Art. 17 Societa' di servizi 1. Per lo svolgimento delle loro funzioni e attivita', i CAA possono avvalersi di societa' di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che hanno costituito i CAA o dalle loro organizzazioni territoriali. Le societa' di servizi devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto. 2. Ai fini del presente decreto la responsabilita' delle attivita' svolte dalle societa' di servizi e' interamente a carico del CAA.