Art. 2 Attivita' del CAA 1. I CAA svolgono attivita' di assistenza alle imprese agricole nonche' ogni altra attivita' prevista dalla legge o agli stessi delegata dagli organismi pagatori, dalle regioni e province autonome e da altri enti pubblici, nel rispetto delle specifiche competenze riservate agli iscritti agli ordini e ai collegi professionali, secondo il principio della sussidiarieta'. 2. In applicazione del punto 8.5.3.1. del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027, nell'esercizio delle attivita' delegate i CAA perseguono gli obiettivi di dematerializzazione dei documenti giustificativi a supporto della validazione dei fascicoli aziendali, nonche' dei documenti ad essi correlati e delle domande di aiuto degli interventi previsti dalla PAC 2023-2027. 3. In conformita' con quanto previsto nel decreto legislativo n. 74/2018, con apposite convenzioni anche a titolo oneroso gli organismi pagatori possono delegare ai CAA le attivita' di aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende agricole e, in particolare, la costituzione, l'aggiornamento e la custodia del fascicolo aziendale. 4. Allo stesso modo, mediante sottoscrizione di convenzioni, gli organismi pagatori, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli altri enti pubblici, possono delegare ai CAA le funzioni di accettazione e registrazione nei sistemi informativi delle istanze, delle dichiarazioni, delle domande di aiuto, di sostegno e di pagamento che i produttori intendano presentare. 5. Al fine di assicurarne l'omogeneita' sul territorio nazionale, dell'attivita' di aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende agricole, gli organismi pagatori, di concerto con l'AGEA coordinamento, elaborano uno schema tipo di convenzione. Lo schema prevede: a) una clausola risolutiva espressa per il caso di accertata sopravvenuta perdita dei requisiti di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto; b) le modalita' di tenuta, di conservazione e di restituzione dei fascicoli aziendali anche nella forma cartacea; c) le modalita' di esecuzione delle attivita' di cui al precedente comma 3; d) la gestione dei casi di conflitto d'interessi. 6. I CAA, previa sottoscrizione di eventuali apposite convenzioni con gli enti competenti, possono svolgere le seguenti ulteriori attivita': a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili degli utenti; b) assistere gli utenti nell'elaborazione e nella trasmissione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, avvalendosi delle procedure rese disponibili dalle amministrazioni interessate, nonche' nell'elaborazione e nella trasmissione di istanze e dichiarazioni riferite ai procedimenti amministrativi di interesse per la loro attivita' agricola; c) assistere gli utenti nell'elaborazione delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali; d) consultare, nell'interesse degli utenti, le banche dati del SIAN ai fini della verifica dello stato di ciascuna pratica; e) raccogliere i dati di base per lo svolgimento delle statistiche ufficiali in materia agricola e, in particolare, dei censimenti dell'agricoltura di cui all'art. 1, comma 227, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, previa stipula di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con l'ISTAT e gli altri soggetti del Sistema statistico nazionale. 7. I CAA, previo mandato dei propri utenti, accertano e attestano fatti o circostanze di ordine tecnico, concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attivita' di impresa, fatte salve le attivita' che la legge riserva ai professionisti abilitati. 8. Conformemente con quanto previsto all'art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 99/2004, nonche' nelle pertinenti disposizioni regionali, i CAA svolgono attivita' di verifica della completezza documentale delle istanze presentate dai produttori nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza degli enti pubblici e degli enti locali.