Art. 18 
 
                              Controlli 
 
  1. Gli organismi pagatori, in relazione  ai  finanziamenti  erogati
nell'ambito delle attivita' di cui al  decreto  n.  74/2018,  possono
avvalersi di  professionisti  iscritti  agli  ordini  ed  ai  collegi
professionali, nonche' di studi associati  costituiti  dai  medesimi,
affinche' esercitino funzioni  di  controllo  sulla  regolarita'  dei
finanziamenti e delle condizioni di accesso al beneficio. Il rapporto
tra l'organismo  pagatore  e  i  soggetti  delegati  e'  regolato  da
apposite convenzioni. 
  2.  Chiunque  partecipi,  in  qualsivoglia  forma  al  capitale   o
attivita' di un CAA o di una societa' di servizi di cui  all'art.  17
del presente  decreto,  non  puo'  svolgere,  ne'  direttamente,  ne'
indirettamente, le funzioni di cui al comma 1. 
  3. In caso di accertata violazione del divieto di cui al  comma  2,
si applicano le sanzioni di cui all'art. 16 del presente decreto.