Art. 16 
 
                     Sanzione per le violazioni 
                  delle regole di incompatibilita' 
 
  1. In caso  di  accertata  incompatibilita'  o  di  violazione  del
divieto previsto dall'art. 7,  comma  3,  del  presente  decreto,  si
applica la sanzione della sospensione dell'autorizzazione ad  operare
come CAA per un periodo di giorni novanta. 
  2. In caso di ulteriore violazione si  applica  la  sanzione  della
revoca dell'autorizzazione ad operare come CAA. 
  3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano
le sanzioni  irrogate  ai  competenti  ordini  professionali  o  agli
organismi  rappresentativi  di  categoria  per  i  provvedimenti   di
competenza, dandone informativa ad AGEA Coordinamento.