Art. 10 
 
                         Requisiti oggettivi 
 
  1. L'autorizzazione ad operare come CAA e' rilasciata  in  presenza
di requisiti strutturali ed organizzativi tali da  assicurare  idonea
capacita' operativa. 
  2. Per idonea capacita' operativa si intende un  livello  di  mezzi
materiali,  professionali  ed  organizzativi   tale   da   consentire
l'adempimento di tutte le necessita' degli  utenti  assistiti,  degli
organismi pagatori e delle altre pubbliche amministrazioni per quanto
attiene  al  reperimento,   alla   verifica,   all'informatizzazione,
all'elaborazione e alla trasmissione informatica  dei  dati  utili  a
comprovare il diritto degli utenti a  beneficiare  dei  contributi  e
degli interventi richiamati dal  presente  decreto.  In  particolare,
deve  essere  garantita   la   disponibilita'   di   locali   adibiti
all'esercizio  delle  attivita'  del  CAA,   in   via   esclusiva   o
contestualmente all'esercizio dell'attivita' del  Centro  autorizzato
di assistenza fiscale (CAF), in regola con la  vigente  normativa  in
materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e aventi la
dotazione  informatica  e  telematica  adeguata   a   consentire   la
connessione con il SIAN e con gli  altri  sistemi  informatici  degli
organismi pagatori regionali, anche ai fini della tracciabilita', dei
processi di elaborazione  dei  dati  effettuati  dagli  operatori.  I
locali devono  essere  facilmente  identificabili  mediante  apposite
insegne, accessibili al pubblico per almeno cinque ore giornaliere  e
per almeno due giorni a settimana e deve essere garantita la presenza
di  un  numero  di  dipendenti  tale  da   assicurare   un   rapporto
operatore/utente comunque non superiore  a  un  numero  di  fascicoli
medio  per  operatore,  pari  a  350  fascicoli  attivi  che  abbiano
complessivamente  una  consistenza  aziendale  media  in  termini  di
superficie non superiore a 9.000 ettari. Le  regioni  e  le  province
autonome possono stabilire  un  numero  superiore  di  fascicoli  per
operatore/utente in ragione delle diverse caratteristiche del tessuto
aziendale. 
  3. La societa' autorizzata ad operare come CAA, e  le  societa'  di
cui essi si avvalgono, devono  prevedere,  con  delibera  dell'organo
amministrativo, la certificazione del bilancio annuale  da  parte  di
societa' di revisione a cio' abilitate o  la  funzione  di  controllo
interno/internal  audit   secondo   i   requisiti   stabiliti   dalla
Associazione italiana internal auditor.