Art. 11 Requisiti soggettivi 1. Gli amministratori, i sindaci, i dipendenti dei CAA e delle societa' di cui esso si avvalgono, non devono: a) aver riportato condanne, anche non definitive, ne' provvedimenti sanzionatori stabiliti da sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati finanziari; b) essere rinviati a giudizio in procedimenti penali pendenti per reati finanziari; c) aver commesso violazioni gravi e ripetute delle disposizioni in materia di benefici comunitari, nazionali e regionali al settore agricolo; d) intrattenere rapporti di lavoro, anche a tempo determinato o parziale e di consulenza con le pubbliche amministrazioni. 2. Fermo quanto ulteriormente previsto al successivo art. 12 per gli operatori addetti allo svolgimento delle attivita' delegate dagli organismi pagatori, i dipendenti del CAA: a) non devono intrattenere rapporti di consulenza con pubbliche amministrazioni e con soggetti privati per le situazioni confliggenti; b) possono svolgere le suddette funzioni per un solo CAA. 3. I CAA nominano, con delibera dell'organo amministrativo, un responsabile tecnico laureato in discipline agrarie ed equipollenti ovvero in scienze economiche ovvero titolare di diploma di perito agrario o agrotecnico; di cui sia altresi' attestata o autocertificata l'iscrizione all'albo professionale per almeno due anni oppure che abbia maturato un'esperienza lavorativa, almeno biennale, nel campo dell'assistenza o della consulenza amministrativa in favore di operatori agricoli. Il responsabile tecnico puo' essere nominato anche tra soggetti che abbiano prestato attivita' lavorativa, con mansioni di concetto, all'interno di organizzazioni sindacali o di categoria del settore agricolo, nello specifico campo dell'assistenza ai produttori per l'ottenimento di contributi sottostanti ai piani di intervento della Comunita' europea, per almeno tre anni.