Art. 18 Controlli 1. Gli organismi pagatori, in relazione ai finanziamenti erogati nell'ambito delle attivita' di cui al decreto n. 74/2018, possono avvalersi di professionisti iscritti agli ordini ed ai collegi professionali, nonche' di studi associati costituiti dai medesimi, affinche' esercitino funzioni di controllo sulla regolarita' dei finanziamenti e delle condizioni di accesso al beneficio. Il rapporto tra l'organismo pagatore e i soggetti delegati e' regolato da apposite convenzioni. 2. Chiunque partecipi, in qualsivoglia forma al capitale o attivita' di un CAA o di una societa' di servizi di cui all'art. 17 del presente decreto, non puo' svolgere, ne' direttamente, ne' indirettamente, le funzioni di cui al comma 1. 3. In caso di accertata violazione del divieto di cui al comma 2, si applicano le sanzioni di cui all'art. 16 del presente decreto.