Art. 4 
 
                       Utilizzo dati del SIAN 
 
  1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente decreto  i
CAA  possono  accedere  alle  banche  dati  dei  sistemi  informativi
indicati dagli organismi pagatori, con le  procedure  previste  dalla
normativa vigente e, su mandato dell'impresa agricola,  utilizzare  i
dati presenti nei sistemi informativi relativi all'impresa stessa per
erogare i servizi di assistenza. 
  2. Il trattamento dei dati ai quali i CAA hanno accesso avviene nel
rispetto della normativa vigente in materia di  protezione  dei  dati
personali e del codice dell'amministrazione digitale. 
  3. Al fine di  favorire  la  semplificazione  amministrativa  e  lo
sviluppo di servizi di assistenza agli agricoltori  anche  attraverso
la realizzazione di servizi digitali, gli enti  deleganti  assicurano
ai CAA, quali soggetti delegati, l'interscambio  di  dati  attraverso
servizi di cooperazione applicativa regolati da apposite convenzioni.
Tali dati devono essere trasmessi, in modalita'  real  time,  e  resi
disponibili nel Sistema  informativo  agricolo  nazionale  (SIAN)  in
particolare  per  quanto  concerne  la  gestione  delle  informazioni
necessarie previste dal Piano strategico nazionale (PSP). 
  4. Le informazioni di cui all'art.  4  del  decreto  del  Ministero
delle  politiche  agricole  e  forestali  del  1°  marzo  2021,  sono
acquisite dagli organismi pagatori per il  tramite  dei  CAA  e  sono
dagli organismi  pagatori  messe  a  disposizione  sul  SIAN,  previa
definizione   delle   modalita'   tecniche   concordate   con    Agea
Coordinamento.