Art. 20 Disposizioni transitorie abrogazioni 1. I CAA e le societa' di cui essi si avvalgono gia' abilitati alla data di pubblicazione del presente decreto possono continuare ad operare nei dodici mesi successivi. Entro sessanta giorni da quest'ultima data, la regione o la provincia autonoma competente verifica il possesso dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento definiti dal presente decreto. La carenza dei requisiti dei CAA, accertata a seguito dei controlli di cui all'art. 18, comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei propri compiti e funzioni da parte della regione e delle province autonome. 2. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008, citato in premessa, e' abrogato. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 febbraio 2024 Il Ministro: Lollobrigida Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 447