Art. 11 
 
                        Requisiti soggettivi 
 
  1. Gli amministratori, i sindaci, i  dipendenti  dei  CAA  e  delle
societa' di cui esso si avvalgono, non devono: 
    a)  aver  riportato   condanne,   anche   non   definitive,   ne'
provvedimenti sanzionatori stabiliti  da  sentenze  emesse  ai  sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati finanziari; 
    b) essere rinviati a giudizio in procedimenti penali pendenti per
reati finanziari; 
    c) aver commesso violazioni gravi e ripetute  delle  disposizioni
in materia di benefici comunitari, nazionali e regionali  al  settore
agricolo; 
    d) intrattenere rapporti di lavoro, anche a tempo  determinato  o
parziale e di consulenza con le pubbliche amministrazioni. 
  2. Fermo quanto ulteriormente previsto al successivo  art.  12  per
gli operatori addetti allo svolgimento delle attivita' delegate dagli
organismi pagatori, i dipendenti del CAA: 
    a) non devono intrattenere rapporti di consulenza  con  pubbliche
amministrazioni  e   con   soggetti   privati   per   le   situazioni
confliggenti; 
    b) possono svolgere le suddette funzioni per un solo CAA. 
  3. I CAA nominano,  con  delibera  dell'organo  amministrativo,  un
responsabile tecnico laureato in discipline agrarie  ed  equipollenti
ovvero in scienze economiche ovvero titolare  di  diploma  di  perito
agrario  o   agrotecnico;   di   cui   sia   altresi'   attestata   o
autocertificata l'iscrizione all'albo professionale  per  almeno  due
anni oppure  che  abbia  maturato  un'esperienza  lavorativa,  almeno
biennale, nel campo dell'assistenza o della consulenza amministrativa
in favore di operatori agricoli. Il responsabile tecnico puo'  essere
nominato  anche  tra  soggetti   che   abbiano   prestato   attivita'
lavorativa, con mansioni di concetto, all'interno  di  organizzazioni
sindacali o di categoria del settore agricolo, nello specifico  campo
dell'assistenza  ai  produttori  per  l'ottenimento   di   contributi
sottostanti ai piani  di  intervento  della  Comunita'  europea,  per
almeno tre anni.