Art. 15 Vigilanza 1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano esercitano la vigilanza sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, previsti dal presente decreto, dei CAA e delle societa' di cui essi si avvalgono. A tal fine, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano predispongono un piano almeno annuale di controlli a campione e si avvalgono, per l'esecuzione dei controlli, delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nel cui ambito territoriale sono ubicate le strutture dei CAA inseriti nel campione. Le risultanze di detti controlli sono pubblicate su una sezione ad accesso riservato sui registri di cui al precedente art. 5, secondo le procedure definite da AGEA Coordinamento. 1-bis. Salvo quanto previsto al comma 1, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per i controlli concernenti i requisiti degli operatori e quelli relativi all'apertura ovvero al trasferimento di sedi dei CAA per i quali hanno concesso l'autorizzazione ad operare, si avvalgono delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nel cui ambito territoriale sono ubicate le strutture dei CAA. 2. La vigilanza sulla corretta esecuzione delle attivita' previste dalle convenzioni di cui al presente decreto e' effettuata, per quanto di competenza dall'organismo di coordinamento o dagli organismi pagatori o dalle regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti convenzionati. 3. Le regioni, Provincie autonome di Trento e Bolzano, se rilevano la perdita totale o parziale dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, redigono un verbale di contestazione da notificare al legale rappresentante del CAA o delle societa' di cui esso si avvale, assegnando un termine massimo di trenta giorni per rimuovere la causa ostativa alla prosecuzione delle attivita'. In caso di mancata ottemperanza, le regioni, Provincie autonome di Trento e Bolzano revocano l'autorizzazione al CAA e ne curano la pubblicazione sui registri di cui al precedente art. 5, nel rispetto delle procedure definite dall'organismo di coordinamento. 4. Oltre i casi previsti dall'art. 16, la revoca e' altresi' disposta: a) in caso di gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nello svolgimento dell'attivita' affidata; b) in caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi posti dalle convenzioni di cui al presente decreto; c) in caso di perdita dei requisiti oggettivi di cui all'art. 10; d) Il CAA non produca con cadenza annuale alla regione e agli organismi pagatori competenti la documentazione di cui all'art. 10, comma 3. 5. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da' immediata comunicazione dell'avvio del procedimento di contestazione all'AGEA coordinamento ed agli organismi pagatori competenti. 6. Nell'affidamento di incarichi professionali, il CAA e le societa' di cui esso si avvale, sono tenute al rispetto delle incompatibilita' previste dalla legge e dall'art. 7 del presente decreto.