Art. 20 
 
                Disposizioni transitorie abrogazioni 
 
  1. I CAA e le societa' di cui essi si avvalgono gia' abilitati alla
data di pubblicazione del  presente  decreto  possono  continuare  ad
operare  nei  dodici  mesi  successivi.  Entro  sessanta  giorni   da
quest'ultima data, la regione  o  la  provincia  autonoma  competente
verifica  il  possesso  dei  requisiti  minimi  di  garanzia   e   di
funzionamento definiti dal presente decreto. La carenza dei requisiti
dei CAA, accertata a  seguito  dei  controlli  di  cui  all'art.  18,
comporta  la  revoca  dell'autorizzazione  all'esercizio  dei  propri
compiti e funzioni da parte della regione e delle province autonome. 
  2. Il decreto del Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali 27 marzo 2008, citato in premessa, e' abrogato. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di  controllo  per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 febbraio 2024 
 
                                            Il Ministro: Lollobrigida 

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 447