Art. 5 Spese ammissibili 1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese: a) studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato; b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario; c) opere edilizie per la costruzione ed il miglioramento di beni immobili; d) oneri per il rilascio della concessione edilizia; e) acquisto di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica compresi impianti ed allacciamenti; f) servizi di progettazione quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti connessi alle spese di cui alle lettere b e c; g) beni pluriennali come costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali, acquisto di piante pluriennali; h) per il settore della produzione agricola primaria, sono inoltre ammissibili: i. i costi per investimenti non produttivi connessi agli obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui all'art. 3, comma 2, lettere d), e) e f), del presente decreto; ii. i costi per investimenti in materia di irrigazione, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 14, paragrafo 6, lettera f) del regolamento e che, nel bacino idrografico in cui vengono realizzati gli investimenti, sia assicurato un contributo destinato al recupero dei costi dei servizi idrici da parte del settore agricolo, cosi' come previsto dall'art. 9, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto delle conseguenze sociali, ambientali, economiche del recupero e delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni interessate; iii. i costi per investimenti legati alla produzione, a livello dell'azienda agricola, di energia da fonti rinnovabili, a condizione che gli impianti di produzione mirano solo a soddisfare il fabbisogno energetico del beneficiario e la loro capacita' produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare. La vendita di energia elettrica alla rete e' consentita purche' sia rispettato il limite di autoconsumo medio annuale. Gli investimenti in infrastrutture per la produzione di energie rinnovabili che consumano o producono energia devono rispettare le norme minime per l'efficienza energetica, ove tali norme esistano a livello nazionale. 2. I costi relativi allo studio di fattibilita' di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sono ammissibili nella misura del due per cento del valore complessivo dell'investimento da realizzare; inoltre, la somma dei costi relativi allo studio di fattibilita' e degli altri costi generali di cui alla lettera f) del precedente comma 1, e' ammissibile complessivamente entro il limite del dodici per cento dell'investimento da realizzare. 3. I costi relativi alle spese di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1 sono ammissibili nella misura del cinquanta percento del valore complessivo dell'investimento da realizzare. 4. I costi relativi a opere agronomiche e di miglioramento fondiario sono ammissibili per i soli progetti nel settore della produzione agricola primaria. 5. Per i costi di investimento relativi al settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, l'acquisto di terreni e' ammissibile solo in misura non superiore al dieci per cento dei costi ammissibili totali dell'intervento da realizzare. 6. La potenzialita' dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al cento per cento della capacita' produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento. 7. Non sono ammissibili i costi sostenuti per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connessi con l'attivita' prevista dal progetto. 8. Per i costi di investimento relativi al settore della produzione agricola primaria, non possono essere concessi aiuti per: a) acquisto di diritti all'aiuto; b) acquisto e impianto di piante annuali; c) lavori di drenaggio; d) acquisto di animali. 9. Gli investimenti per la produzione primaria e per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, che richiedono una valutazione d'impatto ambientale, ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, sono ammissibili solo se il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione ed abbia ricevuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti. 10. Non saranno concessi aiuti per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea. I beni di investimento agevolabili devono essere nuovi di fabbrica. Non sono inoltre considerati costi ammissibili: a. il capitale circolante; b. il cablaggio per reti di dati al di fuori della proprieta' privata; c. i costi di sostituzione di beni preesistenti, i lavori in economia, e le spese per l'I.V.A. 11. Non sono ammessi investimenti per impianti legati alla produzione di biocarburanti e investimenti in impianti la cui finalita' principale e' la produzione di elettricita' a partire dalla biomassa nonche' in impianti per la produzione di bioenergia.