Art. 16 Sanzione per le violazioni delle regole di incompatibilita' 1. In caso di accertata incompatibilita' o di violazione del divieto previsto dall'art. 7, comma 3, del presente decreto, si applica la sanzione della sospensione dell'autorizzazione ad operare come CAA per un periodo di giorni novanta. 2. In caso di ulteriore violazione si applica la sanzione della revoca dell'autorizzazione ad operare come CAA. 3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano le sanzioni irrogate ai competenti ordini professionali o agli organismi rappresentativi di categoria per i provvedimenti di competenza, dandone informativa ad AGEA Coordinamento.