Art. 12 Regole di svolgimento delle funzioni delegate 1. Per lo svolgimento delle attivita' delegate dagli organismi pagatori in convenzione, i CAA: impiegano esclusivamente operatori in regime di lavoro dipendente subordinato a tempo pieno o parziale con il CAA o con le societa' convenzionate ai sensi dell'art. 17 del presente decreto; garantiscono la separazione tra le funzioni di ricevibilita' (verifica di completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione delle istanze, delle domande e delle dichiarazioni nell'interesse del produttore, della registrazione nei sistemi informativi di dati e documenti e la funzione di validazione nei sistemi informativi dei dati e dei documenti per conto dei soggetti pubblici deleganti ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 2022/127. 2. Gli operatori con funzione di «istruttori», per la ricevibilita' (verifica di completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione delle istanze, delle domande e delle dichiarazioni nell'interesse del produttore, devono avere un titolo di studio in discipline agrarie o equipollenti o, salvo che non siano iscritti agli albi o elenchi tenuti da collegi o ordini professionali, devono avere maturato un'esperienza lavorativa di almeno un anno nel settore dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure afferenti alla PAC svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali, associazioni di produttori agricoli, centri di assistenza agricola o relative societa' di servizi. 3. Gli operatori con funzione di «verificatori», per la validazione nei sistemi informativi dei dati e dei documenti per conto dei soggetti pubblici deleganti ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 127/2022, devono avere un titolo di studio in discipline agrarie o equipollenti o, salvo che non siano iscritti agli albi o elenchi tenuti da collegi/ordini professionali, devono avere maturato un'esperienza lavorativa di almeno due anni nel settore dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure afferenti alla PAC svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali, associazioni di produttori agricoli, CAA o societa' ausiliarie dei centri di assistenza agricola o relative societa' di servizi. 4. Gli organismi pagatori mettono a disposizione dei CAA una procedura informatizzata di tracciamento delle attivita' svolte complessivamente dagli istruttori e dai verificatori nell'esercizio delle funzioni delegate. Nella esecuzione delle attivita' di cui al presente decreto il CAA garantisce la sicurezza delle informazioni mediante certificazione ISO 27001. 5. I CAA confermano con periodicita' annuale il mantenimento del codice etico e del modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 a pena di risoluzione delle convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento delle funzioni delegate. I modelli organizzativi predisposti dal CAA attengono agli obblighi imposti dal presente decreto anche con riferimento all'obiettivo di prevenire ipotesi di frodi a danno della finanza pubblica comunitaria e statale. 6. I CAA si adeguano al Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione predisposto dagli organismi pagatori e/o da Agea Coordinamento e assicurano l'aggiornamento formativo annuale dei propri operatori per tutte le attivita' svolte anche con riguardo alla tematica delle frodi comunitarie. Al momento dell'acquisizione del mandato scritto ad operare per suo conto, il CAA presenta all'utente una carta dei servizi contenente l'illustrazione delle condizioni soggettive ed oggettive regolanti l'attivita' prestata, nella quale sia chiaramente disciplinata la possibilita' di sporgere reclami agli organismi pagatori per eventuali disfunzioni riscontrate nell'esecuzione del mandato. 7. Le convenzioni tra i CAA e l'organismo di coordinamento e gli organismi pagatori, nonche' con le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono prevedere, in relazione alle attivita' oggetto di affidamento, requisiti di capacita' operativa aggiuntivi rispetto a quelli minimi di cui ai precedenti commi. E' fatta salva comunque la facolta' per le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di prevedere ulteriori requisiti minimi di garanzia e di funzionamento di cui al presente capo II.