Art. 7 Societa' richiedenti 1. Lo statuto delle societa' richiedenti l'autorizzazione ad operare come CAA prevede lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2 del presente decreto nell'ambito dell'oggetto sociale; le altre attivita' previste nell'oggetto sociale e quelle effettivamente svolte devono comunque essere, per contenuto e per finalita', compatibili con lo svolgimento delle funzioni di CAA. 2. Il capitale sociale delle societa' richiedenti non puo' essere inferiore a 51.646 euro, salve eventuali deroghe normativamente previste per il tipo di societa' utilizzata. Il capitale deve risultare interamente versato. 3. Le quote o le azioni di societa' in possesso della qualifica di CAA e delle societa' di cui esso si avvale possono essere trasferite solo a soggetti abilitati alla costituzione di CAA; ugualmente le operazioni di fusione e di scissione possono attuarsi tra societa' in possesso della qualifica di CAA. 4. Agli operatori che fanno parte di un CAA e' fatto divieto di prestare consulenza finanziata con risorse pubbliche nonche' funzioni delegate di controllo di cui all'art. 18 del presente decreto; in particolare e' fatto divieto all'operatore del CAA di validare e rilasciare domande di finanziamento ed atti amministrativi i cui allegati siano stati predisposti e sottoscritti dallo stesso operatore.