Art. 19 Mandato 1. In conformita' con quanto previsto all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 74/2018, i CAA costituiscono, aggiornano e gestiscono il fascicolo aziendale, sulla base di un mandato esclusivo, sottoscritto dal produttore, con il quale questi si impegna a: a) fornire al CAA dati completi e veritieri; b) collaborare con il CAA al fine di garantire il tempestivo e regolare svolgimento delle attivita' affidate; c) consentire l'attivita` di controllo del CAA nei casi di cui all'art. 2 del presente decreto. 2. Il mandato di cui al comma precedente deve avere durata almeno fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di sua sottoscrizione in modo da garantire la gestione delle utenze da parte degli organismi pagatori e degli altri enti interessati. Le convenzioni regolano le ipotesi di revoca o recesso del mandato in modo tale da non creare disagi al produttore e consentire la prosecuzione senza soluzione di continuita' delle funzioni delegate pubbliche o private. 3. Per gli effetti di quanto previsto all'art. 15, comma 6-quater, del decreto legislativo n. 74/2018, per utilizzare i dati presenti nei sistemi informativi nazionale e regionali per lo svolgimento delle attivita' di assistenza alle medesime imprese, i CAA devono acquisire un mandato ad hoc dal produttore interessato.