  di
carattere ambientale e climatico di cui all'art. 3, comma 2,  lettere
d), e) e f), del presente decreto o al  miglioramento  del  benessere
degli animali; 
    b) investimenti da parte di giovani agricoltori. 
  3. L'intensita' di aiuto per l'irrigazione non puo' eccedere: 
    a) l'ottanta per cento dei costi  ammissibili  nel  caso  in  cui
l'investimento  per   l'irrigazione   effettuato   nell'azienda   sia
destinato a migliorare un impianto  di  irrigazione  esistente  o  un
elemento delle infrastrutture di irrigazione e sia valutato  ex  ante
per verificare se offre un risparmio idrico che rifletta i  parametri
tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistenti; 
    b) il sessantacinque per cento dei costi  ammissibili  per  altri
investimenti per l'irrigazione nell'azienda. 
  4. Le agevolazioni nel settore della produzione  agricola  primaria
non possono superare, in termini di ESL, l'importo  di  600.000  euro
per impresa e per progetto di investimento. 
  5. Per  le  attivita'  di  agriturismo  e  le  altre  attivita'  di
diversificazione del reddito agricolo sono ammesse le spese  indicate
al successivo articolo 5 comma 1  nel  rispetto  delle  condizioni  e
dell'intensita' massima  di  aiuto  stabilite  dal  regolamento  (UE)
2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023. 
  6. Gli aiuti concessi in forza del presente decreto possono  essere
cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», e
con i pagamenti di cui al regolamento (UE) 2021/2115, nella misura in
cui tali aiuti riguardino costi  ammissibili  individuabili  diversi.
Gli aiuti concessi in forza del presente decreto  possono,  altresi',
essere cumulati con qualsiasi altro  aiuto  di  Stato,  compresi  gli
aiuti «de minimis», e con i pagamenti  di  cui  al  regolamento  (UE)
2021/2115, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o  in
parte  coincidenti,  a  condizione  che  tale  cumulo  non  porti  al
superamento  dell'intensita'  di  aiuto  o  dell'importo   di   aiuto
consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.