Art. 12 
 
            Regole di svolgimento delle funzioni delegate 
 
  1. Per lo svolgimento  delle  attivita'  delegate  dagli  organismi
pagatori in convenzione, i CAA: 
    impiegano esclusivamente operatori in regime di lavoro dipendente
subordinato a tempo pieno o parziale con il CAA  o  con  le  societa'
convenzionate ai sensi dell'art. 17 del presente decreto; 
    garantiscono la separazione  tra  le  funzioni  di  ricevibilita'
(verifica  di  completezza,  adeguatezza  e   correttezza   formale),
ricezione e protocollazione delle  istanze,  delle  domande  e  delle
dichiarazioni nell'interesse del produttore, della registrazione  nei
sistemi informativi di dati e documenti e la funzione di  validazione
nei sistemi informativi dei  dati  e  dei  documenti  per  conto  dei
soggetti pubblici deleganti ai sensi dell'allegato I del  regolamento
(UE) n. 2022/127. 
  2. Gli operatori con funzione di «istruttori», per la ricevibilita'
(verifica  di  completezza,  adeguatezza  e   correttezza   formale),
ricezione  delle  istanze,  delle  domande  e   delle   dichiarazioni
nell'interesse del produttore, devono avere un titolo  di  studio  in
discipline agrarie o equipollenti o, salvo  che  non  siano  iscritti
agli albi o elenchi tenuti da collegi o ordini professionali,  devono
avere maturato un'esperienza lavorativa di almeno un anno nel settore
dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure  afferenti
alla  PAC   svolta   presso   studi   professionali,   organizzazioni
professionali,  associazioni  di  produttori  agricoli,   centri   di
assistenza agricola o relative societa' di servizi. 
  3. Gli operatori con funzione di «verificatori», per la validazione
nei sistemi informativi dei  dati  e  dei  documenti  per  conto  dei
soggetti pubblici deleganti ai sensi dell'allegato I del  regolamento
(UE) n. 127/2022, devono avere un  titolo  di  studio  in  discipline
agrarie o equipollenti o, salvo che non siano iscritti  agli  albi  o
elenchi tenuti da collegi/ordini professionali, devono avere maturato
un'esperienza   lavorativa   di   almeno   due   anni   nel   settore
dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure  afferenti
alla  PAC   svolta   presso   studi   professionali,   organizzazioni
professionali, associazioni di produttori agricoli,  CAA  o  societa'
ausiliarie dei centri di assistenza agricola o relative  societa'  di
servizi. 
  4. Gli organismi  pagatori  mettono  a  disposizione  dei  CAA  una
procedura  informatizzata  di  tracciamento  delle  attivita'  svolte
complessivamente dagli istruttori e dai  verificatori  nell'esercizio
delle funzioni delegate. 
  Nella esecuzione delle attivita' di cui al presente decreto il  CAA
garantisce la sicurezza delle  informazioni  mediante  certificazione
ISO 27001. 
  5. I CAA confermano con periodicita' annuale  il  mantenimento  del
codice etico e del modello organizzativo e di gestione ai  sensi  del
decreto  legislativo  n.  231/2001  a  pena  di   risoluzione   delle
convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento delle funzioni delegate.
I modelli organizzativi predisposti dal CAA attengono  agli  obblighi
imposti dal presente decreto anche con riferimento  all'obiettivo  di
prevenire ipotesi di frodi a danno della finanza pubblica comunitaria
e statale. 
  6. I CAA si adeguano al Sistema  di  gestione  per  la  prevenzione
della corruzione predisposto dagli organismi  pagatori  e/o  da  Agea
Coordinamento e  assicurano  l'aggiornamento  formativo  annuale  dei
propri operatori per tutte le attivita'  svolte  anche  con  riguardo
alla tematica delle frodi comunitarie. 
  Al momento dell'acquisizione del mandato scritto ad operare per suo
conto, il CAA presenta all'utente una carta  dei  servizi  contenente
l'illustrazione delle condizioni soggettive  ed  oggettive  regolanti
l'attivita' prestata, nella quale  sia  chiaramente  disciplinata  la
possibilita'  di  sporgere  reclami  agli  organismi   pagatori   per
eventuali disfunzioni riscontrate nell'esecuzione del mandato. 
  7. Le convenzioni tra i CAA e l'organismo di  coordinamento  e  gli
organismi pagatori, nonche' con le regioni e le Province autonome  di
Trento e Bolzano, possono  prevedere,  in  relazione  alle  attivita'
oggetto di affidamento, requisiti di capacita'  operativa  aggiuntivi
rispetto a quelli minimi di cui ai precedenti commi. E'  fatta  salva
comunque la facolta' per le regioni e le Province autonome di  Trento
e Bolzano di prevedere ulteriori requisiti minimi di  garanzia  e  di
funzionamento di cui al presente capo II.