Art. 2 
 
                          Attivita' del CAA 
 
  1. I CAA svolgono attivita' di  assistenza  alle  imprese  agricole
nonche' ogni altra attivita'  prevista  dalla  legge  o  agli  stessi
delegata dagli organismi pagatori, dalle regioni e province  autonome
e da altri enti pubblici, nel rispetto  delle  specifiche  competenze
riservate agli iscritti  agli  ordini  e  ai  collegi  professionali,
secondo il principio della sussidiarieta'. 
  2.  In  applicazione  del  punto  8.5.3.1.  del  piano   strategico
nazionale  della  PAC  2023-2027,  nell'esercizio   delle   attivita'
delegate i CAA perseguono gli obiettivi  di  dematerializzazione  dei
documenti giustificativi a supporto della validazione  dei  fascicoli
aziendali, nonche' dei documenti ad essi correlati e delle domande di
aiuto degli interventi previsti dalla PAC 2023-2027. 
  3. In conformita' con quanto previsto nel  decreto  legislativo  n.
74/2018,  con  apposite  convenzioni  anche  a  titolo  oneroso   gli
organismi  pagatori  possono  delegare  ai  CAA   le   attivita'   di
aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende agricole e, in particolare,
la  costituzione,  l'aggiornamento  e  la  custodia   del   fascicolo
aziendale. 
  4. Allo stesso modo, mediante sottoscrizione  di  convenzioni,  gli
organismi pagatori, le regioni, le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano e gli  altri  enti  pubblici,  possono  delegare  ai  CAA  le
funzioni di accettazione  e  registrazione  nei  sistemi  informativi
delle istanze,  delle  dichiarazioni,  delle  domande  di  aiuto,  di
sostegno e di pagamento che i produttori intendano presentare. 
  5. Al fine di assicurarne l'omogeneita' sul  territorio  nazionale,
dell'attivita' di aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende agricole,
gli  organismi  pagatori,  di  concerto  con  l'AGEA   coordinamento,
elaborano uno schema tipo di convenzione. Lo schema prevede: 
    a) una clausola risolutiva espressa  per  il  caso  di  accertata
sopravvenuta perdita dei requisiti di cui agli articoli 10 e  11  del
presente decreto; 
    b) le modalita' di tenuta, di conservazione e di restituzione dei
fascicoli aziendali anche nella forma cartacea; 
    c)  le  modalita'  di  esecuzione  delle  attivita'  di  cui   al
precedente comma 3; 
    d) la gestione dei casi di conflitto d'interessi. 
  6. I CAA, previa sottoscrizione di eventuali  apposite  convenzioni
con gli enti  competenti,  possono  svolgere  le  seguenti  ulteriori
attivita': 
    a) tenere ed  eventualmente  conservare  le  scritture  contabili
degli utenti; 
    b) assistere gli utenti nell'elaborazione  e  nella  trasmissione
delle dichiarazioni di  coltivazione  e  di  produzione,  avvalendosi
delle procedure rese disponibili dalle  amministrazioni  interessate,
nonche'  nell'elaborazione  e  nella  trasmissione   di   istanze   e
dichiarazioni riferite ai procedimenti  amministrativi  di  interesse
per la loro attivita' agricola; 
    c)  assistere  gli  utenti  nell'elaborazione  delle  domande  di
ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali; 
    d) consultare, nell'interesse degli utenti, le  banche  dati  del
SIAN ai fini della verifica dello stato di ciascuna pratica; 
    e)  raccogliere  i  dati  di  base  per  lo   svolgimento   delle
statistiche ufficiali in materia  agricola  e,  in  particolare,  dei
censimenti dell'agricoltura di cui all'art. 1, comma 227, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, previa  stipula  di  apposite  convenzioni,
anche a titolo oneroso, con l'ISTAT e gli altri soggetti del  Sistema
statistico nazionale. 
  7. I CAA, previo mandato dei propri utenti, accertano  e  attestano
fatti o circostanze di ordine tecnico, concernenti situazioni o  dati
certi relativi all'esercizio dell'attivita' di impresa,  fatte  salve
le attivita' che la legge riserva ai professionisti abilitati. 
  8. Conformemente con quanto previsto  all'art.  14,  comma  6,  del
decreto legislativo n. 99/2004, nonche' nelle pertinenti disposizioni
regionali, i CAA svolgono attivita'  di  verifica  della  completezza
documentale delle istanze presentate dai produttori  nell'ambito  dei
procedimenti amministrativi di competenza degli enti pubblici e degli
enti locali.