Art. 19 
 
                               Mandato 
 
  1. In conformita' con quanto previsto  all'art.  6,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 74/2018, i  CAA  costituiscono,  aggiornano  e
gestiscono  il  fascicolo  aziendale,  sulla  base  di   un   mandato
esclusivo, sottoscritto  dal  produttore,  con  il  quale  questi  si
impegna a: 
    a) fornire al CAA dati completi e veritieri; 
    b) collaborare con il CAA al fine di garantire  il  tempestivo  e
regolare svolgimento delle attivita' affidate; 
    c) consentire l'attivita` di controllo del CAA nei  casi  di  cui
all'art. 2 del presente decreto. 
  2. Il mandato di cui al comma precedente deve avere  durata  almeno
fino  al  31  dicembre  dell'anno  successivo  alla   data   di   sua
sottoscrizione in modo da garantire la gestione delle utenze da parte
degli  organismi  pagatori  e  degli  altri  enti   interessati.   Le
convenzioni regolano le ipotesi di revoca o recesso  del  mandato  in
modo tale  da  non  creare  disagi  al  produttore  e  consentire  la
prosecuzione senza soluzione di continuita' delle  funzioni  delegate
pubbliche o private. 
  3. Per gli effetti di quanto previsto all'art. 15, comma  6-quater,
del decreto legislativo n. 74/2018, per utilizzare  i  dati  presenti
nei sistemi informativi nazionale  e  regionali  per  lo  svolgimento
delle attivita' di assistenza alle medesime  imprese,  i  CAA  devono
acquisire un mandato ad hoc dal produttore interessato.