Art. 5 
 
               Registri informatici istituiti nel SIAN 
 
  1.  All'interno  del  SIAN  sono  istituiti  i  seguenti   registri
informatici: 
    «Elenco sedi CAA»: registro unico a livello nazionale  contenente
l'elenco dei CAA autorizzati ai sensi del presente  decreto  e  delle
relative sedi; 
    «Registro  nazionale  operatori»:  registro   unico   a   livello
nazionale contenente le  generalita'  ed  il  profilo  di  istruttore
ovvero di verificatore degli operatori dei CAA,  ai  sensi  dell'art.
12, commi 2 e 3. 
  2. I registri di cui al comma precedente sono tenuti dall'organismo
di coordinamento  che  ne  e'  responsabile.  Entro  sessanta  giorni
dall'emanazione  del  presente  decreto,  con   proprie   linee-guida
l'organismo di coordinamento di concerto con le regioni, le  Province
autonome di Trento  e  Bolzano  e  organismi  pagatori  definisce  le
procedure di costituzione e aggiornamento continuo dei registri. 
  3. Gli organismi pagatori, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento  e  Bolzano,  nonche'  ogni  soggetto   a   qualsiasi   titolo
interessato allo svolgimento delle attivita' di vigilanza e controllo
sui  CAA  e  sui  relativi  operatori  sono  tenuti,  per  quanto  di
competenza, ad utilizzare i registri  informatici  nello  svolgimento
delle attivita' che attengono alle sedi e agli operatori dei CAA  nel
rispetto delle regole concordate tra le regioni, le Province autonome
di Trento e Bolzano, gli organismi pagatori e AGEA Coordinamento. 
  4. l'organismo di coordinamento di  concerto  con  le  regioni,  le
Province autonome di Trento e Bolzano, gli  organismi  pagatori,  con
apposita circolare, stabilisce le modalita'  che  i  soggetti  devono
eseguire nell'ambito delle operazioni di vigilanza  e  controllo  sui
CAA e sulle attivita' ad essi delegate.