Art. 8 Garanzia 1. Al fine di garantire la copertura dei danni diretti ed indiretti, eventualmente provocati nello svolgimento delle attivita' agli organismi pagatori o agli utenti, le societa' richiedenti stipulano una polizza per la responsabilita' civile, con massimale di rischio coperto pari almeno ad euro 2.065.827,60. Gli organismi pagatori o la regione, in relazione al numero, alla consistenza degli utenti assistiti ed al volume degli aiuti connesso alle domande presentate, possono richiedere un aumento della garanzia prestata. 2. I CAA e le imprese assicuratrici sono tenuti a dare immediata comunicazione alle regioni ed alle province autonome responsabili della vigilanza, nonche' ad AGEA e agli organismi pagatori interessati, di ogni circostanza che comporti la riduzione o la cessazione della garanzia assicurativa. In ogni caso la riduzione non puo' comportare la previsione di un massimale di rischio coperto inferiore a 2.065.827,60 euro. 3. AGEA definisce lo schema-tipo della polizza assicurativa di cui al precedente comma.