Art. 4 Utilizzo dati del SIAN 1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente decreto i CAA possono accedere alle banche dati dei sistemi informativi indicati dagli organismi pagatori, con le procedure previste dalla normativa vigente e, su mandato dell'impresa agricola, utilizzare i dati presenti nei sistemi informativi relativi all'impresa stessa per erogare i servizi di assistenza. 2. Il trattamento dei dati ai quali i CAA hanno accesso avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e del codice dell'amministrazione digitale. 3. Al fine di favorire la semplificazione amministrativa e lo sviluppo di servizi di assistenza agli agricoltori anche attraverso la realizzazione di servizi digitali, gli enti deleganti assicurano ai CAA, quali soggetti delegati, l'interscambio di dati attraverso servizi di cooperazione applicativa regolati da apposite convenzioni. Tali dati devono essere trasmessi, in modalita' real time, e resi disponibili nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) in particolare per quanto concerne la gestione delle informazioni necessarie previste dal Piano strategico nazionale (PSP). 4. Le informazioni di cui all'art. 4 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 1° marzo 2021, sono acquisite dagli organismi pagatori per il tramite dei CAA e sono dagli organismi pagatori messe a disposizione sul SIAN, previa definizione delle modalita' tecniche concordate con Agea Coordinamento.