Art. 10 Requisiti oggettivi 1. L'autorizzazione ad operare come CAA e' rilasciata in presenza di requisiti strutturali ed organizzativi tali da assicurare idonea capacita' operativa. 2. Per idonea capacita' operativa si intende un livello di mezzi materiali, professionali ed organizzativi tale da consentire l'adempimento di tutte le necessita' degli utenti assistiti, degli organismi pagatori e delle altre pubbliche amministrazioni per quanto attiene al reperimento, alla verifica, all'informatizzazione, all'elaborazione e alla trasmissione informatica dei dati utili a comprovare il diritto degli utenti a beneficiare dei contributi e degli interventi richiamati dal presente decreto. In particolare, deve essere garantita la disponibilita' di locali adibiti all'esercizio delle attivita' del CAA, in via esclusiva o contestualmente all'esercizio dell'attivita' del Centro autorizzato di assistenza fiscale (CAF), in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e aventi la dotazione informatica e telematica adeguata a consentire la connessione con il SIAN e con gli altri sistemi informatici degli organismi pagatori regionali, anche ai fini della tracciabilita', dei processi di elaborazione dei dati effettuati dagli operatori. I locali devono essere facilmente identificabili mediante apposite insegne, accessibili al pubblico per almeno cinque ore giornaliere e per almeno due giorni a settimana e deve essere garantita la presenza di un numero di dipendenti tale da assicurare un rapporto operatore/utente comunque non superiore a un numero di fascicoli medio per operatore, pari a 350 fascicoli attivi che abbiano complessivamente una consistenza aziendale media in termini di superficie non superiore a 9.000 ettari. Le regioni e le province autonome possono stabilire un numero superiore di fascicoli per operatore/utente in ragione delle diverse caratteristiche del tessuto aziendale. 3. La societa' autorizzata ad operare come CAA, e le societa' di cui essi si avvalgono, devono prevedere, con delibera dell'organo amministrativo, la certificazione del bilancio annuale da parte di societa' di revisione a cio' abilitate o la funzione di controllo interno/internal audit secondo i requisiti stabiliti dalla Associazione italiana internal auditor.