Art. 8 
 
                              Garanzia 
 
  1.  Al  fine  di  garantire  la  copertura  dei  danni  diretti  ed
indiretti, eventualmente provocati nello svolgimento delle  attivita'
agli organismi  pagatori  o  agli  utenti,  le  societa'  richiedenti
stipulano una polizza per la responsabilita' civile, con massimale di
rischio coperto pari  almeno  ad  euro  2.065.827,60.  Gli  organismi
pagatori o la regione, in relazione al numero, alla consistenza degli
utenti assistiti ed al  volume  degli  aiuti  connesso  alle  domande
presentate, possono richiedere un aumento della garanzia prestata. 
  2. I CAA e le imprese assicuratrici sono tenuti  a  dare  immediata
comunicazione alle regioni ed  alle  province  autonome  responsabili
della  vigilanza,  nonche'  ad  AGEA  e   agli   organismi   pagatori
interessati, di ogni circostanza  che  comporti  la  riduzione  o  la
cessazione della garanzia assicurativa. In ogni caso la riduzione non
puo' comportare la previsione di  un  massimale  di  rischio  coperto
inferiore a 2.065.827,60 euro. 
  3. AGEA definisce lo schema-tipo della polizza assicurativa di  cui
al precedente comma.