Art. 17 
 
                         Societa' di servizi 
 
  1. Per lo svolgimento  delle  loro  funzioni  e  attivita',  i  CAA
possono avvalersi di societa' di servizi il cui capitale sociale  sia
interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che  hanno
costituito  i  CAA  o  dalle  loro  organizzazioni  territoriali.  Le
societa' di servizi devono essere in possesso dei  requisiti  di  cui
agli articoli 10 e 11 del presente decreto. 
  2. Ai fini del presente decreto la responsabilita' delle  attivita'
svolte dalle societa' di servizi e' interamente a carico del CAA.