Art. 5 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1.  Per  la  realizzazione  del  progetto  sono  ammissibili   alle
agevolazioni le seguenti spese: 
    a) studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato; 
    b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario; 
    c) opere edilizie per la costruzione ed il miglioramento di  beni
immobili; 
    d) oneri per il rilascio della concessione edilizia; 
    e) acquisto di  macchinari  ed  attrezzature  nuovi  di  fabbrica
compresi impianti ed allacciamenti; 
    f)  servizi  di  progettazione  quali  onorari   di   architetti,
ingegneri e consulenti connessi alle spese di cui alle lettere b e c; 
    g) beni pluriennali come  costi  di  acquisto  e  di  sviluppo  o
diritti d'uso di programmi informatici, cloud e  soluzioni  simili  e
acquisizione  di  brevetti,  licenze,  diritti  d'autore   e   marchi
commerciali, acquisto di piante pluriennali; 
    h) per  il  settore  della  produzione  agricola  primaria,  sono
inoltre ammissibili: 
      i. i  costi  per  investimenti  non  produttivi  connessi  agli
obiettivi specifici  di  carattere  ambientale  e  climatico  di  cui
all'art. 3, comma 2, lettere d), e) e f), del presente decreto; 
      ii. i costi per  investimenti  in  materia  di  irrigazione,  a
condizione che siano rispettate le condizioni  di  cui  all'art.  14,
paragrafo 6, lettera f) del regolamento e che, nel bacino idrografico
in  cui  vengono  realizzati  gli  investimenti,  sia  assicurato  un
contributo destinato al recupero dei  costi  dei  servizi  idrici  da
parte  del  settore  agricolo,  cosi'  come  previsto  dall'art.   9,
paragrafo  1,  secondo  comma,  primo   trattino,   della   direttiva
2000/60/CE, tenendo  conto  delle  conseguenze  sociali,  ambientali,
economiche del recupero e delle condizioni geografiche  e  climatiche
della regione o delle regioni interessate; 
      iii. i costi per investimenti legati alla produzione, a livello
dell'azienda agricola, di energia da fonti rinnovabili, a  condizione
che gli impianti di produzione mirano solo a soddisfare il fabbisogno
energetico del beneficiario e la loro capacita' produttiva non supera
il consumo medio annuo combinato  di  energia  termica  ed  elettrica
dell'azienda agricola,  compreso  quello  familiare.  La  vendita  di
energia elettrica alla rete e' consentita purche' sia  rispettato  il
limite  di   autoconsumo   medio   annuale.   Gli   investimenti   in
infrastrutture per la produzione di energie rinnovabili che consumano
o  producono  energia  devono  rispettare   le   norme   minime   per
l'efficienza energetica, ove tali norme esistano a livello nazionale. 
  2. I costi relativi allo studio di fattibilita' di cui alla lettera
a) del precedente comma 1 sono ammissibili nella misura del  due  per
cento  del  valore  complessivo  dell'investimento   da   realizzare;
inoltre, la somma dei costi relativi allo studio  di  fattibilita'  e
degli altri costi generali di cui  alla  lettera  f)  del  precedente
comma 1, e' ammissibile complessivamente entro il limite  del  dodici
per cento dell'investimento da realizzare. 
  3. I costi relativi alle spese di cui alle lettere b), c) e d)  del
precedente comma  1  sono  ammissibili  nella  misura  del  cinquanta
percento del valore complessivo dell'investimento da realizzare. 
  4.  I  costi  relativi  a  opere  agronomiche  e  di  miglioramento
fondiario sono ammissibili per i  soli  progetti  nel  settore  della
produzione agricola primaria. 
  5. Per i costi di investimento relativi al settore della produzione
agricola primaria, della trasformazione e  della  commercializzazione
dei prodotti agricoli, l'acquisto di terreni e' ammissibile  solo  in
misura non superiore al dieci per cento dei costi ammissibili  totali
dell'intervento da realizzare. 
  6. La potenzialita' dei nuovi impianti di trasformazione  non  deve
essere superiore al  cento  per  cento  della  capacita'  produttiva,
stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento. 
  7. Non sono ammissibili i costi sostenuti per la costruzione  o  la
ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente  connessi  con
l'attivita' prevista dal progetto. 
  8. Per i costi di investimento relativi al settore della produzione
agricola primaria, non possono essere concessi aiuti per: 
    a) acquisto di diritti all'aiuto; 
    b) acquisto e impianto di piante annuali; 
    c) lavori di drenaggio; 
    d) acquisto di animali. 
  9.  Gli  investimenti  per  la  produzione  primaria   e   per   la
trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato
I del trattato, che richiedono una valutazione d'impatto  ambientale,
ai sensi della direttiva 2011/92/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 13 dicembre 2011, sono ammissibili solo se il  progetto
di investimento sia  stato  oggetto  di  tale  valutazione  ed  abbia
ricevuto l'autorizzazione  prima  della  data  di  concessione  degli
aiuti. 
  10. Non saranno concessi  aiuti  per  investimenti  realizzati  per
conformarsi alle norme dell'Unione europea. I  beni  di  investimento
agevolabili  devono  essere  nuovi  di  fabbrica.  Non  sono  inoltre
considerati costi ammissibili: 
    a. il capitale circolante; 
    b. il cablaggio per reti di dati al  di  fuori  della  proprieta'
privata; 
    c. i costi di sostituzione di  beni  preesistenti,  i  lavori  in
economia, e le spese per l'I.V.A. 
  11.  Non  sono  ammessi  investimenti  per  impianti  legati   alla
produzione  di  biocarburanti  e  investimenti  in  impianti  la  cui
finalita' principale e' la produzione di elettricita' a partire dalla
biomassa nonche' in impianti per la produzione di bioenergia.