Art. 4 Massimali di intervento 1. Per gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria e per gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli, l'intensita' di aiuto non deve superare il sessantacinque per cento dei costi ammissibili, ad eccezione di quanto previsto ai successivi commi 2 e 3. 2. L'intensita' di aiuto, esclusi gli investimenti in materia di irrigazione, puo' essere aumentata al massimo fino all'ottanta per cento per gli investimenti seguenti: a) investimenti legati a uno o piu' obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui all'art. 3, comma 2, lettere d), e) e f), del presente decreto o al miglioramento del benessere degli animali; b) investimenti da parte di giovani agricoltori. 3. L'intensita' di aiuto per l'irrigazione non puo' eccedere: a) l'ottanta per cento dei costi ammissibili nel caso in cui l'investimento per l'irrigazione effettuato nell'azienda sia destinato a migliorare un impianto di irrigazione esistente o un elemento delle infrastrutture di irrigazione e sia valutato ex ante per verificare se offre un risparmio idrico che rifletta i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistenti; b) il sessantacinque per cento dei costi ammissibili per altri investimenti per l'irrigazione nell'azienda. 4. Le agevolazioni nel settore della produzione agricola primaria non possono superare, in termini di ESL, l'importo di 600.000 euro per impresa e per progetto di investimento. 5. Per le attivita' di agriturismo e le altre attivita' di diversificazione del reddito agricolo sono ammesse le spese indicate al successivo articolo 5 comma 1 nel rispetto delle condizioni e dell'intensita' massima di aiuto stabilite dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023. 6. Gli aiuti concessi in forza del presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», e con i pagamenti di cui al regolamento (UE) 2021/2115, nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti concessi in forza del presente decreto possono, altresi', essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», e con i pagamenti di cui al regolamento (UE) 2021/2115, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.