Art. 3 
 
                       Responsabilita' dei CAA 
 
  1. Per le attivita' previste dall'art. 2 del  presente  decreto,  i
CAA sono responsabili: 
    a)  dell'esatta  identificazione  del  produttore  titolare   del
fascicolo aziendale; 
    b) della  verifica  dei  poteri  di  rappresentanza  dell'impresa
agricola; 
    c) dell'acquisizione e  verifica  dell'esistenza,  completezza  e
regolarita' formale  dei  titoli  di  conduzione  dei  beni  immobili
strumentali   all'attivita'   dell'impresa   inseriti   nei   sistemi
informativi su mandato del produttore; 
    d) della  verifica  della  sottoscrizione  delle  istanze,  delle
domande di aiuto, di pagamento e delle dichiarazioni a corredo; 
    e) della corretta immissione dei dati nei sistemi informativi; 
    f) del rispetto della normativa nazionale e  dell'Unione  europea
in materia di protezione dei dati personali relativi ai propri utenti
che abbiano rilasciato delega espressa; 
    g)  del  rispetto  delle  procedure  agli  stessi  forniti  dagli
organismi pagatori e dagli altri enti convenzionati.