Art. 5 Registri informatici istituiti nel SIAN 1. All'interno del SIAN sono istituiti i seguenti registri informatici: «Elenco sedi CAA»: registro unico a livello nazionale contenente l'elenco dei CAA autorizzati ai sensi del presente decreto e delle relative sedi; «Registro nazionale operatori»: registro unico a livello nazionale contenente le generalita' ed il profilo di istruttore ovvero di verificatore degli operatori dei CAA, ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3. 2. I registri di cui al comma precedente sono tenuti dall'organismo di coordinamento che ne e' responsabile. Entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto, con proprie linee-guida l'organismo di coordinamento di concerto con le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e organismi pagatori definisce le procedure di costituzione e aggiornamento continuo dei registri. 3. Gli organismi pagatori, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonche' ogni soggetto a qualsiasi titolo interessato allo svolgimento delle attivita' di vigilanza e controllo sui CAA e sui relativi operatori sono tenuti, per quanto di competenza, ad utilizzare i registri informatici nello svolgimento delle attivita' che attengono alle sedi e agli operatori dei CAA nel rispetto delle regole concordate tra le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, gli organismi pagatori e AGEA Coordinamento. 4. l'organismo di coordinamento di concerto con le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, gli organismi pagatori, con apposita circolare, stabilisce le modalita' che i soggetti devono eseguire nell'ambito delle operazioni di vigilanza e controllo sui CAA e sulle attivita' ad essi delegate.