Art. 14 
 
                     Verifica ed autorizzazione 
 
  1. Le regioni e le province autonome, dopo aver ricevuto  l'istanza
di autorizzazione, entro sessanta giorni procedono  alla  valutazione
dei  requisiti  oggettivi  e  soggettivi  posseduti  dalla   societa'
richiedente e trasmettono il provvedimento di riconoscimento ad  AGEA
Coordinamento.