Art. 7 
 
                        Societa' richiedenti 
 
  1.  Lo  statuto  delle  societa'  richiedenti  l'autorizzazione  ad
operare come CAA  prevede  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui
all'art. 2 del presente decreto nell'ambito dell'oggetto sociale;  le
altre attivita' previste nell'oggetto sociale e quelle effettivamente
svolte  devono  comunque  essere,  per  contenuto  e  per  finalita',
compatibili con lo svolgimento delle funzioni di CAA. 
  2. Il capitale sociale delle societa' richiedenti non  puo'  essere
inferiore a  51.646  euro,  salve  eventuali  deroghe  normativamente
previste per  il  tipo  di  societa'  utilizzata.  Il  capitale  deve
risultare interamente versato. 
  3. Le quote o le azioni di societa' in possesso della qualifica  di
CAA e delle societa' di cui esso si avvale possono essere  trasferite
solo a soggetti abilitati alla costituzione  di  CAA;  ugualmente  le
operazioni di fusione e di scissione possono attuarsi tra societa' in
possesso della qualifica di CAA. 
  4. Agli operatori che fanno parte di un CAA  e'  fatto  divieto  di
prestare consulenza finanziata con risorse pubbliche nonche' funzioni
delegate di controllo di cui all'art. 18  del  presente  decreto;  in
particolare e' fatto divieto all'operatore  del  CAA  di  validare  e
rilasciare domande di finanziamento  ed  atti  amministrativi  i  cui
allegati  siano  stati  predisposti  e  sottoscritti   dallo   stesso
operatore.