Art. 3 Responsabilita' dei CAA 1. Per le attivita' previste dall'art. 2 del presente decreto, i CAA sono responsabili: a) dell'esatta identificazione del produttore titolare del fascicolo aziendale; b) della verifica dei poteri di rappresentanza dell'impresa agricola; c) dell'acquisizione e verifica dell'esistenza, completezza e regolarita' formale dei titoli di conduzione dei beni immobili strumentali all'attivita' dell'impresa inseriti nei sistemi informativi su mandato del produttore; d) della verifica della sottoscrizione delle istanze, delle domande di aiuto, di pagamento e delle dichiarazioni a corredo; e) della corretta immissione dei dati nei sistemi informativi; f) del rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa; g) del rispetto delle procedure agli stessi forniti dagli organismi pagatori e dagli altri enti convenzionati.