Art. 15 
 
                              Vigilanza 
 
  1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano esercitano
la vigilanza sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia  e  di
funzionamento,  previsti  dal  presente  decreto,  dei  CAA  e  delle
societa' di cui essi si avvalgono.  A  tal  fine,  le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano predispongono un  piano  almeno
annuale di controlli a campione e si avvalgono, per l'esecuzione  dei
controlli, delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano  nel
cui ambito territoriale sono ubicate le strutture  dei  CAA  inseriti
nel campione. Le risultanze di detti controlli sono pubblicate su una
sezione ad accesso riservato sui registri di cui al  precedente  art.
5, secondo le procedure definite da AGEA Coordinamento. 
  1-bis. Salvo quanto previsto al comma 1, le regioni e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano, per i controlli concernenti i requisiti
degli  operatori   e   quelli   relativi   all'apertura   ovvero   al
trasferimento  di  sedi  dei  CAA  per   i   quali   hanno   concesso
l'autorizzazione ad operare, si avvalgono delle  regioni  e  Province
autonome di Trento e Bolzano nel cui ambito territoriale sono ubicate
le strutture dei CAA. 
  2. La vigilanza sulla corretta esecuzione delle attivita'  previste
dalle convenzioni di cui  al  presente  decreto  e'  effettuata,  per
quanto  di  competenza  dall'organismo  di  coordinamento   o   dagli
organismi pagatori o dalle regioni, Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano e dagli enti convenzionati. 
  3. Le regioni, Provincie autonome di Trento e Bolzano, se  rilevano
la perdita totale o parziale  dei  requisiti  minimi  di  garanzia  e
funzionamento, redigono un verbale di contestazione da notificare  al
legale rappresentante del CAA o delle societa' di cui esso si avvale,
assegnando un termine massimo di trenta giorni per rimuovere la causa
ostativa alla  prosecuzione  delle  attivita'.  In  caso  di  mancata
ottemperanza, le regioni, Provincie  autonome  di  Trento  e  Bolzano
revocano l'autorizzazione al CAA e ne  curano  la  pubblicazione  sui
registri di cui al precedente art. 5, nel  rispetto  delle  procedure
definite dall'organismo di coordinamento. 
  4. Oltre i casi  previsti  dall'art.  16,  la  revoca  e'  altresi'
disposta: 
    a) in caso di  gravi  e  ripetute  violazioni  alle  disposizioni
previste dalla normativa comunitaria, nazionale  e  regionale,  nello
svolgimento dell'attivita' affidata; 
    b) in caso di inosservanza delle prescrizioni  e  degli  obblighi
posti dalle convenzioni di cui al presente decreto; 
    c) in caso di perdita dei requisiti oggettivi di cui all'art. 10; 
    d) Il CAA non produca con cadenza annuale  alla  regione  e  agli
organismi pagatori competenti la documentazione di cui  all'art.  10,
comma 3. 
  5. Le regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  da'
immediata comunicazione dell'avvio del procedimento di  contestazione
all'AGEA coordinamento ed agli organismi pagatori competenti. 
  6.  Nell'affidamento  di  incarichi  professionali,  il  CAA  e  le
societa' di cui  esso  si  avvale,  sono  tenute  al  rispetto  delle
incompatibilita' previste dalla legge  e  dall'art.  7  del  presente
decreto.