Art. 7 
 
            Deliberazione di ammissione alle agevolazioni 
                     o di rigetto della domanda 
 
  1. All'esito del  procedimento  istruttorio,  ISMEA,  esperiti  gli
adempimenti di cui all'art. 91 del decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  delibera,
dandone   comunicazione   agli   interessati,    l'ammissione    alle
agevolazioni o il rigetto della domanda, nei limiti delle risorse  di
cui all'art. 10-quater del decreto legislativo, come  successivamente
incrementate, e delle risorse di cui al «fondo rotativo per  favorire
lo sviluppo  dell'imprenditoria  femminile  in  agricoltura,  di  cui
all'art. 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160»,  come
successivamente incrementate. 
  2. La deliberazione di ammissione alle  agevolazioni  individua  il
beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la  misura
dell'agevolazione concessa in termini di  ESL,  stabilisce  le  spese
ammesse  ed  i  tempi  per  l'attuazione  del  progetto  e  definisce
l'importo e la durata del mutuo agevolato, nonche' del  contributo  a
fondo perduto.